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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1201

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione, del 22 agosto 2018, che registra una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska sucha staropolska» (STG)]

Normativa europea32018R1201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Kiełbasa krakowska sucha staropolska" come specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Polonia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti. L'iscrizione produce effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Registrazione della denominazione "Kiełbasa krakowska sucha staropolska" nel registro delle specialità tradizionali garantite (STG).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Kiełbasa krakowska sucha staropolska" quale specialità tradizionale garantita, con effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Riguarda un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina una filiera o un settore in senso ampio, ma l'iscrizione di una specifica denominazione nel registro STG.

Registrazione di "Kiełbasa krakowska sucha staropolska" come STG

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione registra la denominazione "Kiełbasa krakowska sucha staropolska" come specialità tradizionale garantita, nell'ambito del sistema di qualità dei prodotti agricoli e alimentari previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento si colloca nella fase finale della procedura di registrazione, dopo la pubblicazione della domanda e l'assenza di opposizioni.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che costituisce la base giuridica per l'adozione dell'atto di esecuzione. Nelle premesse si precisa che la domanda presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento.

Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione conclude che la denominazione debba essere registrata.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Kiełbasa krakowska sucha staropolska" con il segno STG. La denominazione è qualificata come appartenente alla classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione come STG

La denominazione "Kiełbasa krakowska sucha staropolska" è registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.2 "Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda di registrazione presentata dalla Polonia era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 dello stesso regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Entrata in vigore e efficacia nell'Unione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in თითო ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentariregimi di qualitàindicazioni e specialità geografiche

Testo integrale

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