L.R. Veneto 5/2005
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 5/2005 aggiorna diverse discipline di settore: usi civici, boschi, agricoltura montana, pagamenti agricoli, vigneti abusivi, prodotti di qualità, bonifica e pesca. Introduce nuove regole su elezioni e personalità giuridica delle amministrazioni di uso civico, definizione di bosco, contributi agricoli e sanzioni. Alcune norme riguardano solo fattispecie o procedimenti già conclusi entro date specifiche, come la regolarizzazione dei vigneti entro il 31 agosto 2005.
Riordino e semplificazione normativa in materia di usi civici, foreste, agricoltura, bonifica e pesca
Riordino e semplificazione normativa in materia di settore primario nella Regione Veneto
La legge regionale Veneto n. 5 del 25 febbraio 2005 interviene in modo trasversale su usi civici, foreste, agricoltura, bonifica e pesca. La disciplina risultante aggiorna numerose leggi regionali previgenti, con alcuni effetti limitati a procedimenti pendenti o a fattispecie storicamente circoscritte.
Usi civici: elezioni, regime giuridico e pianificazione
La legge chiarisce che il Presidente della Giunta regionale indice, con decreto, le elezioni per la costituzione o il rinnovo dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico. Viene inoltre elevata al 75% la quota di contributo regionale per le spese di accertamento delle terre di uso civico.
Sul piano sostanziale, i beni di uso civico sono qualificati come inalienabili, indivisibili e inusucapibili, e non possono costituire oggetto di diritti di terzi se non nei limiti stabiliti dalla disciplina regionale. Dopo l’accertamento, la Regione deve annotare nel registro immobiliare, entro 90 giorni, la relativa dicitura vincolistica. Alle amministrazioni separate dei beni di uso civico, se regolarmente costituite, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico.
Gli atti fondamentali dell’amministrazione separata, ossia lo statuto e l’elenco dei beni frazionali, devono essere adottati con il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti assegnati, approvati dall’assemblea dei frazionisti e trasmessi al Presidente della Giunta regionale. I Comuni e le amministrazioni separate frazionali interessati predispongono il piano di utilizzo delle terre di uso civico; il piano è approvato dalla Giunta regionale e ha validità decennale.
Funghi epigei: competenze nelle Regole
Nel territorio appartenente alle Regole, il permesso per la raccolta dei funghi è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato. Il soggetto che rilascia il permesso comunica annualmente alla Giunta regionale il numero massimo di permessi rilasciabili.
Foreste: definizione di bosco, riduzioni di superficie e pianificazione forestale
La nozione di bosco viene aggiornata e resa coerente con la normativa statale ed europea. Non sono considerati bosco i terreni con copertura arborea non superiore al 30% e senza rinnovazione forestale, nonché le macchie boscate realizzate in base ai regolamenti comunitari richiamati. I boschi devono avere almeno 2.000 metri quadrati di estensione e larghezza media non inferiore a 20 metri; le radure e le superfici inferiori a tale soglia che interrompono la continuità del bosco sono assimilate a bosco.
Le suddette soglie non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000, se i piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale prevedono parametri più tutelanti. La definizione di bosco vale anche ai fini del vincolo paesaggistico di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per le riduzioni di superficie forestale, la legge conferma il divieto generale salvo autorizzazione regionale, e ridisegna le misure compensative: destinazione a bosco di superficie equivalente, miglioramento colturale di superficie doppia oppure versamento di somma in un fondo regionale. Le garanzie cauzionali non sono dovute per richieste di riduzione inferiori a 1.000 metri quadrati.
La pianificazione forestale viene rafforzata: i piani economici di riassetto forestale e i piani di riordino forestale sono approvati dalla Giunta regionale, che approva anche le direttive tecniche di pianificazione. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al piano sono considerate tagli colturali anche se difformi dalle modalità tecniche di attuazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
Agricoltura di montagna: contributi e incentivi
Per la valorizzazione delle produzioni agricole nelle zone montane sono previsti contributi a favore di imprenditori agricoli, anche non a titolo principale, cooperative agricole e associazioni di produttori. L’aiuto può arrivare fino al 50% della spesa ammissibile, elevabile al 55% per giovani agricoltori sotto i 40 anni.
Sono inoltre aggiornate le misure di sostegno per la valorizzazione delle risorse boschive, con riferimento ai boschi pianificati e ai relativi importi unitari di contributo. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge restano disciplinati dalle norme vigenti al momento del loro avvio.
Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura: sanzioni amministrative
Se all’Agenzia viene affidata la gestione di interventi, essa esercita anche le funzioni relative all’irrogazione delle sanzioni amministrative connesse. I provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Direttore.
La nuova competenza si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia già stata emanata l’ordinanza-ingiunzione del Presidente della Giunta regionale.
Vigneti abusivamente impiantati: regolarizzazione e sanzioni
La legge disciplina in modo puntuale la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998. Per chi abbia presentato la dichiarazione prevista dalla normativa comunitaria e abbia ottenuto la regolarizzazione entro il 31 agosto 2005, è prevista una sanzione pecuniaria di 258 euro per ettaro.
Per i vigneti dello stesso periodo per i quali sia stata presentata la dichiarazione per la regolarizzazione con specifica destinazione produttiva, si applicano sanzioni da 1.033 a 6.197 euro per ettaro oppure da 2.582 a 12.911 euro per ettaro, secondo l’idoneità del vigneto. I vigneti impiantati prima del 1° aprile 1987 sono considerati regolarizzati e non sono soggetti a tali sanzioni. Restano salvi gli effetti di procedimenti amministrativi già conclusi secondo la disciplina precedente.
Interventi agricoli: limiti di aiuto, organizzazioni di produttori e marchi di qualità
Per gli aiuti agricoli non esentabili ai sensi del regolamento CE n. 1/2004, la legge fissa limiti massimi pari al 40% nelle aree non svantaggiate e al 50% in quelle svantaggiate; per giovani imprenditori entro cinque anni dall’insediamento, i limiti salgono rispettivamente al 45% e al 55%. Tali limiti possono essere aumentati di 20 o 25 punti percentuali quando gli investimenti comportano costi aggiuntivi per ambiente, igiene e benessere animale.
Nella zona montana, per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, il numero minimo di aderenti e la quota di produzione richiesta sono ridotti al 50% dei valori previsti per la pianura. Sono inoltre ridotti i numeri minimi di associati per i settori pataticolo e delle produzioni bovine.
Per il marchio regionale dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, in fase di avvio il controllo del marchio e del disciplinare può essere affidato agli organi di controllo ufficiali previsti dalla legge, in attesa del regime ordinario. L’efficacia di questa disposizione è però subordinata al parere di compatibilità della Commissione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel BURV.
Rettifica di abrogazioni nel settore primario
La legge corregge alcune previsioni della legge regionale n. 18/2004 sulle abrogazioni nel settore primario, rettificando l’elenco di norme abrogate. Gli effetti della rettifica decorrono dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18/2004.
Bonifica: ufficiale rogante nei consorzi
Nei Consorzi di bonifica le funzioni di ufficiale rogante, per gli atti in forma pubblica amministrativa relativi all’esecuzione di opere pubbliche affidate in concessione, possono essere attribuite a dipendenti amministrativi in servizio, di livello non inferiore a quadro e con laurea in giurisprudenza. La funzione può essere svolta anche a favore di più consorzi, mediante uffici comuni costituiti con convenzione.
Pesca e acquacoltura: parametri di scarico
Per gli impianti di acquacoltura gli scarichi devono rispettare i parametri di emissione previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente. La precedente disciplina incompatibile viene abrogata.
Regime transitorio, urgenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Alcune disposizioni hanno effetti circoscritti a procedimenti pendenti o a situazioni già regolarizzate entro date precise, in particolare la disciplina sui vigneti e la rettifica delle abrogazioni del settore primario.
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