Sentenza n. 724/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 218/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 754/2023 del Tribunale di Latino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 218/2025 del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito complessivo di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante il giudicato, il Ministero non aveva provveduto all'accredito e non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Il Ministero si è costituito depositando un atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato e che l'amministrazione non aveva adempiuto all'obbligo di corrispondere al ricorrente l'importo di euro 1.500,00 tramite la Carta elettronica del docente. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione per compiere gli atti necessari all'esecuzione. In caso di persistente inadempimento, ha disposto l'intervento, nei successivi sessanta giorni, del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o di altro funzionario delegato, quale commissario ad acta, da insediare su sollecitazione del ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per le spese di giudizio, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, utilizzato per assicurare l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione della sentenza al Ministero è stata effettuata ai sensi della disposizione, con gli effetti previsti per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche.
art. 1 l. n. 107/2015
È richiamato quale fondamento del beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente tramite la Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato impone all'amministrazione un'obbligazione determinata e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per l'ipotesi di persistente inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato dell'esecuzione sostitutiva.
- La costituzione dell'amministrazione mediante un atto di mero stile, in assenza della prova dell'adempimento o dell'indicazione di impedimenti all'esecuzione, non preclude l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente rispetto al giudicato.
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