Ordinanza n. 291/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: lex specialis e atti connessi di una procedura aperta telematica per la realizzazione di una sala operatoria ibrida, comprendente progettazione, opere e fornitura di un sistema di angiografia digitale, nonché diniego di autotutela e proroga dei termini
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando, il disciplinare, i capitolati, gli elaborati progettuali e gli ulteriori atti della gara, sostenendo che la disciplina della procedura richiedesse una specifica filiera integrata angiografo-TAC-tavolo operatorio, con possibile esclusione di soluzioni equivalenti e, secondo la prospettazione, con un effetto sostanzialmente selettivo a favore di un unico operatore economico. Ha inoltre contestato le prescrizioni relative al sopralluogo, previsto a pena di ammissione, che la ricorrente non aveva effettuato. È stata proposta anche un’istanza di autotutela, respinta dal RUP. Il giudice rileva che, alla data della camera di consiglio, non era ancora noto se fossero state presentate offerte e da chi, essendo il termine di presentazione scaduto contestualmente all’udienza; occorreva quindi approfondire se soltanto l’impresa controinteressata disponesse del sistema descritto nella lex specialis, se la disciplina consentisse una valida partecipazione mediante fornitura equivalente, anche in raggruppamento temporaneo, e se le prescrizioni sul sopralluogo fossero adeguate.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Il TAR ha ritenuto sussistente un rilevante grado di incertezza sul fumus boni iuris, poiché la questione della possibile unicità del sistema richiesto, dell’ammissibilità di forniture equivalenti e della legittimità delle prescrizioni sul sopralluogo richiede un cospicuo approfondimento, anche alla luce dell’effettiva presentazione delle offerte. È stato tuttavia escluso il periculum in mora: il danno grave e irreparabile dedotto dalla ricorrente avrebbe acquisito attualità soltanto con l’eventuale aggiudicazione del contratto alla controinteressata, circostanza allo stato meramente ipotetica. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il fumus boni iuris presenta un rilevante grado di incertezza e le questioni sulla legittimità della lex specialis richiedono un approfondimento incompatibile con la fase sommaria.
- Il periculum in mora deve essere attuale e concreto: la mera possibilità che una procedura di gara si concluda con l’aggiudicazione a un determinato concorrente non dimostra, di per sé, un danno grave e irreparabile.
- Quando il pregiudizio derivante dalla gara diventerebbe attuale soltanto con l’eventuale aggiudicazione, e tale aggiudicazione è ancora ipotetica, difetta il requisito dell’attualità del periculum cautelare.
- La verifica cautelare della legittimità di una lex specialis può richiedere l’accertamento dell’effettiva partecipazione alla gara, dell’identità degli offerenti e della concreta possibilità di presentare soluzioni equivalenti; l’incertezza su tali elementi può impedire l’accoglimento della sospensiva.
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