L.R. Veneto 7/2005
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale veneta introduce misure transitorie sulle concessioni minerarie, modifica la disciplina di acque minerali e termali, regola l’avviamento a selezione nella PA, onerosità e gestione dei marchi regionali, e aggiorna varie norme sul commercio, incluse deroghe, VIA e commercio itinerante. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del Veneto.
Riordino e semplificazione normativa in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo
Riordino e semplificazione normativa in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo
La legge regionale del Veneto n. 7 del 25 febbraio 2005 contiene interventi di coordinamento e semplificazione su più settori, con effetti esclusivamente nel territorio regionale. In larga parte modifica o integra discipline già vigenti, introducendo regole transitorie, criteri procedurali e alcuni adeguamenti in materia commerciale.
Miniere: disciplina transitoria per i minerali solidi
La legge prevede una disciplina provvisoria, applicabile fino all’emanazione di una normativa organica regionale, per le concessioni minerarie di minerali solidi rilasciate ai sensi del regio decreto n. 1443/1927. I provvedimenti della Giunta regionale in materia mineraria assumono funzione di titolo unico e sostituiscono ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione regionale.
Sono inoltre disciplinati:
- il versamento annuale, in unica soluzione entro il 31 dicembre, di un contributo ai comuni interessati, calcolato in base al tipo e alle quantità di minerale estratto, secondo importi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la CTRAE, e tenendo conto di canoni e imposte già versati;
- l’applicazione di un contributo specifico ai materiali associati di seconda categoria estratti e non utilizzati per la ricomposizione;
- l’obbligo di destinare prioritariamente tali somme comunali a ripristino ambientale, riutilizzo delle aree estrattive e viabilità;
- la determinazione del deposito cauzionale da parte della Giunta regionale, a garanzia degli obblighi del concessionario.
Il mancato pagamento dei contributi può comportare decadenza della concessione. Per i provvedimenti minerari non soggetti a VIA, il rilascio è effettuato dalla Giunta regionale sentita la CTRAE e acquisito il parere obbligatorio e vincolante della provincia tramite la CTPAC. Per le concessioni già istruite alla data di entrata in vigore della legge, il parere vincolante provinciale è reso in CTRAE.
Acque minerali e termali: controlli sui campionamenti
Vengono abrogati alcuni commi delle norme regionali previgenti sulle acque minerali e termali e si introduce una regola procedurale: il prelievo dei campioni da analizzare deve avvenire alla presenza di un funzionario dell’Ulss territorialmente competente.
Lavoro: avviamento a selezione nella pubblica amministrazione
Per le assunzioni di lavoratori per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, le amministrazioni pubbliche regionalmente interessate devono seguire modalità definite con apposito provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei principi della normativa statale.
I criteri imposti includono:
- pubblicità della procedura;
- accesso generale, senza discriminazioni legate a domicilio o stato occupazionale;
- graduatoria formata solo tra chi ha presentato la disponibilità ed è presente alla prova di selezione;
- valutazione prioritaria dello stato di bisogno, considerando reddito personale e carico familiare.
Con l’adozione del provvedimento regionale cessano di efficacia le graduatorie annuali predisposte dai servizi pubblici per l’impiego ai sensi della legge n. 56/1987.
Artigianato e marchi regionali
Per il marchio del vetro artistico di Murano, la licenza d’uso viene concessa a titolo oneroso ai produttori operanti nell’isola di Murano. Il Consorzio competente determina l’importo dovuto secondo i criteri della convenzione e introita i relativi proventi, destinandoli alla gestione e promozione del marchio.
Analogamente, per i marchi regionali in generale, le camere di commercio incassano le somme dovute per la licenza d’uso e le destinano al finanziamento delle attività di gestione e promozione del marchio.
Commercio: aggiornamenti su deroghe agli orari, programmazione e autorizzazioni
La legge amplia i comuni e i centri storici che possono rientrare nelle categorie rilevanti ai fini delle deroghe agli orari di vendita, includendo territori compresi nel Piano d’area del Delta del Po, nel Parco del Delta del Po e, per un’altra ipotesi, i centri storici delle città murate del Veneto e altri comuni secondo il numero di posti letto disponibili.
Sul fronte della programmazione commerciale, la legge modifica la disciplina regionale sulle medie e grandi strutture di vendita, ridefinendo termini, soglie e casi di conferenza di servizi, nonché alcune regole transitorie per le domande già presentate o per specifiche zone territoriali omogenee di tipo D. Vengono inoltre aggiornate le disposizioni VIA per includere tra i progetti rilevanti grandi strutture di vendita e parchi commerciali, entro i limiti di legge.
Per il commercio su aree pubbliche:
- è vietato l’esercizio itinerante nei centri storici dei comuni con più di 50.000 abitanti;
- la violazione grave e ripetuta delle limitazioni comunali o di tale divieto è sanzionata;
- nelle fiere è prevista la concessione decennale del posteggio con contestuale autorizzazione.
Veneti nel mondo e decorrenza
Vengono eliminate alcune condizioni relative alla durata minima dell’attività per l’iscrizione in registri regionali di associazioni e circoli dei veneti nel mondo. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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