Sentenza n. 12079/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare, nonché anche previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, co. 5-ter, D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e dell’art. 4, co. 9, D.L. n. 25/2025 s.m.i., - della graduatoria dei vincitori (Codice 01) del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 12 (dodici) unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei profili di seguito indicati: A. n. 9 dirigenti per l’area amministrativa, contabile e consolare (Codice 01); B. n. 3 dirigenti per l’area della promozione culturale (Codice 02), validata in data 17 marzo 2026, pubblicata sul portale “inPA” in data 19 marzo 2026, laddove non include il nominativo di parte ricorrente e nella parte in cui, in applicazione del limite di cui all’art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. “taglia-idonei”), riduce a n. 11 gli idonei non includendo la ricorrente in graduatoria; - per quanto di ragione e ove occorresse, dei Verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 25 giugno 2025, n. 20 del 10 dicembre 2025, n. 21 del 19 dicembre 2025, n. 23 del 19 gennaio 2026, n. 24 del 20 gennaio 2026, n. 25 del 21 gennaio 2026 e n. 28 del 25 febbraio 2026 nella parte in cui la Commissione delibera di applicare il suddetto limite numerico alla graduatoria del profilo Codice 01, escludendo di fatto la ricorrente dal novero degli idonei, con rispettivi allegati, trasmessi da Formez PA alla ricorrente con PEC del 16 aprile 2026; - per quanto di ragione e ove occorresse, del Bando avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 12 (dodici) unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei profili di seguito indicati: 1. n. 9 dirigenti per l’area amministrativa, contabile e consolare (Codice 01); 2. n. 3 dirigenti per l’area della promozione culturale (Codice 02)”, ove mai fosse interpretabile nel senso di legittimare l’operato dell’Amministrazione e, quindi, nel senso di precludere l’utile collocazione della ricorrente nella graduatoria degli “idonei non vincitori”; - per quanto di ragione e ove occorresse, del D.P.C.M. 13 settembre 2024 rubricato “Adozione di ulteriori modalità applicative delle disposizioni in materia di idoneità nelle graduatorie dei concorsi pubblici”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, qualora lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse della ricorrente ad essere inserita in graduatoria finale di merito del concorso in oggetto, profilo Codice 01, tra gli idonei non vincitori e del consequenziale diritto della stessa allo scorrimento della suddetta graduatoria entro il termine di validità della stessa; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi della ricorrente, ivi espressamente compresa la condanna all’inserimento della stessa tra gli idonei della suddetta graduatoria di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso per nove posti dirigenziali nell'area amministrativa, contabile e consolare, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli idonei non vincitori per applicazione del limite numerico della cosiddetta norma "taglia idonei", nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per nove posti di dirigente nell'area amministrativa, contabile e consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha impugnato la graduatoria finale approvata e pubblicata nel 2026, deducendo tre motivi. Con il primo ha sostenuto che la deroga alla norma "taglia idonei" prevista dall'art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 avrebbe dovuto applicarsi anche alla procedura in esame, poiché la conclusione nel 2026 sarebbe dipesa da ingiustificati ritardi dell'Amministrazione; ha inoltre dedotto disparità di trattamento rispetto ai candidati dell'altro profilo concorsuale, la cui graduatoria era stata approvata nel 2025, e rispetto ai candidati di concorsi banditi e conclusi nel 2024, nonché violazione dei principi di imparzialità e buon andamento. Con il secondo motivo ha contestato l'applicabilità dell'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il concorso prevedeva meno di venti posti, che la disposizione non avrebbe dovuto riguardare il personale dirigenziale e che, comunque, l'esclusione di soli quattro candidati sarebbe stata estranea alla finalità della norma. Con il terzo motivo ha dedotto la lesione del legittimo affidamento, asseritamente ingenerato dai ritardi nello svolgimento della procedura, e l'illegittimità del mancato riscontro dell'istanza di autotutela presentata all'Amministrazione. In subordine ha prospettato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e 4, comma 9, d.l. n. 25/2025, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso che la conclusione della procedura nel 2026 fosse riconducibile a un'illegittima inerzia dell'Amministrazione: non esiste un termine generale perentorio di durata dei concorsi e il termine di 180 giorni previsto dall'art. 11, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 è ordinatorio; nella fattispecie, inoltre, il termine risultava rispettato e il rallentamento era stato determinato dalla necessità di svolgere una prova orale asincrona per il profilo Codice 01. Ha escluso anche la disparità di trattamento, poiché i due profili del medesimo bando avevano seguito distinti iter selettivi e le procedure concluse nel 2024 non erano comparabili; il vizio richiede situazioni assolutamente identiche. L'applicazione della norma "taglia idonei" è stata ritenuta vincolata, una volta accertati i presupposti normativi. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto che l'esclusione relativa ai concorsi con non più di venti posti riguardi soltanto le procedure bandite da regioni, province, camere di commercio, enti locali o enti da questi controllati o partecipati, non i concorsi ministeriali. Ha inoltre affermato che la norma si applica indistintamente ai concorsi per posizioni funzionariali e dirigenziali e non contiene un'eccezione per il personale dirigenziale di livello non generale né per il numero esiguo dei candidati esclusi. Quanto al terzo motivo, ha escluso un legittimo affidamento tutelabile, non essendo stata individuata alcuna condotta amministrativa univoca idonea a far confidare nella conclusione della procedura entro il 2025. Il mancato riscontro dell'istanza di autotutela non è illegittimo, poiché sulle istanze sollecitatorie di annullamento d'ufficio non grava un generale dovere di provvedere. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata: la disciplina temporanea della deroga è espressione della discrezionalità legislativa, persegue obiettivi di rafforzamento della capacità assunzionale e di rapidità del reclutamento connessi al PNRR e non presenta manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La norma è indicata come disciplina del limite numerico degli idonei nelle graduatorie dei concorsi, c.d. "norma taglia idonei".
Il limite si applica al concorso ministeriale in esame, senza distinzione tra concorsi per personale funzionario e dirigenziale, e l'esclusione per procedure con non più di venti posti opera solo per le amministrazioni espressamente indicate dalla disposizione, non per i Ministeri.
art. 4, comma 9, d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69
La disposizione esclude l'applicazione della norma "taglia idonei" alle graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 ovvero ai concorsi banditi nel 2025.
La deroga temporanea non si applica a una procedura conclusa nel 2026; la sua delimitazione temporale e oggettiva rientra nella discrezionalità legislativa e non è manifestamente irragionevole.
art. 11, comma 4, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023
Le procedure concorsuali si concludono di norma entro centottanta giorni dalla data di conclusione delle prove scritte.
Il termine è ordinatorio e non costituisce un termine generale perentorio idoneo, di per sé, a determinare l'illegittimità della procedura.
art. 60, comma 1, c.p.a.
Il TAR può definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti temporali, il contraddittorio e l'istruttoria.
La causa è stata definita nel merito con sentenza semplificata, previa verifica dei presupposti processuali e dell'avviso alle parti.
art. 4, comma 1, d.l. 14 marzo 2025, n. 25
Il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La disposizione esprime un indirizzo legislativo volto a privilegiare nuove procedure concorsuali rispetto allo scorrimento delle graduatorie.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, poiché la differenziazione temporale e oggettiva della deroga alla norma "taglia idonei" è sorretta da una ratio oggettiva e coerente e non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni previsto per la conclusione delle procedure concorsuali dall'art. 11, comma 4, d.P.R. n. 487/1994 ha natura ordinatoria e il suo eventuale superamento, di per sé, non determina l'illegittimità della procedura né consente di applicare una disciplina derogatoria collegata alla data di conclusione del concorso.
- La deroga temporanea alla disciplina della cosiddetta "taglia idonei" prevista per determinate graduatorie o concorsi si applica esclusivamente alle fattispecie individuate dalla legge secondo criteri temporali e oggettivi; non può essere estesa in via interpretativa a procedure concluse in un periodo diverso sul presupposto di ritardi amministrativi non illegittimi.
- L'esclusione dal limite numerico degli idonei prevista per i concorsi con non più di venti posti opera esclusivamente per le amministrazioni espressamente indicate dalla legge e non si estende ai concorsi banditi dalle amministrazioni ministeriali.
- La disciplina del limite numerico degli idonei si applica anche ai concorsi per personale dirigenziale, compreso il personale dirigenziale di livello non generale, quando la legge non prevede una distinzione o un'eccezione in ragione della qualifica da assumere.
- La disparità di trattamento quale figura sintomatica dell'eccesso di potere è configurabile soltanto in presenza di situazioni assolutamente identiche o sostanzialmente comparabili; procedure concorsuali caratterizzate da differenti prove, iter procedimentali o graduatorie non sono comparabili per il solo fatto di essere state bandite con un unico bando.
- Il mancato riscontro di una mera istanza sollecitatoria di annullamento d'ufficio non è illegittimo, poiché l'Amministrazione non ha un generale dovere di provvedere sulle richieste di esercizio dell'autotutela decisoria; il legittimo affidamento richiede inoltre una condotta amministrativa univoca idonea a generare una ragionevole aspettativa tutelabile.
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