Ordinanza n. 2803/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di proroga dei termini assegnati al commissario ad acta nominato per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 477/2025 del 17 giugno 2025
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza già accolto con sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1716/2026, il commissario ad acta ha chiesto la proroga dei termini assegnatigli. Dagli atti risulta che il Comune, con deliberazione consiliare n. 32 del 29 luglio 2026, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis TUEL. Il Collegio ha esaminato gli effetti di tale deliberazione sulla prosecuzione dell’esecuzione e sull’incarico commissariale.
La decisione
Il TAR non ha deciso la richiesta di proroga né i profili di rito, di merito o le spese, che sono rimasti impregiudicati. Ha disposto la sospensione del giudizio fino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano di riequilibrio: la deliberazione comunale di ricorso alla procedura determina infatti, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, TUEL, la sospensione automatica delle procedure esecutive, e il giudizio di ottemperanza è equiparabile a queste ultime. Di conseguenza, allo stato, non può proseguire l’incarico del commissario ad acta e non può trovare ingresso la richiesta di proroga. Il Segretario generale del Comune deve comunicare e documentare al TAR l’esito dell’approvazione del piano e riferire dell’eventuale inserimento del credito nel piano approvato dalla Corte dei conti; il giudizio potrà poi proseguire secondo l’art. 80 c.p.a. La Segreteria deve comunicare l’ordinanza al commissario ad acta e al Segretario generale.
Norme richiamate
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.
La sospensione delle procedure esecutive opera automaticamente dalla deliberazione con cui l’ente ricorre alla procedura di riequilibrio e permane fino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano; il TAR include in tale ambito anche il giudizio di ottemperanza.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Ritenuto, pertanto - impregiudicati i profili in rito, nel merito e sulle spese - di dovere disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, co. 1, cod. proc. amm. e dell’art. 243 bis, co. 4, del d. lgs. n. 267/2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio proposto dall’Amministrazione;
Il TAR utilizza l’art. 79, comma 1, c.p.a. insieme all’art. 243-bis, comma 4, TUEL per sospendere il giudizio fino alla decisione sul piano di riequilibrio.
art. 80 c.p.a.
Ritenuto, infine, che il giudizio potrà poi proseguire nei modi previsti dall’art. 80 c.p.a.
Una volta intervenuta l’approvazione o il diniego di approvazione del piano, il giudizio potrà proseguire secondo le modalità previste dall’art. 80 c.p.a.
Massime di principio
- La sospensione delle procedure esecutive prevista dall’art. 243-bis, comma 4, TUEL decorre automaticamente dalla deliberazione con cui l’ente locale ricorre alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e dura fino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano.
- Il giudizio di ottemperanza è equiparabile alle procedure esecutive ai fini dell’art. 243-bis, comma 4, TUEL; durante la sospensione non può proseguire l’incarico del commissario ad acta né può essere esaminata una richiesta di proroga dei termini a esso assegnati.
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