Ordinanza n. 1476/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unitamente al preavviso di rigetto e al parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Salerno ha respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione e l’accertamento del diritto alla conversione. Il diniego si fondava sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui sarebbe risultata insussistente la capacità economica dell’impresa datrice di lavoro. Il ricorrente ha contestato la valutazione amministrativa, deducendo che essa non avrebbe considerato compiutamente gli ulteriori elementi e la documentazione prodotti nel procedimento.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto un incombente istruttorio. Ha rilevato che il parere dell’Ispettorato sembrava fondarsi essenzialmente sulla sottrazione tra il volume d’affari dell’impresa e i costi complessivi sostenuti nell’annualità di riferimento, oltre che su generici richiami all’irrilevanza dei contributi pubblici iscritti nel conto economico. Secondo il Collegio, non emergeva una valutazione completa ed effettiva degli ulteriori indici prospettati dal ricorrente e risultanti dalla documentazione acquisita nel procedimento. Richiamando il proprio orientamento, il TAR ha precisato che la verifica della congruità reddituale dell’impresa serve ad accertare la reale capacità di sostenere i costi dell’assunzione e a prevenire rapporti di lavoro fittizi, non potendo tradursi, in assenza di indici di frode, in una contestazione meramente aritmetica della capacità del datore di lavoro di proseguire il rapporto già instaurato. Ha quindi ordinato il riesame in contraddittorio della posizione del lavoratore e del datore di lavoro, previa convocazione degli interessati e con facoltà di depositare ulteriore documentazione, anche su richiesta dell’Ufficio. L’incombente è stato posto a carico del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 24-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
la ratio della “verifica di congruità” reddituale dell’impresa richiedente il nulla osta è quella di accertare la reale capacità di sostenere le spese dell’assunzione richiesta, al fine di prevenire la costituzione di rapporti di lavoro “fittizi”
La verifica della capacità economica dell’impresa deve essere finalizzata ad accertare l’effettiva sostenibilità dell’assunzione e a prevenire rapporti di lavoro fittizi; la valutazione deve considerare gli elementi rilevanti del caso concreto e non può esaurirsi in un calcolo meramente aritmetico.
circolari n. 3/2022 e n. 2066/2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Sono richiamate quali previsioni attuative della verifica di congruità reddituale dell’impresa richiedente il nulla osta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- La verifica della capacità economica del datore di lavoro nell’ambito della conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve accertare la reale capacità dell’impresa di sostenere le spese dell’assunzione e prevenire rapporti di lavoro fittizi.
- La valutazione della capacità economica dell’impresa non può fondarsi esclusivamente sulla sottrazione tra volume d’affari e costi complessivi né su richiami generici all’irrilevanza di determinate poste contabili, ma deve esaminare in modo effettivo e completo gli ulteriori indici e la documentazione rilevanti per il caso concreto.
- In assenza di elementi idonei a dimostrare un intento fraudolento o la fittizietà del rapporto di lavoro, è illogico contestare automaticamente, in sede di richiesta di conversione del titolo di soggiorno, la capacità del datore di lavoro di proseguire un rapporto già instaurato, soprattutto quando il lavoratore abbia dato buona prova e si sia correttamente integrato nell’organizzazione aziendale.
- Quando la valutazione amministrativa sulla capacità economica dell’impresa risulti incompleta, il giudice può disporre il riesame in contraddittorio della posizione del lavoratore e del datore di lavoro, consentendo la produzione di ulteriore documentazione e ponendo l’incombente istruttorio a carico dell’amministrazione competente.
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