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Ordinanza

Ordinanza n. 3066/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a - del provvedimento della Direzione Centrale di Sanità – Servizio Psicologia – Contenzioso del Ministero dell’Interno, prot. n. 0002961 del 6 marzo 2026, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo agli accertamenti psico‑attitudinali nell’ambito del concorso pubblico per il reclutamento di 2059 allievi agenti della Polizia di Stato – riservato VFP, con richiamo all’art. 4 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e all’art. 5, comma 10, del D.M. 22 febbraio 2006, con conseguente esclusione dal concorso; b – del responso, per quanto di ragione, dei test cui è stato sottoposto il ricorrente; c - del verbale della Commissione di colloquio collegiale del 6 marzo 2026; d – del verbale di richiesta di ripetizione colloquio in sede collegiale del 6 marzo 2026; e – per quanto di ragione, del modello F, di prova grafica del 6 marzo 2026; f – per quanto di ragione, del verbale immagine speculare; g - di tutti i verbali di valutazione attitudinale, anche non conosciuti, nella parte in cui formulano un giudizio di inidoneità del ricorrente al ruolo messo a concorso; h – ove occorra, e per quanto di ragione, del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, in particolare l’articolo 15, comma 5, del bando, nella parte in cui prevede che “i giudizi della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso”; i – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque ostativi all’accoglimento del ricorso; per la disapplicazione del D.M. 198/2003, all’art. 4, comma 1, nei limiti e per quanto di interesse, con rinvio ai requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, richiesti nell’allegata Tabella 2, nei limiti in cui il ricorrente è stato giudicato “non idoneo” al servizio di polizia, per non aver riportato almeno 12/20, quale media complessiva dei risultati ottenuti nelle singole prove attitudinali; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del ricorrente; nonché per il riconoscimento del diritto ad essere così inserito nella relativa graduatoria; e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell’iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202605206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti psico-attitudinali, con conseguente esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, e gli atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale, chiedendone la sospensione cautelare, l'annullamento degli atti e il riesame, nonché l'ammissione alla prosecuzione dell'iter selettivo e, in subordine, il risarcimento del danno per perdita di chance. Ha dedotto l'incongruità della motivazione; la mancata corrispondenza tra i risultati dei test e i giudizi formulati nei colloqui; il contrasto tra il giudizio attitudinale, gli accertamenti psico-fisici e la positiva esperienza militare; la mancata verbalizzazione integrale del colloquio collegiale; l'erroneità del giudizio anche alla luce di valutazioni espresse da altri professionisti. Ha inoltre chiesto la disapplicazione dell'art. 4 del D.M. n. 198/2003, nei limiti d'interesse, e ha contestato la previsione del bando sulla definitività dei giudizi della commissione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'accertamento dei requisiti psico-attitudinali costituisca espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, manifesta illogicità o incongruenza delle conclusioni, ovvero carenza di motivazione. Nella fase cautelare, la documentazione non ha evidenziato tali vizi. Il giudizio conclusivo della commissione è apparso prima facie sufficientemente motivato, non palesemente irragionevole e coerente con quanto rilevato nel colloquio individuale. I risultati sufficienti dei test, il positivo giudizio di idoneità psico-fisica e l'esperienza militare non sono stati ritenuti elementi idonei, da soli, a dimostrare la palese illogicità del giudizio attitudinale. Neppure le valutazioni di professionisti esterni sono state considerate sufficienti a confutare il giudizio della commissione, in assenza della dimostrazione della sua palese irrazionalità o arbitrarietà. È stata inoltre ritenuta infondata, allo stato, la doglianza sulla mancata verbalizzazione integrale del colloquio, poiché tale adempimento non è previsto dall'ordinamento e potrebbe ostacolare la spontaneità della conversazione e l'emersione delle reazioni emotive e del profilo di personalità dell'esaminato. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale; la domanda è stata respinta perché non sono stati ravvisati, allo stato, i presupposti per la tutela cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per chiedere il risarcimento in forma specifica e, subordinatamente, il risarcimento per perdita di chance; la pronuncia cautelare non decide nel merito tali domande.

  • art. 4 D.M. 30 giugno 2003, n. 198

    Richiamato nel provvedimento di non idoneità e oggetto della richiesta di disapplicazione; l'ordinanza non ne dispone la disapplicazione.

  • art. 5, comma 10, D.M. 22 febbraio 2006

    Richiamato quale base normativa del giudizio di non idoneità; l'ordinanza non ravvisa, in sede cautelare, vizi tali da giustificare la sospensione.

  • art. 15, comma 5, del bando di concorso

    i giudizi della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso

    La clausola è stata impugnata, ma l'ordinanza cautelare non ne dispone l'annullamento né la disapplicazione.

Massime di principio

  • Il giudizio sulle qualità psico-attitudinali richieste per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopico travisamento dei fatti, manifesta illogicità o incongruenza delle conclusioni, oppure carenza di motivazione.
  • La mera produzione di valutazioni o analisi effettuate da professionisti estranei alla commissione non è sufficiente a confutare il giudizio attitudinale amministrativo, salvo che dimostri la palese irrazionalità o arbitrarietà della valutazione collegiale.
  • La sufficienza dei test attitudinali, l'idoneità psico-fisica e una positiva esperienza nelle forze armate non dimostrano di per sé la palese irragionevolezza del distinto giudizio di non idoneità attitudinale formulato dalla commissione competente.
  • In assenza di una specifica previsione normativa, non è necessaria la verbalizzazione integrale del colloquio attitudinale, poiché la libera e spontanea conduzione della conversazione può essere funzionale alla valutazione delle reazioni emotive e del profilo di personalità del candidato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazioneEccesso di potere

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