L.R. Valle d'Aosta 9/2002
Istituzione della Fondazione "Montagna sicura".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Valle d’Aosta la Fondazione "Montagna sicura", con sede a Courmayeur, per studiare sicurezza, soccorso e vita in montagna. Definisce scopi, soci fondatori, patrimonio e contributo annuo regionale (80.000 euro nel 2002, 50.000 euro dal 2003), oltre al finanziamento di attività specifiche. Le previsioni finanziarie sono legate al bilancio 2002 e, per i contributi annui, agli esercizi successivi.
Istituzione della Fondazione "Montagna sicura" e disciplina dei suoi scopi, partecipazione e finanziamento
Istituzione della Fondazione "Montagna sicura"
La legge regionale della Valle d’Aosta promuove, d’intesa con il Comune di Courmayeur, il Soccorso alpino valdostano e l’Unione valdostana guide di alta montagna, la costituzione di una fondazione senza scopo di lucro denominata "Montagna sicura", con sede in Courmayeur. L’ente è concepito come strumento di studio, ricerca e coordinamento sulle problematiche della sicurezza, del soccorso e della vita in montagna.
Finalità e attività della Fondazione
La Fondazione ha l’obiettivo di consolidare e sviluppare una cultura della sicurezza in montagna, con attenzione alle specificità del territorio montano e dell’arco alpino, nonché alle esigenze di residenti, turisti, professionisti, enti locali e altri organismi interessati.
Opera come centro operativo e di ricerca applicata e svolge attività per conto della Regione e degli altri soci o soggetti partecipanti, tra cui:
- analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla criosfera e sulle alte quote;
- studio, ricerca applicata e analisi sui rischi naturali e sui metodi di monitoraggio dei fenomeni fisici in montagna;
- ricerca in glaciologia e monitoraggio dei rischi glaciali;
- ricerca su neve e valanghe;
- supporto alla Regione nella redazione e emissione del Bollettino regionale neve e valanghe, nel sistema di allertamento per emergenza valanghe e nell’aggiornamento del catasto regionale valanghe;
- promozione di iniziative per lo sviluppo sostenibile in montagna;
- ricerca, innovazione e divulgazione nell’ambito dell’Espace Mont-Blanc;
- promozione della prevenzione dei rischi naturali e della sicurezza in montagna, anche tramite collaborazioni nazionali e internazionali;
- studio dei fenomeni ambientali che incidono sulla vita in montagna;
- iniziative di ricerca applicata in medicina di montagna a supporto dell’Azienda USL della Valle d’Aosta;
- promozione delle attività alpinistiche ed escursionistiche in chiave di sicurezza e corretti comportamenti.
La Fondazione svolge inoltre funzioni di formazione accreditata, divulgazione e documentazione sui temi della sicurezza in montagna, dei rischi naturali, dell’ambiente alpino e dello sviluppo sostenibile.
Costituzione, sede operativa e statuto
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari per la costituzione della Fondazione e a sottoscrivere atto costitutivo e statuto, secondo i contenuti stabiliti dalla Giunta regionale. Lo statuto deve comunque garantire:
- la presenza di un centro direzionale nella Villa Cameron di Courmayeur, destinato a programmi di studio, sperimentazione, formazione e aggiornamento;
- l’affidamento della gestione amministrativa e logistica a un centro di accoglienza per la raccolta, valutazione e distribuzione delle informazioni prodotte;
- la finalizzazione delle attività alla salvaguardia e allo sviluppo della sicurezza e del soccorso in montagna.
Soggetti partecipanti
Sono soci fondatori:
- la Regione;
- il Comune di Courmayeur;
- il Soccorso alpino valdostano;
- l’Unione valdostana guide di alta montagna.
Possono aderire successivamente altri soggetti pubblici o privati, previa domanda all’organo di amministrazione e valutazione della loro idoneità a contribuire agli scopi della Fondazione.
Patrimonio e dotazione iniziale
La Regione contribuisce al patrimonio iniziale conferendo in comodato d’uso l’immobile Villa Cameron di proprietà regionale, con pertinenze, arredi e allestimenti. Anche i soci fondatori e gli altri aderenti possono concorrere al patrimonio con beni conferiti in comodato o in proprietà, purché impiegabili per le finalità dell’ente.
Contributo regionale e finanziamento di attività specifiche
La Regione concorre alle spese di gestione con un contributo annuo, sommato agli ulteriori apporti dei soci, degli aderenti e di eventuali sostenitori. Il contributo regionale è fissato in:
- 80.000 euro per il 2002;
- 50.000 euro annui dal 2003.
L’erogazione è subordinata alla verifica, da parte della Giunta regionale, delle attività svolte, sulla base della relazione annuale dell’organo di amministrazione al Presidente della Regione. La Giunta può inoltre finanziare, con propria deliberazione e anche con risorse europee o di altri organismi nazionali e internazionali, specifiche attività coerenti con gli scopi della Fondazione.
Disposizioni finanziarie
L’onere della legge è quantificato in 80.000 euro per il 2002 e in 50.000 euro annui dal 2003. La copertura è prevista mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 40700 del bilancio regionale 2002 e del pluriennale 2002/2004, nell’ambito dell’obiettivo programmatico dedicato alla protezione civile. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Stato di attualità della disciplina
La legge disciplina l’assetto originario e tuttora il quadro istitutivo della Fondazione; tuttavia le previsioni finanziarie riportano importi riferiti a esercizi ormai conclusi (2002 e dal 2003 in avanti), mentre la Fondazione è configurata come ente stabile per attività di studio, ricerca e supporto operativo in materia di sicurezza in montagna.
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