Sentenza del 17/06/2015 n. 12539 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relativo al 2001, emesso considerando omessa la dichiarazione dei redditi Modello Unico 2002. Il contribuente aveva trasmesso la dichiarazione per via telematica tramite un intermediario, ma il sistema l'aveva scartata. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto comunque presentata la dichiarazione, valorizzando l'affidamento e la buona fede del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione deducendo vizi di motivazione e violazione delle norme sulla presentazione telematica, sostenendo che mancava la prova, mediante ricevuta, dell'effettivo ricevimento della dichiarazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendoli fondati e connessi. Ha chiarito che, secondo la disciplina applicabile, la dichiarazione telematica si considera presentata solo quando l'Amministrazione finanziaria rilascia la ricevuta attestante l'avvenuto ricevimento, oppure quando l'intermediario rilascia la ricevuta prevista dalla legge. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata quindi cassata con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione, che dovrà verificare se il contribuente abbia effettivamente dimostrato, con idonea ricevuta, la positiva trasmissione della dichiarazione. Al giudice di rinvio spetterà anche liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 2, 6, 8 e 10
"La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata [...] ovvero è trasmessa direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche"; la prova è data dalla ricevuta dell'intermediario o dalla comunicazione dell'Amministrazione attestante l'avvenuto ricevimento.
La trasmissione telematica non è sufficiente, da sola, a provare la presentazione della dichiarazione: il contribuente deve dimostrare l'avvenuto ricevimento attraverso la ricevuta prevista dalla normativa. Una dichiarazione scartata non equivale a una dichiarazione validamente presentata, salvo che sia corretta e ritrasmessa nei termini eventualmente consentiti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e disciplina dell'accertamento induttivo
L'omessa presentazione della dichiarazione può legittimare l'Amministrazione finanziaria a procedere alla rideterminazione induttiva del reddito, secondo le regole applicabili al periodo d'imposta.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, principi di affidamento e buona fede
I principi di affidamento e buona fede non eliminano l'obbligo del contribuente di provare l'avvenuta presentazione della dichiarazione mediante la ricevuta prescritta dalla legge. Tali principi non possono sostituire la prova documentale del corretto adempimento.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E del 23 aprile 2002
"Se una dichiarazione è trasmessa nei termini ma viene scartata dal servizio telematico, essa potrà essere comunque tempestiva qualora [...] venga ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione [...] che ne motiva lo scarto."
In caso di scarto telematico, il contribuente può conservare la tempestività della dichiarazione se elimina l'errore e provvede alla ritrasmissione entro il termine previsto, documentando gli adempimenti effettuati.
Massime di principio
- Per le dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente, è essenziale conservare la ricevuta di effettivo ricevimento rilasciata dall'Amministrazione o dall'intermediario abilitato; la mera predisposizione o trasmissione del file non costituisce prova sufficiente.
- Una comunicazione di scarto indica che la dichiarazione non è stata validamente acquisita e impone al contribuente o all'intermediario di correggere l'errore e ritrasmettere il modello entro il termine previsto.
- Il contribuente resta responsabile dell'adempimento fiscale anche quando si avvale di un intermediario, salvo eventuali responsabilità dell'intermediario nei rapporti interni.
- I principi di buona fede e legittimo affidamento possono rilevare in presenza di comportamenti dell'Amministrazione idonei a generare affidamento, ma non sostituiscono gli obblighi formali e la prova documentale richiesta dalla legge.
- In caso di contestazione dell'omessa dichiarazione, la questione decisiva è normalmente la disponibilità di una ricevuta valida, con data e attestazione dell'effettivo ricevimento o accettazione della dichiarazione.
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