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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18919/2020 del 11/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione al decreto ingiuntivo n.334/2001 ottenuto da Torcasio Giuseppe per il saldo dei lavori di ristrutturazione e trasformazione in casa di riposo. Gli opponenti contestavano la corrispondenza della somma richiesta con quanto contrattualmente dovuto e dalle fatture; la Gigliotti disconosceva inoltre la propria sottoscrizione sul contratto del 22.12.1990, sulla sua integrazione e su un assegno da lire 19.000.000. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto; la Gaccetta (erede) aveva appellato, la Corte d'Appello aveva respinto l'appello; il ricorso in Cassazione deduceva che la Corte d'Appello non aveva distintamente valutato il disconoscimento operato da un solo debitor e il mancato disconoscimento e le ammissioni rese dall'altro (Valenti), né aveva correttamente valutato i documenti prodotti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso ritenendo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto distinguere le posizioni dei due condebitori: il disconoscimento della scrittura privata da parte della sola Gigliotti produce effetti soltanto nei confronti di quest'ultima, mentre il Valenti, non avendo disconosciuto la propria sottoscrizione e avendo reso ammissioni in sede di interrogatorio, non poteva beneficiare del disconoscimento altrui. La Corte ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata nei punti indicati e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, ponendo anche le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art.215 c.p.c.

    Regola il riconoscimento e la verificazione delle scritture private. La Corte sottolinea che il riconoscimento tacito e l'onere della verificazione presuppongono che il documento prodotto provenga dalla parte contro la quale è prodotto; il disconoscimento opera solo rispetto alla posizione di chi lo ha effettuato.

  • artt.214 e ss. c.p.c.

    Disciplina la procedura di verificazione della scrittura privata. La Corte ricorda che tale procedura non è applicabile quando il documento provenga da un soggetto estraneo al processo, nel qual caso la scrittura va valutata secondo i criteri ordinarî della prova.

  • art.115 c.p.c.

    Principio della libera valutazione della prova. La Corte osserva che il giudice di merito deve valutare in modo distinto e motivato le posizioni probatorie dei diversi coobbligati e tenere conto delle ammissioni rese in interrogatorio.

  • art.360 c.p.c. n.3

    Capo di legittimità invocato per vizio di motivazione e travisamento della prova. La Corte ha ritenuto fondati i rilievi ai sensi di questo motivo e ha cassato la sentenza impugnata.

  • art.360 c.p.c. n.4

    Capo di legittimità relativo a nullità o violazione di norme costituzionali o di legge nel giudizio di merito; è stato invocato per vizio di motivazione nella mancata distinzione delle posizioni dei due appellati, contribuendo alla decisione di accoglimento di parte del ricorso.

  • art.1988 c.c.

    Norme civili invocate in relazione alla prova del contratto e degli obblighi nascenti dallo stesso; nella sentenza emerge l'importanza di valutare separatamente la rilevanza probatoria della firma e dei documenti rispetto a ciascun coobbligato.

  • art.2730 c.c. e art.2733 c.c.

    Norme sulla prova e sugli effetti delle scritture private richiamate a supporto delle questioni probatorie; la Corte ne utilizza il richiamo per ricondurre la valutazione alla regola secondo cui il disconoscimento opera solo per chi lo formula.

  • art.2697 c.c.

    Principio generale sulla prova dei fatti in giudizio, richiamato in relazione all'onere della prova e alla necessità di una specifica valutazione degli atti e delle ammissioni delle parti.

  • R.D. n.1669/1933 art.66

    Richiamato fra le norme invocate in materia di formalità probatorie; nella decisione non risulta applicazione decisiva rispetto al principio fondamentale espresso dalla Corte sulla diversificata efficacia del disconoscimento.

  • R.D. n.1736/1933 art.58

    Ulteriore norma regolamentare richiamata dalla parte ma non decisiva rispetto ai principi di prova enunciati dalla Corte nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • Se una scrittura privata è firmata da più soggetti e solo uno di essi disconosce la sottoscrizione, il disconoscimento produce effetti solo nei confronti del soggetto che lo ha operato; nei confronti degli altri firmatari la scrittura mantiene efficacia probatoria.
  • Quando un coobbligato non disconosce la propria firma e, anzi, rende ammissioni in sede di interrogatorio, il giudice deve valutare tali ammissioni come elementi di prova rilevanti contro di lui.
  • La procedura di verificazione (artt.214 e ss. c.p.c.) si applica quando il documento proviene dalla stessa parte contro la quale è prodotto; se il documento proviene da soggetto estraneo, occorre valutarlo con i criteri ordinari della prova.
  • In presenza di più condebitori o soggetti coinvolti è obbligatorio che il giudice di merito valuti separatamente le posizioni processuali e probatorie di ciascuno, motivando la diversa rilevanza attribuita agli atti e alle ammissioni.
  • Il mancato esame di elementi probatori rilevanti o la mancata distinzione delle posizioni delle parti può giustificare la cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art.360 c.p.c.
  • Parte che produce documenti deve curare la loro provenienza e la loro utilizzabilità in giudizio; la controparte deve tempestivamente disconoscere se intende inficiare la prova documentale a proprio favore.

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