Sentenza n. 1442/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 372/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ed era stato liquidato a suo favore l’importo complessivo di euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione debitrice il 12 settembre 2024 ai sensi dell’art. 475 c.p.c.; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, che erano decorsi i termini necessari per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione e che non risultava adempiuto l’obbligo di pagamento. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio e senza diritto a compenso; il commissario dovrà intervenire entro i successivi sessanta giorni decorrenti dall’inutile scadenza del termine assegnato al Ministero. Considerato il ritardo nell’adempimento, il TAR ha applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nella misura di euro 10 per ogni giorno, dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata fissata in euro 10 giornalieri dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione fino all’insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Consente, ai fini dell’esecuzione del giudicato, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso; il TAR ha espressamente indicato tale modalità come possibile strumento di adempimento.
art. 475 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice è stata considerata ai fini della decorrenza del termine per l’adempimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che condanna un’amministrazione al pagamento di una somma non risulta eseguita dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale pecuniario, l’ordine di esecuzione può comprendere, ove necessario, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo sostitutivo e il termine per l’esecuzione.
- Il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato può giustificare la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fino all’intervento del commissario ad acta.
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