Cassazione Civile, Sentenza n. 18919/2020 del 11/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione al decreto ingiuntivo n.334/2001 ottenuto da Torcasio Giuseppe per il saldo dei lavori di ristrutturazione e trasformazione in casa di riposo. Gli opponenti contestavano la corrispondenza della somma richiesta con quanto contrattualmente dovuto e dalle fatture; la Gigliotti disconosceva inoltre la propria sottoscrizione sul contratto del 22.12.1990, sulla sua integrazione e su un assegno da lire 19.000.000. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto; la Gaccetta (erede) aveva appellato, la Corte d'Appello aveva respinto l'appello; il ricorso in Cassazione deduceva che la Corte d'Appello non aveva distintamente valutato il disconoscimento operato da un solo debitor e il mancato disconoscimento e le ammissioni rese dall'altro (Valenti), né aveva correttamente valutato i documenti prodotti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto distinguere le posizioni dei due condebitori: il disconoscimento della scrittura privata da parte della sola Gigliotti produce effetti soltanto nei confronti di quest'ultima, mentre il Valenti, non avendo disconosciuto la propria sottoscrizione e avendo reso ammissioni in sede di interrogatorio, non poteva beneficiare del disconoscimento altrui. La Corte ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata nei punti indicati e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, ponendo anche le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art.215 c.p.c.
Regola il riconoscimento e la verificazione delle scritture private. La Corte sottolinea che il riconoscimento tacito e l'onere della verificazione presuppongono che il documento prodotto provenga dalla parte contro la quale è prodotto; il disconoscimento opera solo rispetto alla posizione di chi lo ha effettuato.
artt.214 e ss. c.p.c.
Disciplina la procedura di verificazione della scrittura privata. La Corte ricorda che tale procedura non è applicabile quando il documento provenga da un soggetto estraneo al processo, nel qual caso la scrittura va valutata secondo i criteri ordinarî della prova.
art.115 c.p.c.
Principio della libera valutazione della prova. La Corte osserva che il giudice di merito deve valutare in modo distinto e motivato le posizioni probatorie dei diversi coobbligati e tenere conto delle ammissioni rese in interrogatorio.
art.360 c.p.c. n.3
Capo di legittimità invocato per vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte ha ritenuto fondati i rilievi ai sensi di questo motivo e ha cassato la sentenza impugnata.
art.360 c.p.c. n.4
Capo di legittimità relativo a nullità o violazione di norme costituzionali o di legge nel giudizio di merito; è stato invocato per vizio di motivazione nella mancata distinzione delle posizioni dei due appellati, contribuendo alla decisione di accoglimento di parte del ricorso.
art.1988 c.c.
Norme civili invocate in relazione alla prova del contratto e degli obblighi nascenti dallo stesso; nella sentenza emerge l'importanza di valutare separatamente la rilevanza probatoria della firma e dei documenti rispetto a ciascun coobbligato.
art.2730 c.c. e art.2733 c.c.
Norme sulla prova e sugli effetti delle scritture private richiamate a supporto delle questioni probatorie; la Corte ne utilizza il richiamo per ricondurre la valutazione alla regola secondo cui il disconoscimento opera solo per chi lo formula.
art.2697 c.c.
Principio generale sulla prova dei fatti in giudizio, richiamato in relazione all'onere della prova e alla necessità di una specifica valutazione degli atti e delle ammissioni delle parti.
R.D. n.1669/1933 art.66
Richiamato fra le norme invocate in materia di formalità probatorie; nella decisione non risulta applicazione decisiva rispetto al principio fondamentale espresso dalla Corte sulla diversificata efficacia del disconoscimento.
R.D. n.1736/1933 art.58
Ulteriore norma regolamentare richiamata dalla parte ma non decisiva rispetto ai principi di prova enunciati dalla Corte nella decisione impugnata.
Massime di principio
- Se una scrittura privata è firmata da più soggetti e solo uno di essi disconosce la sottoscrizione, il disconoscimento produce effetti solo nei confronti del soggetto che lo ha operato; nei confronti degli altri firmatari la scrittura mantiene efficacia probatoria.
- Quando un coobbligato non disconosce la propria firma e, anzi, rende ammissioni in sede di interrogatorio, il giudice deve valutare tali ammissioni come elementi di prova rilevanti contro di lui.
- La procedura di verificazione (artt.214 e ss. c.p.c.) si applica quando il documento proviene dalla stessa parte contro la quale è prodotto; se il documento proviene da soggetto estraneo, occorre valutarlo con i criteri ordinari della prova.
- In presenza di più condebitori o soggetti coinvolti è obbligatorio che il giudice di merito valuti separatamente le posizioni processuali e probatorie di ciascuno, motivando la diversa rilevanza attribuita agli atti e alle ammissioni.
- Il mancato esame di elementi probatori rilevanti o la mancata distinzione delle posizioni delle parti può giustificare la cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art.360 c.p.c.
- Parte che produce documenti deve curare la loro provenienza e la loro utilizzabilità in giudizio; la controparte deve tempestivamente disconoscere se intende inficiare la prova documentale a proprio favore.
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