Sentenza del 07/09/2016 n. 6791 - Comm. Trib. Prov. Milano
Fermo amministrativo - Contestazione atti presupposti - Cartelle pagamento - Prova della notifica - Infondatezza ricorso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto infondato e il fermo amministrativo è stato considerato legittimo. Il concessionario ha dimostrato in giudizio la regolarità delle notifiche delle cartelle poste a base del fermo; pertanto, la semplice affermazione del contribuente di non aver ricevuto gli atti non è risultata sufficiente a superare la prova documentale della notifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il fermo amministrativo deducendo l'omessa o irregolare notificazione delle cartelle esattoriali presupposte e, quindi, l'assenza di un valido titolo per adottare la misura cautelare.
Massime di principio
- Il fermo amministrativo può essere legittimo anche quando il contribuente nega di aver ricevuto le cartelle presupposte, se il concessionario dimostra documentalmente la regolarità delle notifiche.
- La contestazione della mancata notifica non può basarsi sulla sola dichiarazione del contribuente: è necessario individuare specifici vizi e contestare efficacemente la documentazione prodotta dal concessionario.
- Quando l'atto presupposto è stato regolarmente notificato, il fermo amministrativo fondato su di esso non è illegittimo per difetto di conoscenza dell'obbligazione.
- In casi analoghi, occorre verificare le relate di notifica, gli avvisi di ricevimento, le notifiche tramite posta elettronica certificata o le altre prove previste dalla legge, oltre alla correttezza dei dati identificativi del destinatario.
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