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Legge

L.R. Valle d'Aosta 11/2002

Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 11/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, la delocalizzazione di abitazioni e opere pubbliche situate in aree a rischio frana, inondazione o valanghe, nonché la messa in sicurezza di edifici privati in alcune aree a rischio medio. Prevede piani comunali, contributi e mutui agevolati, rimborsi ai Comuni e un fondo di rotazione, con oneri finanziari riferiti agli anni 2002-2004.

Delocalizzazione e messa in sicurezza di immobili e opere pubbliche in aree a rischio idrogeologico in Valle d’Aosta

Delocalizzazione e messa in sicurezza di immobili in aree a rischio idrogeologico

La legge regionale della Valle d’Aosta disciplina gli interventi di delocalizzazione di immobili e opere pubbliche situati in zone a rischio idrogeologico, nonché alcune misure di sostegno economico per Comuni, enti pubblici e privati. L’obiettivo è la tutela dell’incolumità delle persone, della sicurezza degli insediamenti e dell’integrità dei beni.

Finalità e ambito territoriale

La Regione favorisce la delocalizzazione e la messa in sicurezza di opere pubbliche e immobili ubicati nelle aree a rischio. La disciplina si applica solo nel territorio della Valle d’Aosta e riguarda in particolare:

  • aree di frana ad alta pericolosità;
  • fasce A di rischio inondazione;
  • aree ad elevato rischio di valanghe o slavine.

Nei piani di delocalizzazione, in presenza di particolari condizioni di rischio accertate dal Comune e sulla base di valutazioni tecniche regionali, possono essere considerate anche aree a media pericolosità o rischio medio:

  • aree di frana a media pericolosità;
  • fasce B di rischio inondazione;
  • aree a medio rischio di valanghe o slavine.

Soggetti e modalità di delocalizzazione

La delocalizzazione può avvenire:

  • in esecuzione di un piano comunale di delocalizzazione;
  • in assenza di piano, su iniziativa dei proprietari interessati.

La partecipazione ai piani è volontaria, ma la delocalizzazione diventa obbligatoria quando il piano la considera funzionale a interventi di sistemazione idraulica o ad altre opere necessarie alla messa in sicurezza del territorio.

Piani comunali di delocalizzazione

I Comuni, singolarmente o associati con Comuni limitrofi, possono adottare uno specifico piano preceduto da uno studio preliminare. Lo studio preliminare deve indicare:

  • gli immobili da delocalizzare e la loro destinazione d’uso;
  • gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione e le aree da rendere edificabili a tale fine;
  • la stima delle risorse finanziarie necessarie;
  • l’elenco dei soggetti interessati.

Gli atti relativi allo studio preliminare sono depositati per 45 giorni presso la segreteria comunale; chiunque può presentare osservazioni fino alla scadenza. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni al momento dell’approvazione dello studio. Lo studio è poi istruito dalla struttura regionale competente e valutato in conferenza dei servizi con le strutture regionali interessate.

La Giunta regionale, tenuto conto dell’esito della conferenza, individua le risorse finanziarie che la Regione si impegna a concedere per consentire al Comune di elaborare il piano con il concorso dei privati.

Approvazione del piano e effetti urbanistici

L’approvazione del piano avviene tramite accordo di programma promosso dal Sindaco e stipulato tra Comuni interessati, Regione, privati partecipanti ed eventuali altri soggetti coinvolti. L’atto finale di approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste.

Individuazione delle aree di rilocalizzazione

La rilocalizzazione degli edifici abitativi avviene con priorità:

  • nelle zone territoriali di tipo A, mediante recupero del patrimonio edilizio esistente;
  • nelle zone già destinate alla nuova edificazione dai PRG;
  • nelle nuove aree edificabili individuate nei piani di delocalizzazione.

Le nuove edificazioni devono comunque ricadere in aree già previste dal PRG o da individuare con variante; se la delocalizzazione avviene in esecuzione di piano, le aree di nuova edificazione sono individuate dal piano stesso. In ogni caso le aree devono trovarsi fuori dagli ambiti inedificabili previsti dalla normativa regionale o da altri vincoli.

Regime dei beni da dismettere e degli immobili da acquisire

La rilocalizzazione può avvenire mediante recupero di immobili esistenti, acquisizione o costruzione di nuove abitazioni.

Nel caso di piano comunale:

  • il Comune acquisisce al proprio patrimonio, mediante compravendita, gli immobili da recuperare o già costruiti e le aree necessarie;
  • gli immobili o le aree sono poi ceduti ai privati partecipanti al prezzo di acquisizione;
  • le aree occupate dagli immobili da demolire, per la parte ricompresa nell’area a rischio, passano al patrimonio indisponibile del Comune e diventano inedificabili;
  • gli immobili dismessi sono demoliti e l’area è ripristinata ambientalmente a cura del Comune, salvo diverse indicazioni per immobili vincolati come monumento o documento.

Il piano può anche escludere l’acquisizione al patrimonio indisponibile delle aree dismesse se il proprietario, con convenzione, si obbliga a:

  • demolire e ripristinare l’area;
  • destinarla a usi compatibili con la sicurezza idraulica e idrogeologica;
  • rinunciare alle agevolazioni regionali connesse al ristoro dei danni da calamità naturali.

Per la delocalizzazione su iniziativa privata, nei Comuni privi di piano il privato cura reperimento e acquisizione del bene da rilocalizzare e la delocalizzazione deve riguardare l’intero edificio. Anche in questo caso le aree occupate dagli immobili da demolire sono, di regola, acquisite al patrimonio indisponibile del Comune e rese inedificabili, con possibile deroga convenzionale analoga a quella prevista per i piani.

Le trascrizioni immobiliari degli atti di trasferimento e delle convenzioni sono effettuate a cura e spese del Comune.

Delocalizzazione di opere pubbliche

La delocalizzazione delle opere pubbliche di proprietà di Comuni o Comunità montane è effettuata dall’amministrazione proprietaria sulla base del piano di cui sopra. In assenza di piano, è comunque possibile procedere previo parere favorevole delle strutture regionali competenti, riunite in conferenza dei servizi.

Interventi finanziari a favore dei Comuni

La Regione anticipa ai Comuni le spese per l’acquisizione degli immobili o aree da destinare alla rilocalizzazione. Dopo la cessione ai privati, i Comuni restituiscono quanto anticipato.

Per demolizione e ripristino ambientale la Regione rimborsa ai Comuni il 90% delle spese sostenute e ammissibili. Per la redazione dei piani di delocalizzazione e dei relativi studi preliminari il rimborso è pari al 50% delle spese ammissibili.

Le domande di anticipo e rimborso sono presentate alla struttura regionale competente, che verifica regolarità, completezza e ammissibilità; la concessione è disposta dalla Giunta regionale.

Agevolazioni per la delocalizzazione di opere pubbliche

Per gli interventi di delocalizzazione delle opere pubbliche la Regione concede alle amministrazioni proprietarie contributi in conto capitale fino al 75% delle spese ammissibili.

Le domande sono istruite dalla struttura competente in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse; le domande non finanziate per carenza di fondi restano valide e hanno priorità sulle successive quando le risorse tornano disponibili. La concessione o il rigetto sono disposti dalla Giunta regionale.

Agevolazioni per i privati

Per i proprietari di unità immobiliari ad uso di abitazione principale che delocalizzano, di propria iniziativa o in esecuzione di piano, la Regione concede:

  • contributi in conto capitale fino al 75% delle spese di acquisto, recupero o nuova costruzione della nuova abitazione, purché la superficie utile non superi quella dell’immobile dismesso e comunque non oltre 200 mq;
  • mutui a tasso agevolato per la spesa residua, a valere sul fondo di rotazione.

Per gli immobili abitativi non adibiti ad abitazione principale, il contributo in conto capitale è fino al 50% delle spese, con le stesse limitazioni di superficie, e il resto è finanziabile con mutuo agevolato.

I mutui hanno durata di 15 anni, di cui 2 di preammortamento. Se la rilocalizzazione avviene acquistando o recuperando immobili in zone territoriali di tipo A, i contributi in conto capitale sono aumentati del 20%.

Fondo di rotazione e gestione finanziaria

La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per i mutui agevolati e a stipulare una convenzione con Finaosta S.p.A. per la costituzione e gestione del fondo, compresi i criteri per i tassi d’interesse.

Il fondo è alimentato da:

  • stanziamenti iniziali e annuali del bilancio regionale, anche tramite avanzi di amministrazione;
  • eventuali mutui o prestiti obbligazionari contratti dalla Regione per questo scopo;
  • rimborsi delle rate di ammortamento;
  • interessi sulle giacenze;
  • interessi sui prestiti in preammortamento.

Sono addebitati al fondo gli oneri fiscali, il costo dei servizi Finaosta e le perdite definitivamente accertate.

Messa in sicurezza degli edifici privati

La Regione rimborsa parzialmente le spese per opere di messa in sicurezza di edifici di proprietà privata, destinati a qualsiasi uso, ubicati in aree di frana a media pericolosità, fasce B di rischio inondazione e aree a medio rischio di valanghe o slavine. Il contributo può arrivare fino al 75% della spesa ammissibile.

Procedura per le agevolazioni e criteri di istruttoria

Le domande per i contributi e le agevolazioni ai privati, come pure per i rimborsi e gli anticipi ai Comuni, sono presentate alla struttura regionale competente, che verifica completezza, regolarità e ammissibilità delle spese.

L’istruttoria avviene secondo l’ordine cronologico delle domande fino a esaurimento delle risorse. Le domande rimaste senza copertura finanziaria conservano validità e sono finanziate con priorità quando si rendono disponibili nuove risorse.

La concessione, il rigetto e, nei casi previsti, la revoca sono disposti con deliberazione della Giunta regionale; per i mutui agevolati è necessario anche l’assenso di Finaosta S.p.A. sulla base delle garanzie offerte.

Vincoli, revoca e obblighi successivi

I beneficiari non possono alienare o cedere l’abitazione o l’edificio finanziati prima che siano trascorsi cinque anni dall’erogazione dell’agevolazione.

La revoca è disposta se:

  • emergono dichiarazioni o informazioni non veritiere rese ai fini del beneficio;
  • è violato il divieto di alienazione o cessione quinquennale.

La revoca comporta la restituzione dell’intero importo ricevuto, alla Regione o a Finaosta S.p.A. per i mutui, maggiorato degli interessi calcolati secondo la media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo di godimento del beneficio.

Requisiti degli immobili e titoli edilizi

Possono accedere alle agevolazioni solo gli edifici da delocalizzare o da mettere in sicurezza che risultino realizzati nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente all’epoca della costruzione oppure che siano stati regolarizzati.

Gli interventi di delocalizzazione richiedono i titoli abilitativi prescritti e non sono soggetti ad oneri concessori per la superficie o il volume corrispondenti all’unità immobiliare dismessa.

Disposizioni attuative e copertura finanziaria

La Giunta regionale deve adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore:

  • le regole sulle domande, sui criteri di definizione e valutazione delle spese ammissibili e sugli adempimenti procedurali;
  • i contenuti tecnici dei piani di delocalizzazione e degli studi preliminari.

Le deliberazioni attuative sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

L’onere complessivo è quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004; la copertura è prevista nel bilancio regionale e mediante riduzione del fondo globale per spese di investimento, con possibilità per la Giunta di disporre le variazioni di bilancio necessarie.

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