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Sentenza

Sentenza del 19/05/2015 n. 2140 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - TERMINE - Credito d'imposta non indicato in dichiarazione - Cartella di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il recupero, mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/1973, di crediti d’imposta utilizzati in compensazione ma non indicati nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente aveva successivamente presentato una dichiarazione integrativa, compilando correttamente il quadro RU e sanando l’omissione, sebbene oltre il termine previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998, ma entro il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973.

La decisione

La sentenza ha ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo e il conseguente recupero del credito mediante cartella di pagamento. L’omessa indicazione originaria del credito in dichiarazione non determina, di per sé, la perdita sostanziale del beneficio quando il contribuente abbia successivamente corretto l’errore con una dichiarazione integrativa tempestiva rispetto al termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973. Ne consegue l’annullamento della pretesa basata sul mero controllo automatizzato ex art. 36-bis.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973

    iscrizione a ruolo per il recupero dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione

    Il controllo automatizzato può rilevare errori o omissioni dichiarative, ma non può essere utilizzato per recuperare automaticamente un credito d’imposta sostanzialmente spettante quando il contribuente abbia regolarizzato l’omissione con una dichiarazione integrativa valida e tempestiva secondo il termine applicabile.

  • Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998

    dichiarazione integrativa

    Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non esclude necessariamente la possibilità di far valere il credito con altri strumenti e nei termini previsti dalla disciplina del rimborso.

  • Art. 38 del d.P.R. 602/1973

    termine previsto per la richiesta di rimborso

    Il contribuente può correggere l’errore dichiarativo e far valere il credito entro il termine stabilito per il rimborso delle somme versate in eccedenza; una dichiarazione integrativa presentata entro tale termine può impedire il recupero del credito fondato sulla sola omissione formale.

Massime di principio

  • La mancata indicazione di un credito d’imposta in dichiarazione costituisce normalmente un’irregolarità dichiarativa, non necessariamente la perdita sostanziale del credito.
  • Se il credito è effettivamente spettante e documentabile, il contribuente può correggere l’omissione mediante dichiarazione integrativa, purché agisca entro il termine previsto dalla disciplina applicabile, anche quando sia decorso il termine ordinario per l’integrativa a favore.
  • L’Amministrazione finanziaria non dovrebbe recuperare automaticamente, tramite controllo ex art. 36-bis, un credito utilizzato in compensazione quando l’omissione sia stata validamente sanata prima dell’iscrizione a ruolo.
  • La dichiarazione integrativa deve essere corretta, completa e coerente con la documentazione attestante il credito; la regola non tutela crediti inesistenti o privi dei requisiti sostanziali.
  • In casi analoghi occorre verificare sia la spettanza effettiva del credito sia il rispetto del termine più favorevole applicabile, oltre alla tempestiva impugnazione della cartella.

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