Cassazione Civile, Ordinanza n. 15200/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di liquidazione emessi per recuperare l'imposta ordinaria di registro su tre compravendite di terreni agricoli stipulate tra maggio 2011 e gennaio 2012. I contribuenti avevano chiesto i benefici fiscali previsti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina; l'Agenzia delle Entrate li aveva ritenuti decaduti dal beneficio, assumendo che i terreni acquistati fossero stati locati a terzi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la CTR avrebbe erroneamente attribuito valore di certificazione proveniente da ente pubblico a un documento che, secondo i ricorrenti, era invece una semplice domanda di partecipazione a un bando per contributi comunitari e non una prova della disponibilità dei terreni da parte di un terzo.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione i ricorrenti hanno depositato documentazione attestante la presentazione della "domanda chiusura lite" ai sensi dell'art. 5 della l. 130/2022 e il pagamento degli importi dovuti per ciascuno degli avvisi impugnati. La Corte ha rilevato che la definizione agevolata si era perfezionata con domanda e pagamento nei termini e che, in base all'art. 5, comma 13, l. 130/2022, la definizione perfezionata dal coobbligato giova anche all'altro condebitore. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato le spese di lite, escludendo altresì il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
È richiamato come parametro della censura dei ricorrenti sulla pretesa erronea valutazione del documento da parte della CTR.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È invocato dai ricorrenti per dedurre un vizio processuale della sentenza impugnata.
art. 2, comma 4-bis, d.l. 194/2009
Costituisce la base del beneficio fiscale richiesto per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.
art. 5, comma 5, l. 130/2022
"In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"
La Corte lo applica per disporre la compensazione delle spese del giudizio estinto.
art. 5, comma 7, l. 130/2022
"La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti"
La definizione agevolata si perfeziona solo con domanda tempestiva e pagamento integrale degli importi dovuti.
art. 5, comma 12, l. 130/2022
"In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo e' dichiarato estinto…"
In assenza di istanza di trattazione dopo la definizione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
art. 5, comma 13, l. 130/2022
"La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8."
La definizione agevolata perfezionata da uno dei coobbligati produce effetti estintivi anche in favore degli altri coobbligati.
art. 1292 c.c.
È richiamato per affermare che l'adempimento da parte di uno dei debitori solidali libera anche gli altri, poiché la prestazione è unica e solidale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La definizione agevolata del giudizio tributario si perfeziona solo con la presentazione della domanda entro il termine previsto dalla legge e con il pagamento integrale degli importi dovuti.
- Quando la legge sulla definizione agevolata lo prevede espressamente, il perfezionamento ottenuto da uno dei coobbligati produce effetto favorevole anche nei confronti degli altri debitori solidali.
- Nei rapporti obbligatori solidali, l'adempimento di uno dei condebitori libera gli altri, poiché l'obbligazione ha ad oggetto un'unica prestazione.
- Se il processo è definito per effetto della procedura agevolata e nessuna parte chiede la trattazione nei termini, il giudizio va dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, con conseguente compensazione processuale tra le parti.
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