Regolamento (UE) 2018/1202
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Czosnek galicyjski» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 registra la denominazione "Czosnek galicyjski" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione dà atto che la domanda presentata dalla Polonia è stata pubblicata e che non sono state ricevute opposizioni nei termini previsti. L’iscrizione riguarda un prodotto della classe degli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, ed è efficace in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Czosnek galicyjski" per un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione "Czosnek galicyjski" (IGP) e al prodotto che essa identifica, classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Il regolamento riguarda il procedimento di registrazione concluso senza opposizioni; non disciplina requisiti produttivi o disciplinari nel merito, ma solo l’iscrizione nel registro delle DOP e IGP.
"Czosnek galicyjski" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione conclude la procedura di registrazione della denominazione "Czosnek galicyjski" come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il provvedimento dà atto che la domanda presentata dalla Polonia è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla pubblicazione della domanda di registrazione, e l’articolo 51, relativo alla fase di opposizione. In assenza di dichiarazioni di opposizione, la denominazione viene registrata senza ulteriori condizioni nel presente atto di esecuzione.
Oggetto della registrazione
L’articolo 1 dispone che la denominazione "Czosnek galicyjski" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto appartenente alla classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Il regolamento non contiene, in questo testo, ulteriori specifiche sul disciplinare di produzione, ma solo l’effetto giuridico dell’iscrizione nel registro europeo.
Entrata in vigore ed effetti
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme dell’iscrizione della IGP nell’intero territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione protetta
L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro della denominazione "Czosnek galicyjski" come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Esito della procedura di registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Polonia è stata pubblicata a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la denominazione deve essere registrata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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