Cassazione Penale, Ordinanza n. 34390/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 9 dicembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. In appello aveva sostenuto, con deduzioni definite generiche, la limitata offensività della condotta. La contestazione riguardava minacce dal contenuto allarmante ed espressioni offensive; la sentenza richiamava inoltre l’abitualità criminale dell’imputato. Il testo non specifica gli articoli di reato contestati né la pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sul mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Questa aveva indicato, senza risultare apparente o illogica, il contenuto allarmante delle minacce, la gravità delle espressioni offensive e l’abitualità criminale dell’imputato. La Corte ha precisato che, per valutare la particolare tenuità dell’offesa secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., non è necessario esaminare tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti
La particolare tenuità del fatto va valutata considerando i criteri dell’art. 133, primo comma, c.p.; la motivazione non deve tuttavia passare in rassegna ogni criterio, se individua gli elementi ritenuti rilevanti.
art. 133, comma primo, c.p.
ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti
I criteri dell’art. 133, primo comma, c.p. orientano il giudizio sulla tenuità dell’offesa, ma è sufficiente che il giudice espliciti gli elementi concretamente rilevanti, senza esaminarli tutti.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità dell’offesa ai sensi dell’art. 131-bis c.p. deve fare riferimento ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., ma il giudice non è tenuto a esaminarli tutti: è sufficiente indicare gli elementi ritenuti rilevanti.
- È generica la censura che invoca la particolare tenuità del fatto senza confrontarsi con le ragioni specifiche della decisione impugnata, quando queste indicano elementi concreti relativi alla gravità della condotta e alla personalità dell’imputato.
Come è indicizzato
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