L.R. Toscana 35/2020
Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Toscana tutela le prestazioni professionali nelle procedure di affidamento di servizi e nelle istanze edilizie/amministrative, imponendo compensi proporzionati, uso dei parametri ministeriali e divieto di compensi simbolici o clausole vessatorie. Le regole operative si applicano dalla pubblicazione sul sito regionale delle linee guida della Giunta, da approvare e pubblicare entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Tutela dei compensi professionali nelle procedure regionali e locali
Tutela delle prestazioni professionali nelle procedure regionali e locali
La legge disciplina, per la Regione Toscana, gli affidamenti di servizi professionali da parte della Regione, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale e degli enti locali, nonché la presentazione di istanze da parte di privati cittadini e imprese. L’obiettivo è garantire compensi professionali adeguati e contrastare pratiche che comprimano il valore delle prestazioni rese.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica alle procedure di acquisizione di servizi professionali di competenza degli enti regionali e locali toscani e alle istanze autorizzative o di intervento diretto presentate alla pubblica amministrazione regionale e locale. La legge richiama espressamente anche le ipotesi di rapporti con la committenza privata, nella parte in cui l’istanza amministrativa presupponga incarichi professionali affidati a tecnici o altri professionisti.
Determinazione dei compensi nei servizi professionali
Nei procedimenti di acquisizione di servizi professionali, i compensi devono essere commisurati alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione richiesta. È escluso, salvo quanto previsto dall’articolo 151 del codice dei contratti pubblici, che il corrispettivo possa consistere in sponsorizzazioni o nel mero rimborso delle spese sostenute.
Per la quantificazione economica si applicano i parametri ministeriali previsti per le diverse professioni. Se per una specifica professione non esistono parametri approvati, il compenso va determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.
Regole per la selezione del contraente e contenuto dei contratti
Nella predisposizione degli atti di gara o di selezione non possono essere introdotti criteri di valutazione idonei ad alterare l’equilibrio tra prestazione professionale e compenso. È espressamente indicato, tra gli esempi vietati, il punteggio attribuito per eventuali servizi aggiuntivi offerti gratuitamente.
Anche lo schema di contratto deve essere predisposto previa valutazione delle singole clausole, allo scopo di evitare l’inserimento di clausole vessatorie, richiamando i criteri previsti per l’ordinamento della professione forense.
Documentazione obbligatoria per le istanze alla PA
Le istanze autorizzative o di intervento diretto presentate secondo le norme e i regolamenti regionali, provinciali e comunali devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con tale dichiarazione, a pena di improcedibilità, l’istante deve attestare:
- di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti;
- che tali lettere definiscono compensi proporzionati alle prestazioni e termini certi di pagamento;
- di aver adempiuto alle obbligazioni assunte verso i professionisti.
Le amministrazioni devono disciplinare controlli sulle dichiarazioni, anche a campione, secondo modalità coerenti con le linee guida approvate dalla Giunta regionale.
Linee guida e decorrenza dell’applicazione
L’efficacia degli articoli sostanziali sulla tutela dei compensi e sulla documentazione delle istanze decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida per i controlli. La pubblicazione deve avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Modifica alla l.r. 73/2008
La legge interviene anche sulla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73, abrogando il comma 7 dell’articolo 4, relativo all’organizzazione e al funzionamento della Commissione prevista da quella disciplina.
Regime finanziario
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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