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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33364/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente, dichiarata fallita, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio contestava, per l’anno d’imposta 1998, maggiori imposte IRPEG e IVA, ritenendo inesistenti alcune fatture emesse da vari soggetti e utilizzate dalla società, con conseguente rideterminazione dei tributi, interessi e sanzioni. La CTP aveva annullato l’atto ritenendo non gravi gli indizi contenuti nel PVC della Guardia di finanza. In appello l’Ufficio otteneva la riforma della decisione. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR si fosse limitata a trascrivere gli indizi dell’Ufficio con argomentazioni tautologiche; 2) violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973, dell’art. 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per asserito erroneo uso della prova presuntiva e per avere attribuito efficacia probatoria a elementi indiziari insufficienti, in una logica di presunzione da presunzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha escluso la motivazione apparente, osservando che la CTR, pur sinteticamente, aveva esplicitato le ragioni della decisione e individuato gli elementi indiziari posti a base dell’accertamento. Sul secondo ha affermato che gli indizi valorizzati dall’Ufficio presentavano i requisiti di gravità, precisione e concordanza e che il giudice di merito li aveva correttamente apprezzati complessivamente, senza violare le regole sulle presunzioni semplici. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    impone la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto; la sua violazione si configura solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario richiede una motivazione sufficiente a rendere intelligibile il percorso decisorio; la motivazione schematico-sintetica è comunque valida se consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione solo nei casi estremi di assenza o apparenza della motivazione.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    legittima l’accertamento fondato su presunzioni, purché sorrette dai requisiti richiesti dall’ordinamento.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    consente la rettifica dell’IVA anche mediante presunzioni semplici se adeguatamente qualificate.

  • art. 2697 c.c.

    il materiale presuntivo idoneo a fondare l’accertamento fa scattare l’onere del contribuente di dimostrare il contrario.

  • art. 2727 c.c.

    definisce la presunzione come conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    ammette presunzioni semplici solo se dotate di gravità, precisione e concordanza; tali requisiti vanno valutati in modo globale e non atomistico.

  • art. 111 Cost., comma 6

    fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Nel processo civile e tributario la motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è tale la motivazione sintetica ma intellegibile.
  • Nel processo tributario l’accertamento fondato su presunzioni semplici è legittimo se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti, anche quando il giudice li valorizzi complessivamente e non singolarmente.
  • Il controllo di legittimità sulla prova presuntiva riguarda anche la corretta sussunzione dei fatti concreti nei requisiti dell’art. 2729 c.c., poiché la valutazione non può essere meramente arbitraria o atomistica.
  • Una volta che l’Amministrazione abbia fornito un compendio indiziario idoneo a integrare presunzioni semplici qualificate, incombe sul contribuente l’onere di offrire la prova contraria.
  • La concordanza delle presunzioni richiede, di regola, la convergenza di più indizi, ma il giudizio va compiuto sul complesso del materiale probatorio e può essere sufficiente anche un solo indizio particolarmente significativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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