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Legge

L.R. Valle d'Aosta 8/2002

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 8/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Valle d’Aosta campeggi e villaggi turistici, ne definisce classificazione, autorizzazione/SCIA, requisiti, prezzi, controlli e sanzioni; regola inoltre aree di sosta per autocaravan, attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda. Contiene disposizioni transitorie e abroga la l.r. 34/1980 e norme collegate. Molti adempimenti sono permanenti, ma alcune scadenze iniziali e transitorie sono ormai esaurite.

Disciplina di campeggi, villaggi turistici, turismo itinerante e attendamenti occasionali nella Regione Valle d'Aosta

Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante in Valle d'Aosta

La legge regionale disciplina l’organizzazione e l’esercizio dei complessi ricettivi all’aperto nel territorio valdostano, con particolare riguardo a campeggi, villaggi turistici, aree di sosta per autocaravan e forme di attendamento occasionale. Il provvedimento stabilisce regole urbanistiche, requisiti tecnici, classificazione, avvio dell’attività, controlli e sanzioni.

Ambito applicativo e definizioni

La disciplina riguarda i complessi ricettivi all’aperto, individuati nei:

  • campeggi, cioè strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti muniti di mezzi autonomi di pernottamento;
  • villaggi turistici, cioè strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate e con allestimenti fissi per turisti privi di mezzi autonomi di pernottamento.

Nei campeggi e nei villaggi turistici è ammessa anche la presenza di allestimenti fissi e di allestimenti mobili, entro le percentuali indicate dalla legge rispetto alla ricettività totale.

Regole comuni per campeggi e villaggi turistici

All’interno dei complessi possono sostare, di regola, solo mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione. I mezzi non conformi devono essere rimossi dal proprietario entro 15 giorni dall’accertamento della violazione.

È consentita la realizzazione di vani appoggiati al suolo e trasportabili, nonché di terrazzini aperti adiacenti, secondo caratteristiche stabilite dalla Giunta regionale.

Sono vietate:

  • la vendita di piazzole e di singoli allestimenti fissi destinati all’alloggio dei turisti;
  • la locazione pluriennale degli stessi;
  • ogni altra forma di cessione in godimento che faccia venir meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario.

I servizi riservati agli ospiti, come ristorazione, spaccio, bar, vendita di articoli vari, impianti e attrezzature sportive o ricreative, possono essere gestiti dal titolare o affidati a terzi.

Ubicazione, realizzazione e allestimenti mobili

I complessi ricettivi all’aperto possono essere ubicati solo nelle aree espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell’ambito delle zone per attività ricettive turistiche.

La realizzazione delle strutture del complesso, comprese le opere di servizio e gli allestimenti fissi per unità abitative, è subordinata al titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente.

Per gli allestimenti mobili dotati di meccanismi di rotazione, come roulotte, caravan, autocaravan o case mobili, la legge stabilisce che:

  • non sono equiparabili alle costruzioni;
  • non sono soggetti a titolo abilitativo edilizio, se destinati esclusivamente a esigenze turistiche e non assimilabili ad abitazioni residenziali;
  • devono rispettare requisiti dimensionali specifici per le case mobili;
  • sono considerati temporaneamente incardinati al suolo solo se dotati di allacciamenti idrici e fognari rimovibili e di meccanismi di rotazione mantenuti in funzione.

I Comuni devono fissare, di concerto con la struttura regionale competente, criteri e modalità di installazione di tali allestimenti mobili. È inoltre vietata l’installazione in aree classificate a elevata o media pericolosità nelle cartografie regionali richiamate dalla legge.

Classificazione dei complessi ricettivi

I complessi sono classificati in base allo stato di fatto, ai requisiti e alle caratteristiche tecniche possedute:

  • da 1 a 4 stelle per i campeggi;
  • da 2 a 4 stelle per i villaggi turistici.

La classificazione:

  • è rilasciata su domanda dell’interessato;
  • ha durata quinquennale;
  • è adottata dal dirigente della struttura competente entro 30 giorni dalla domanda;
  • può essere rivista d’ufficio se nel quinquennio mutano stato di fatto, requisiti o caratteristiche tecniche.

La Giunta regionale deve stabilire i criteri di valutazione e la documentazione necessaria alla domanda.

Avvio dell’attività e adempimenti comunali

Chi intende gestire un complesso ricettivo all’aperto presenta al Comune competente la SCIA. L’attività può iniziare dalla data di presentazione della segnalazione, purché corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

I requisiti comprendono:

  • quelli previsti dalla normativa di pubblica sicurezza;
  • quelli antincendio, se richiesti;
  • i requisiti igienico-sanitari ed edilizi;
  • il provvedimento di classificazione del complesso.

Ogni variazione di stati, fatti, condizioni o titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni. Il Comune effettua entro 60 giorni le verifiche sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti e comunica gli esiti alla struttura regionale competente e all’Office régional du tourisme.

Periodi di apertura, chiusura e cessazione dell’attività

L’apertura può essere:

  • annuale, se garantita per tutto l’anno, salvo chiusure temporanee;
  • stagionale, se garantita per periodi inferiori ma non inferiori a tre mesi consecutivi nell’anno.

I periodi di apertura vanno comunicati alla struttura competente, al Comune e, se esistente, all’AIAT/Office régional competente.

Per i complessi ad apertura annuale è possibile una chiusura fino a 90 giorni complessivi nell’anno solare, previa comunicazione agli enti competenti. In caso di ristrutturazione edilizia, il Comune può autorizzare la chiusura temporanea fino a 12 mesi, prorogabili di altri 12 in presenza di eventi imprevisti o gravi circostanze.

La cessazione dell’attività deve essere comunicata tempestivamente agli uffici competenti.

Sospensione, revoca e cessazione dell’esercizio

L’esercizio senza SCIA comporta la cessazione dell’attività con provvedimento comunale, oltre alle sanzioni amministrative.

Se vengono meno una o più condizioni che legittimano l’attività, il Comune assegna un termine per il ripristino; in difetto, l’attività è sospesa fino a 60 giorni, prorogabili in casi eccezionali.

La violazione degli obblighi di sorveglianza comporta sospensione fino a 30 giorni. Se, scaduta la sospensione, le condizioni non vengono ripristinate, il Comune dispone la cessazione dell’attività.

Sorveglianza, assicurazione e statistiche

Durante l’apertura deve essere assicurata la sorveglianza del complesso, con presenza continua del responsabile o di almeno un addetto.

Il titolare deve stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso i clienti.

Il movimento degli ospiti deve essere comunicato all’AIAT competente o, in mancanza, alla struttura regionale competente, ai fini statistici.

Prezzi e pubblicità delle condizioni di esercizio

Il titolare comunica i prezzi minimi e massimi; se indica solo minimi o solo massimi, questi valgono come prezzi unici.

La comunicazione annuale va inviata entro il 15 settembre, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre successivi. È ammessa un’ulteriore comunicazione entro il 1° marzo per variazioni applicabili dal 1° giugno.

Per i nuovi complessi o in caso di subingresso, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA.

Devono essere esposti al pubblico, nella zona ricevimento e nelle unità abitative, la tabella dei prezzi, il regolamento e il cartellino dei prezzi; deve inoltre essere esposto il cartello con il percorso di emergenza antincendio, salvo limitate eccezioni per alcune unità al piano terra con accesso autonomo.

Sanzioni per i complessi ricettivi all'aperto

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per:

  • esercizio senza SCIA o con dichiarazioni mendaci/false attestazioni: da 1.000 a 5.200 euro;
  • violazione degli obblighi sulla gestione dei mezzi e sulle percentuali/assetti ammessi: da 1.000 a 5.200 euro;
  • violazione di limiti di prezzo, sovraccapacità, regole sui vani/terrazzini, obblighi di sorveglianza o mancata collaborazione ai fini della classificazione: da 300 a 1.700 euro;
  • mancato rispetto dei periodi di apertura o mancata esposizione dei prezzi e dei cartelli di emergenza: da 160 a 1.000 euro.

Sono inoltre previste misure di cessazione o sospensione dell’attività da parte del Comune nei casi tipizzati dalla legge.

Turismo itinerante e aree di sosta per autocaravan

Per promuovere il turismo itinerante, i Comuni, singoli o associati, devono individuare aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan in zone destinate dagli strumenti urbanistici.

Le aree devono essere dotate almeno di:

  • pozzetto di scarico autopulente;
  • erogatore di acqua potabile;
  • adeguato sistema di illuminazione;
  • contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Devono essere segnalate da apposita segnaletica stradale, posizionata in punti ben visibili del territorio comunale, e la loro ubicazione e dotazione devono essere comunicate alla struttura competente e, se esistente, all’Office régional.

I Comuni che dispongono di aree attrezzate o di complessi ricettivi all’aperto devono adottare provvedimenti di divieto di sosta per le autocaravan nei casi previsti dal codice della strada.

La legge precisa che non costituisce semplice sosta, ma campeggio o attività assimilata, la circostanza in cui l’autocaravan poggi sul suolo anche con altri elementi strutturali, emetta deflussi propri oltre quelli del motore o occupi la sede stradale oltre il proprio ingombro.

Gestione delle aree di sosta e sanzioni

Le aree attrezzate possono essere gestite direttamente dai Comuni o tramite convenzioni con altri soggetti, che definiscono tariffe e modalità di gestione.

I gestori comunicano il movimento degli ospiti ai fini statistici.

Chi trasforma la sosta in campeggio è soggetto a sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, ferme restando le sanzioni del codice della strada.

Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda

Possono essere autorizzati:

  • attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza fini di lucro, per un massimo di 48 ore, in località non servite da complessi ricettivi all’aperto e a non meno di 500 metri dal più vicino complesso attivo;
  • campeggi mobili in tenda organizzati da enti o associazioni senza fini di lucro per i propri associati, per un massimo di 60 giorni, in aree pubbliche o private dotate dei servizi generali indispensabili.

L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico e l’autorità sanitaria locale.

La disciplina non si applica ai bivacchi alpinistici in tenda sopra i 2.500 metri s.l.m.

Al di fuori di questi casi, è vietata ogni forma di sosta o soggiorno in tenda, anche inferiore alle 24 ore.

Sanzioni, vigilanza e introiti

La violazione delle regole su attendamenti e campeggi mobili comporta una sanzione da 300 a 1.700 euro.

La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata alla struttura regionale competente, che può accedere ai complessi per i controlli. La stessa struttura accerta le violazioni sanzionate dall’articolo relativo ai complessi ricettivi; i Comuni accertano e irrogano le sanzioni relative al turismo itinerante e agli attendamenti.

I proventi delle sanzioni sui complessi ricettivi sono acquisiti al bilancio regionale; quelli relativi al turismo itinerante e agli attendamenti spettano ai Comuni.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

La legge abroga la legge regionale 22 luglio 1980, n. 34, e il comma 2 dell’articolo 98 della l.r. 11/1998.

Per i complessi esistenti era previsto:

  • un provvedimento unico di classificazione entro un anno dall’adozione dei criteri regionali;
  • l’obbligo dei titolari di fornire i dati necessari entro 60 giorni dal ricevimento dei moduli;
  • un periodo di adeguamento per rimuovere i mezzi autonomi di pernottamento non idonei alla circolazione, con sospensione temporanea della relativa sanzione.

Tali disposizioni hanno natura transitoria e risultano oggi esaurite.

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