Regolamento (UE) 2018/1199
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1199 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Boudin blanc de Rethel» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Boudin blanc de Rethel". La Commissione ha esaminato la domanda della Francia, ha pubblicato la modifica ai fini dell’eventuale opposizione e, non essendo pervenute opposizioni, ha adottato l’atto di approvazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Boudin blanc de Rethel".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione registrata "Boudin blanc de Rethel" come indicazione geografica protetta (IGP), con efficacia nell’ordinamento dell’Unione europea e in tutti gli Stati membri. Riguarda l’approvazione della modifica del relativo disciplinare, presentata dalla Francia e già pubblicata per consentire eventuali opposizioni; non introduce un nuovo regime di tutela, ma aggiorna le condizioni di produzione e/o specificazione della denominazione. Non risultano esclusioni ulteriori nel testo, oltre al fatto che il regolamento interviene solo sulla specifica IGP indicata.
Approvazione della modifica del disciplinare di "Boudin blanc de Rethel" (IGP)
Il regolamento attua la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione approva la modifica non minore del disciplinare della IGP "Boudin blanc de Rethel", a seguito della domanda presentata dalla Francia e dopo la pubblicazione dell’istanza senza che siano state sollevate opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che:
- la domanda di modifica è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma;
- la modifica non è qualificabile come "minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2;
- per questo motivo la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a);
- non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica può essere approvata.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale relativa alla denominazione "Boudin blanc de Rethel" (IGP). Il testo non riproduce il dettaglio materiale della modifica, rinviando al disciplinare pubblicato.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’Unione.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per la denominazione "Boudin blanc de Rethel" (IGP). Si tratta di una modifica non minore ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base giuridica e procedura seguita
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda di modifica presentata dalla Francia è stata esaminata in forza dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma; poiché la modifica non era minore, la domanda è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e, non essendo state notificate opposizioni ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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