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Sentenza

Sentenza n. 5314/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 01561/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1561/2026, che aveva accolto l'appello della Curatela e condannato la Regione all'esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 651/2013 mediante il pagamento dei contributi regionali dovuti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La Regione Calabria ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo due presunti errori di fatto della sentenza n. 1561/2026. Con il primo motivo ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente percepito la portata del decreto dirigenziale regionale n. 15676 del 20 novembre 2013, adottato in dichiarata ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 651/2013, e non avrebbe considerato la definitività di tale decreto. Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa percezione della definitività di un precedente giudizio di ottemperanza, in particolare del contenuto della sentenza n. 879/2014, prospettando la violazione del divieto di bis in idem. La Regione ha inoltre sostenuto che le questioni relative alla conversione del rito, alla proposizione dei motivi aggiunti e all'applicabilità dell'art. 310 c.p.c. sarebbero state erroneamente percepite dal giudice dell'ottemperanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l'errore di fatto revocatorio consiste in un'erronea percezione del contenuto materiale degli atti processuali, tale da fondare la decisione su un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o sull'inesistenza di un fatto positivamente stabilito negli atti; deve inoltre riguardare un fatto materiale o processuale e non un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata. Non rientrano invece nell'art. 395, n. 4, c.p.c. gli errori interpretativi o valutativi relativi al contenuto di un provvedimento amministrativo, alle risultanze processuali, al materiale probatorio o alle questioni giuridiche. Quanto al primo motivo, la doglianza sulla portata del decreto dirigenziale n. 15676/2013 investiva l'interpretazione e la valutazione del provvedimento, non una svista percettiva. Inoltre, la sentenza revocanda aveva espressamente riconosciuto la definitività del decreto, ritenendola però limitata al diniego del contributo straordinario previsto dall'art. 44 della legge regionale n. 47/2011 e non decisiva rispetto all'obbligo di pagamento del contributo pluriennale. Quanto al secondo motivo, la questione del bis in idem e quelle connesse alla sentenza n. 879/2014 e all'art. 310 c.p.c. erano state già espressamente esaminate nella sentenza revocanda e costituivano questioni di diritto, non deducibili mediante revocazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della Regione al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 8.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Disciplina la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo mediante il rinvio ai casi previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la sentenza che è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore revocatorio è una svista percettiva sul contenuto materiale di atti o documenti, relativa a un fatto materiale o processuale incontrovertibilmente escluso o positivamente stabilito negli atti; non comprende gli errori di interpretazione, valutazione o applicazione del diritto e non può riguardare un punto controverso deciso dalla sentenza.

  • art. 310 c.p.c.

    È stato richiamato dalla Regione in relazione agli effetti della mancata riassunzione e alla pretesa definitività del precedente giudizio, ma il Consiglio di Stato ha qualificato la relativa questione come questione di diritto non sindacabile in sede di revocazione.

  • art. 44 l.r. Calabria n. 47/2011

    Al fine di consentire la copertura di una parte delle mensilità arretrate per il personale dell'Ente Fiera di Cosenza

    La definitività del decreto dirigenziale n. 15676/2013 è stata ritenuta limitata al diniego del contributo straordinario previsto da questa disposizione, senza incidere sull'obbligo relativo al contributo pluriennale ordinario.

  • art. 28, comma 4, l.r. Calabria n. 9/2007

    Le disposizioni della legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 e della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 10, in conformità alle norme contenute nell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, e nell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, e successivi atti attuativi, sono estese al personale dipendente dell'Ente Autonomo Fiere di Cosenza in servizio alla data d'inizio della Gestione Commissariale Straordinaria Regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti per l'attuazione della presente norma

    È la base normativa del contributo pluriennale regionale di lire 300.000.000, pari a euro 154.937,22, la cui spettanza era stata ritenuta coperta dal giudicato oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. consiste esclusivamente in una falsa percezione del contenuto materiale di un atto o documento processuale, comparabile tra la rappresentazione contenuta nella sentenza e quella risultante dagli atti; non ricorre quando il giudice abbia letto l'atto ma ne abbia interpretato o valutato diversamente il significato.
  • La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per censurare l'inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, l'interpretazione di un provvedimento amministrativo, la ricostruzione degli effetti di un giudicato o la soluzione di questioni giuridiche, poiché ciò trasformerebbe il giudizio revocatorio in un terzo grado di giudizio.
  • Non è configurabile l'errore revocatorio quando il fatto dedotto come erroneamente percepito abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è espressamente pronunciata, anche se la parte contesta la correttezza della soluzione adottata.
  • La revocazione è inammissibile quando, sotto la forma dell'errore di fatto, la parte riproponga questioni di diritto già esaminate nella sentenza impugnata, comprese quelle relative agli effetti di precedenti giudizi, alla formazione del giudicato o all'applicabilità di norme processuali.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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