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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18346/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena per i reati di tentato furto aggravato in concorso (capo b) e detenzione e porto in luogo pubblico di materiale esplosivo (capo c). Due censure: (1) omissione della declaratoria di estinzione del reato di tentato furto per mancanza di querela a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 che avrebbero reso il reato procedibile a querela; (2) mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, deducendo sia un errore nel computo del limite massimo di quattro anni (sostendosi che si dovrebbe considerare solo la pena originaria non aumentata per continuazione) sia carenza di motivazione circa i precedenti penali lontani e la possibilità di programmi per ridurre il rischio di recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la prima censura: poiché la Cassazione nel precedente giudizio aveva annullato solo la determinazione della pena, si era formato giudicato sulla responsabilità per i reati (autorità di cosa giudicata per le parti non annullate), e pertanto il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità non può incidere sul giudicato parziale; la remissione di querela è distinta e può avere effetti estintivi anche in pendenza del ricorso, ma il caso non riguarda remissione bensì modifiche legislative sulla procedibilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha negato la sostituibilità della pena: per l'applicabilità delle pene sostitutive si deve considerare la pena finale risultante dall'aumento ai sensi dell'art. 81 c.p.; quindi il limite di quattro anni è superato e non rileva la residua parte già eseguita; la motivazione della Corte territoriale è corretta e sufficiente. Consegue il rigetto del ricorso e la conferma della determinazione della pena (complessiva in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 7.434,00 di multa) così come rideterminata dal giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. proc. pen.

    "se esso non attiene a tutte le disposizioni della sentenza, «questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata'"

    Stabilisce che l'annullamento parziale non investe le parti non connesse essenzialmente con quelle annullate: tali parti acquistano autorità di cosa giudicata e non possono essere rimesse in discussione nel giudizio di rinvio.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha modificato regimi di procedibilità di reati (richiamato in riferimento alla sopravvenuta procedibilità a querela del reato di tentato furto aggravato), ma tali modifiche non incidono sul giudicato parziale formato su responsabilità già definitivamente accertata.

  • art. 53, legge n. 689 del 1981, comma 3

    "ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva, entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 cod. pen."

    Dopo le modifiche, il limite dei quattro anni per l'applicazione delle pene sostitutive va calcolato sulla pena complessiva risultante dopo l'aumento per continuazione o concorso formale (art. 81 c.p.), non sulla pena per singolo reato o sulla residua da espiare.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma che disciplina l'aumento della pena per concorso di reati/continuazione; la sua applicazione incide sul calcolo della pena complessiva da considerare ai fini delle pene sostitutive.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina della remissione di querela e al suo effetto estintivo fino alla condanna irrevocabile, distinto dalle modifiche legislative ordinarie sulla procedibilità.

  • art. 70, legge n. 689 del 1981

    Norma sul cumulo in sede di esecuzione di pene sostitutive che opera in un diverso ambito (esecuzione) e non modifica il criterio di calcolo del limite dei quattro anni in sede di cognizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 4904 del 26/03/1997 (Attinà)

    Principio sulla irrevocabilità delle statuizioni non annullate e sulla formazione del giudicato parziale.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Chiarisce la rilevanza della remissione di querela nei giudizi pendenti in Cassazione e l'impatto sulle regole di procedibilità, distinguendola dalle altre cause estintive sopravvenute.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024 (Grignani)

    Conferma che, in caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, l'accertamento della responsabilità non può essere inciso da sopravvenute modifiche del regime di procedibilità.

  • Giurisprudenza citata sul calcolo per le pene sostitutive (es. Sez. 2, n. 9612 del 05/02/2025, Zampaglione; Sez. 1, n. 33971 del 29/03/2024, Della Gatta)

    Giurisprudenza di legittimità che ha interpretato la disciplina post-riforma indicando il criterio del calcolo sulla pena finale aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p. per verificare il limite dei quattro anni.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla soltanto la determinazione della pena e non la declaratoria di responsabilità, la parte di sentenza non annullata forma giudicato e non può essere influenzata da sopravvenute modifiche legislative sul regime di procedibilità.
  • La remissione di querela è un'eccezione speciale: se valida e tempestiva, può estinguere il reato anche in presenza di giudicato parziale; le modifiche legislative ordinarie sulla procedibilità non hanno lo stesso effetto.
  • Per verificare l'ammissibilità delle pene sostitutive (limite dei quattro anni) si deve considerare la pena complessiva definitiva risultante dopo l'aumento per continuazione o concorso (art. 81 c.p.), non la singola pena per un reato né la residua da espiare.
  • La pena già in parte eseguita non abbassa il parametro da usare per la valutazione di ammissibilità delle pene sostitutive: conta la misura inflitta in sede di cognizione.
  • Il diniego di sostituzione della pena deve essere motivato, ma la valutazione del giudice può legittimamente basarsi sul computo della pena aumentata e su elementi concreti relativi al rischio di recidiva; la mera distanza temporale dei precedenti non è necessariamente idonea a imporre la sostituzione.

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