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Provvedimento

Deliberazione n. 689 del 13/11/2025

Provvedimento del 13 novembre 2025

Garante Privacy689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate il 10 novembre 2025 dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. I provvedimenti erano stati emessi a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite Instagram e Telegram, di materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riferibile all’interessato. Il Garante conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro, per 12 mesi e solo a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come possibile revenge porn

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento riguarda Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC ed è adottato nell’ambito della disciplina sulle segnalazioni relative al c.d. revenge porn. Il Garante ratifica due determinazioni urgenti emanate dal dirigente competente per prevenire la diffusione di materiale segnalato come potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso.

Origine della segnalazione e base normativa

La vicenda prende avvio da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy. La segnalazione chiedeva l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram, indicate come possibili veicoli della diffusione del materiale.

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, relativo alle segnalazioni per materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato;
  • la previsione secondo cui il Garante decide entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare provvedimenti d’urgenza, salva ratifica successiva.

Misure urgenti adottate il 10 novembre 2025

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 430 e 431 del 10 novembre 2025. Tali provvedimenti hanno disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme.

Conservazione a fini probatori

La conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro è stata prescritta solo per fini probatori e per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. È inoltre previsto che tale conservazione avvenga mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e che la relativa circostanza sia comunicata tempestivamente all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato in data 13 novembre 2025 i provvedimenti d’urgenza nn. 430/2025 e 431/2025. La decisione conferma quindi integralmente le misure adottate dal dirigente competente per bloccare la possibile diffusione del materiale segnalato e per assicurarne, ove necessario, la conservazione probatoria nei limiti indicati.

Punti principali

Origine del procedimento e segnalazione ex art. 144-bis

Il procedimento nasce da una segnalazione protocollata presso il Garante, con cui la persona interessata ha rappresentato di rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram per evitare la diffusione di materiale sessualmente esplicito a contenuto privato.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 430 e 431 del 10 novembre 2025, ordinando ai gestori delle piattaforme l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione probatoria

Alle stesse società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per un periodo di 12 mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di comunicazione tempestiva all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito in data 13 novembre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 430/2025 e 431/2025 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgenticonservazione a fini probatoriminori

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