L.R. Toscana 32/2020
Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Toscana competenze e procedure su autorizzazioni allo scarico, acque di restituzione in mare, pompe di calore e impianti di depurazione/dissalazione, modificando la l.r. 20/2006 e la l.r. 69/2011. Prevede anche norme transitorie per procedimenti e adeguamento del regolamento, con applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione.
Scarichi, restituzione delle acque e dissalazione in Toscana
Scarichi, restituzione delle acque e dissalazione in Toscana
La legge regionale Toscana n. 32/2020 rivede la disciplina degli scarichi e della restituzione delle acque, incidendo soprattutto sulla l.r. 20/2006 e sulla l.r. 69/2011. L’intervento chiarisce riparto di competenze, introduce regole per gli impianti a pompa di calore e per i dissalatori, e disciplina i passaggi transitori per l’adeguamento regolamentare.
Funzioni regionali e perimetro delle competenze
La Regione Toscana esercita, salvo diverse previsioni della legge o di altra normativa regionale, tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque dall’inquinamento non riservate allo Stato o ad altri enti. Vi rientrano espressamente anche le autorizzazioni allo scarico di acque reflue di qualunque natura, sia fuori dall’AUA sia nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013.
Definizioni rilevanti
La disciplina toscana viene aggiornata per:
- precisare il riferimento alle “acque di restituzione” ai sensi della normativa statale;
- ricomprendere, tra le acque considerate, quelle derivanti da concessione demaniale marittima o, per gli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, da approvazione del progetto definitivo;
- qualificare come acque reflue assimilate a domestiche anche quelle indicate dalla normativa statale e dal regolamento regionale;
- ricomprendere tra le acque reflue anche quelle provenienti da impianti di scambio termico;
- ampliare la nozione di “insediamento”, includendovi complessi edilizi ad uso residenziale o produttivo da cui possono derivare anche acque meteoriche di dilavamento e acque di scambio termico.
Regime delle autorizzazioni allo scarico
Per gli scarichi non in pubblica fognatura di acque reflue industriali, urbane, domestiche provenienti da servizi, assimilabili a domestiche e meteoriche di dilavamento contaminate, l’autorizzazione è rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente nell’ambito dell’AUA.
Per gli scarichi di acque reflue da scambio termico in impianti a pompa di calore:
- se lo scarico proviene da un insediamento con attività produttive, l’autorizzazione è rilasciata dalla Regione nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione e nel quadro dell’AUA;
- se lo scarico proviene da un impianto a servizio di insediamenti residenziali, l’autorizzazione compete al comune territorialmente competente.
La Regione resta competente anche per gli scarichi non in pubblica fognatura quando dallo stesso stabilimento originano, separatamente, sia scarichi soggetti ad AUA sia scarichi domestici di cui alla disciplina speciale. Viene inoltre rimosso il precedente richiamo alle sole ipotesi non ricadenti nell’AUA, con conseguente riordino del sistema di competenza.
Autorizzazioni per scarichi non in AUA diversi dalle domestiche
Gli scarichi di acque reflue diverse dalle domestiche che non rientrano nel d.p.r. 59/2013 sono autorizzati dal dirigente regionale competente.
Ai fini istruttori la Regione:
- esprime le proprie determinazioni nei procedimenti che si concludono con un’autorizzazione unica o con altro atto comprensivo dei titoli ambientali;
- autorizza anche gli scarichi relativi ad attività o impianti temporanei e strettamente funzionali a un intervento, come gli scarichi di acque emunte nelle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza.
Per l’istruttoria la struttura regionale si avvale dell’ARPAT; se lo scarico recapita in pubblica fognatura acquisisce anche la relazione tecnica del gestore del servizio idrico integrato.
Acque di scambio termico con pompe di calore
La legge introduce una disciplina specifica per l’uso e la reimmissione in falda delle acque sotterranee, diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore.
È stabilito che:
- gli impianti a circuito chiuso sono sempre ammessi e non richiedono autorizzazione;
- gli impianti a circuito aperto con prelievo dal sottosuolo, con o senza reimmissione, sono ammessi solo se non compromettono lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
- lo scarico delle acque prelevate è autorizzato nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione ed è subordinato all’ammissibilità del prelievo;
- la reimmissione in falda è ammessa nel rispetto della disciplina statale e delle condizioni e criteri definiti dal regolamento regionale.
Impianti di depurazione delle acque reflue urbane
I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono approvati dall’Autorità idrica toscana secondo la l.r. 69/2011, nel rispetto della normativa sui lavori pubblici e delle norme statali e regionali di settore.
La valutazione tecnico-amministrativa deve essere coerente con le linee guida regionali e, per i progetti definitivi, è necessario il parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente, che verifica in particolare:
- i programmi di riutilizzazione delle acque;
- la conformità ai criteri tecnici del decreto legislativo statale;
- la coerenza tra capacità dell’impianto e fabbisogno delle aree servite;
- l’efficienza depurativa rispetto agli obiettivi di qualità del piano di tutela delle acque.
Gli elaborati progettuali devono essere integrati da relazioni tecniche su avviamento, manutenzione, guasti, ripristino funzionale e fasi di intervento sugli impianti. La Giunta regionale può inoltre approvare linee guida specifiche per progettazione, gestione, manutenzione e controllo.
Scarichi in pubblica fognatura e acque meteoriche contaminate
La disciplina sugli scarichi in pubblica fognatura viene aggiornata per ricomprendere espressamente anche le acque reflue assimilate a domestiche. Inoltre, per i casi disciplinati dalla normativa sulla gestione separata di impianti a carattere industriale, la relazione tecnica può essere predisposta anche dal gestore del servizio idrico e dai gestori degli impianti usati per la depurazione.
Per le acque di prima pioggia e le acque meteoriche dilavanti contaminate, gli aggiornamenti chiariscono che l’autorizzazione è rilasciata nell’ambito dell’AUA e che il procedimento regionale opera secondo tale cornice anche nelle specifiche ipotesi richiamate dalla legge.
Restituzione delle acque in mare: disciplina generale
La legge introduce una disciplina dedicata alla restituzione in mare delle acque prelevate con opere fisse o mobili, nei casi non disciplinati dalla norma speciale sui dissalatori del servizio idrico integrato.
In tali casi la restituzione è soggetta alle condizioni del titolo abilitativo demaniale marittimo che autorizza il prelievo. Le condizioni:
- includono prescrizioni e livelli di emissione da definire caso per caso;
- devono essere correlate alle caratteristiche chimico-fisico-biologiche delle acque al prelievo e all’ambiente marino di destinazione;
- sono adottate previa valutazione tecnica dell’ARPAT e sentita l’autorità di bacino.
Gli indirizzi regionali devono individuare la documentazione da allegare all’istanza e prevedere, tra l’altro:
- per le acque sottoposte a dissalazione, modalità di restituzione che assicurino la massima diluizione del concentrato salino;
- l’obbligo di separare gli agenti chimici usati nei lavaggi e controlavaggi per consentirne depurazione o smaltimento come rifiuti liquidi;
- il monitoraggio dell’ecosistema marino in prossimità delle condotte.
Il soggetto autorizzato deve inoltre controllare periodicamente la qualità delle acque restituite, trasmettere i risultati all’ente competente e sostenere le spese per rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi non già coperti dagli oneri istruttori.
Restituzione in mare per impianti di dissalazione del servizio idrico integrato
Per gli impianti di potabilizzazione mediante dissalazione afferenti al servizio idrico integrato, le condizioni di restituzione in mare sono stabilite in un apposito disciplinare approvato nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo.
Il disciplinare:
- definisce prescrizioni e livelli di emissione caso per caso;
- è predisposto sulla base di valutazione tecnica dell’ARPAT e sentita l’autorità di bacino;
- è supportato da documentazione tecnica da allegare al progetto;
- deve prevedere, tra l’altro, massima diluizione del concentrato salino, separazione degli agenti chimici usati nel processo e monitoraggio dell’ecosistema marino.
Il gestore del servizio idrico integrato è tenuto al controllo periodico della qualità delle acque restituite, all’invio dei risultati all’Autorità idrica toscana e al pagamento delle spese istruttorie residue per controlli e sopralluoghi.
Regolamento regionale e linee guida
Il regolamento attuativo della l.r. 20/2006 deve essere aggiornato anche per disciplinare l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. La disciplina regolamentare deve definire, tra l’altro:
- modalità tecnico-operative per installazione e gestione;
- caratteristiche minime dei progetti;
- criteri tecnici, geologici e territoriali per l’autorizzazione delle sonde geotermiche;
- profondità di perforazione e limiti che richiedono autorizzazione regionale;
- modalità di vigilanza e monitoraggio;
- differenza massima di temperatura tra acqua prelevata e reimmessa.
Il regolamento deve inoltre aggiornare gli indirizzi sulle condizioni di restituzione in mare relativi sia alla disciplina generale sia a quella dei dissalatori.
Sanzioni
La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall’inquinamento è attribuita alla Regione, secondo la disciplina statale di riferimento.
Rinnovo di autorizzazioni comunali pregresse
Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 59/2013, sono rinnovate secondo la presente legge dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA.
Modifiche alla disciplina dell’Autorità idrica toscana
La l.r. 69/2011 viene adeguata per coordinare le competenze dell’Autorità idrica toscana con la nuova disciplina regionale.
In particolare:
- per i sistemi di potabilizzazione tramite dissalazione inclusi in programmi di interventi strategici di interesse regionale, è prevista la competenza regionale al rilascio degli assensi in materia di demanio marittimo, in deroga alla disciplina generale;
- la progettazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane deve essere predisposta e approvata nel rispetto della nuova disciplina della l.r. 20/2006;
- per gli impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, tutti gli atti di assenso necessari sono acquisiti tramite conferenza di servizi nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto;
- contestualmente al progetto sono approvate le condizioni di restituzione delle acque;
- per i dissalatori di interesse strategico regionale, gli assensi demaniali sono rilasciati dalla Regione tramite la struttura competente.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
Per gli scarichi da impianti di scambio termico in pompe di calore, fino all’adeguamento del regolamento regionale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni sono stabilite dall’ente competente nel procedimento di concessione di derivazione, previa valutazione tecnica dell’ARPAT.
Per la disciplina della restituzione in mare:
- entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare gli indirizzi tecnico-operativi;
- entro 180 giorni da tali indirizzi, i titolari dei titoli demaniali e i gestori del servizio idrico integrato devono presentare relazioni tecniche integrative;
- tali condizioni sono definite previa valutazione tecnica dell’ARPAT.
I procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della legge si concludono secondo la normativa previgente.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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