L.R. Lombardia 24/2026
Iniziative sperimentali per la gestione attiva e sostenibile delle foreste e dei territori agro-silvo-pastorali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda istituisce ambiti sperimentali per la gestione associata e coordinata di foreste e territori agro-silvo-pastorali, con obblighi di cura, pianificazione, soggetti gestori, intervento sussidiario e possibili pagamenti per servizi ecosistemici. La disciplina sperimentale vale fino al 31 dicembre 2036; le risorse stanziate sono quantificate per il biennio 2027-2028, mentre per gli anni successivi occorre la legge annuale di bilancio.
Sperimentazione della gestione forestale attiva e sostenibile in Lombardia
Gestione attiva e sostenibile delle foreste in Lombardia
La legge promuove in Lombardia la gestione attiva e sostenibile dei boschi e dei territori agro-silvo-pastorali, considerandola una funzione di interesse pubblico per la tutela degli ecosistemi, la prevenzione dei rischi e lo sviluppo delle filiere locali. La disciplina ha carattere sperimentale, negli ambiti individuati secondo la legge, fino al 31 dicembre 2036.
Obiettivi e principi di gestione
La gestione forestale è diretta a tutelare biodiversità, paesaggio, qualità delle acque e suolo, prevenire incendi e dissesto idrogeologico, contrastare abbandono e frammentazione fondiaria e promuovere pratiche selvicolturali certificate e tracciabili. La Regione sostiene inoltre filiere bosco-legno-energia competitive e innovative, l’aggregazione delle imprese, la formazione e l’occupazione qualificata, con priorità per le aree interne.
La valorizzazione del legno comprende l’impiego in edilizia, artigianato e bioeconomia, l’uso a cascata della biomassa, il riuso e il riciclo e la produzione di beni durevoli capaci di stoccare carbonio. La produzione energetica da biomassa deve rispettare le norme sulla qualità dell’aria e perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione. Nelle aree interessate da dissesto, rischio incendio, elevato valore ecologico o destinate allo stoccaggio del carbonio, gli strumenti di pianificazione possono limitare gli interventi selvicolturali e subordinare le azioni a una specifica valutazione d’impatto.
Servizi ecosistemici
I servizi ecosistemici sono i benefici diretti e indiretti forniti dagli ecosistemi agro-silvo-pastorali e sono riconosciuti come patrimonio collettivo. Comprendono:
- servizi di regolazione: clima e sequestro di carbonio, ciclo idrologico e qualità delle acque, protezione del suolo e riduzione dei rischi, mitigazione dell’inquinamento atmosferico;
- servizi di supporto: biodiversità, fertilità del suolo e cicli ecologici;
- servizi di approvvigionamento: legname, funghi, frutti di bosco, piante officinali, foraggi e sostegno alle pratiche agro-silvo-pastorali;
- servizi culturali e ricreativi: turismo, attività ricreative e sportive, educazione ambientale e valorizzazione del paesaggio, del patrimonio culturale e delle tradizioni.
La Regione promuove gestione multifunzionale, certificazioni ambientali e forestali e monitoraggio scientifico periodico. Criteri e modalità attuative sono definiti dalla Giunta, previo coinvolgimento di enti locali, associazioni di categoria, comunità forestali e organismi scientifici.
Ambiti sperimentali e pianificazione
La Regione individua, previa consultazione dell’ente forestale competente, gli Ambiti per la gestione forestale e del territorio agro-silvo-pastorale sostenibile (AGFS). La Giunta ne determina perimetro e requisiti minimi di cura tramite modifica dei Piani di indirizzo forestale (PIF), previa adozione dell’ente forestale.
La perimetrazione considera continuità funzionale, ecologica e gestionale, omogeneità ecologica e paesaggistica, rischi naturali e fitosanitari, biodiversità, frammentazione fondiaria, compresenza di proprietà pubbliche e private e sostenibilità economico-finanziaria. Sono valutate prioritariamente le candidature volontarie. L’estensione minima è di 1.000 ettari nelle aree montane e di 200 ettari nelle aree planiziali e collinari; i PIF possono derogare soltanto per peculiari caratteristiche morfologiche o per rispettare i confini comunali.
Per ciascun AGFS i PIF individuano, in modo proporzionato alle caratteristiche dei fondi e alle soluzioni concretamente realizzabili, gli interventi minimi necessari a ridurre i rischi, contrastare il degrado e tutelare il patrimonio. La gestione è associata e coordinata sulla base di piani di assestamento forestale o strumenti equivalenti e di una programmazione annuale. Gli enti forestali assicurano il monitoraggio secondo indirizzi regionali, utilizzando anche indicatori di biodiversità, bilancio del carbonio e stato fitosanitario; la Giunta può integrare i criteri di individuazione.
Definizioni rilevanti
Sono soggetti titolari i proprietari e i titolari di diritti reali o personali di godimento sui terreni agro-silvo-pastorali. La polverizzazione fondiaria riguarda lotti inferiori a 5.000 m² per i terreni boscati e a 10.000 m² per quelli agro-pastorali, che non consentono una coltivazione conveniente; l’individuazione avviene negli strumenti di pianificazione secondo criteri regionali.
Sono considerati abbandonati i terreni agricoli non coltivati da almeno tre anni, salvo quelli vincolati a una specifica destinazione, nonché determinati terreni forestali privi di interventi: i cedui oltre il turno massimo previsto o senza interventi colturali per oltre quarant’anni, e i boschi d’alto fusto non sottoposti a interventi negli ultimi quarant’anni. Sono esclusi i boschi privi di interventi ma pianificati con piano di assestamento forestale. Per le nozioni di bosco, gestione forestale, autorità forestale e terreni silenti la legge rinvia, rispettivamente, alla l.r. 31/2008 e al d.lgs. 34/2018.
Obblighi dei titolari e organizzazione del soggetto gestore
I soggetti titolari realizzano, in coordinamento e d’accordo con l’autorità forestale, gli interventi necessari per prevenzione dei rischi, ripristino e gestione sostenibile. L’accordo si considera acquisito con l’approvazione dei piani di assestamento, dei piani di gestione o di strumenti equivalenti. Negli AGFS i titolari devono rispettare i requisiti minimi e gli interventi individuati dai PIF, coordinandosi mediante piani e programmazione annuale; restano loro competenti anche gli interventi urgenti per ripristinare la sicurezza pubblica o la stabilità ecologica.
I titolari individuano un gestore unitario, eventualmente costituito in consorzio forestale, associazione fondiaria o altra forma societaria o associativa. L’affidamento di terreni pubblici avviene con procedure a evidenza pubblica; un gestore può operare in più AGFS. Il gestore agisce su mandato e deve essere iscritto nell’elenco regionale; la Giunta stabilisce requisiti di competenza tecnica, capacità organizzativa e affidabilità economico-finanziaria. L’incarico dura almeno cinque anni ed è revocabile per inadempimento.
Il gestore cura pianificazione e aggiornamento dei piani, programma ed esegue gli interventi, affida i lavori a imprese qualificate e ne controlla conformità e qualità tecnica; può occuparsi di presidio, manutenzione e viabilità agro-silvo-pastorale se delegato o individuato come gestore della viabilità. Cura inoltre contabilità, bilanci, rendicontazione e riparto di costi e benefici, e rappresenta unitariamente i titolari. Salvo diversa decisione dei titolari, sono esclusi dalla pianificazione di assestamento per gli aspetti di utilizzazione economica i terreni con piano in corso di validità o scaduto da non oltre dieci anni. Nomina, revoca, durata, compenso e contribuzione sono disciplinati dallo statuto o dall’incarico.
Assemblea, programmi e ripartizione dei benefici
I titolari possono riunirsi in assemblea per disciplinarne il funzionamento, nominare il gestore e stabilire i criteri di riparto degli eventuali benefici economici, monetari o in natura. Il riparto è proporzionale alle superfici conferite, alla loro qualità e alla durata del conferimento, distinguendo i benefici degli interventi minimi da quelli derivanti da ulteriori attività economiche. L’assemblea adotta i piani da sottoporre all’autorità forestale, approva il programma annuale e il bilancio consuntivo.
Il gestore predispone e attua ogni anno il programma, che specifica localizzazione, tipologia e intensità degli interventi e modalità di affidamento dei lavori. Può includere interventi di modesta entità destinati all’autoconsumo familiare, entro 100 quintali di legna all’anno per nucleo familiare. Il programma deve essere coerente con i piani di assestamento vigenti e rispettare le prescrizioni dei PIF; è trasmesso all’ente forestale, che lo pubblica sul proprio sito istituzionale.
Terreni silenti e intervento sussidiario
I terreni silenti, accertati dall’autorità forestale o da altre amministrazioni competenti, sono assegnati in gestione all’autorità forestale territoriale, che esercita le funzioni dei titolari. La gestione può essere affidata ad altri soggetti pubblici o privati; per i privati sono necessarie procedure a evidenza pubblica. Gli atti devono prevedere la restituzione ai legittimi proprietari quando cessa la condizione di terreno silente. Presso la Direzione generale regionale competente in materia di foreste è istituito il registro regionale dei terreni silenti.
Gli atti di individuazione degli AGFS sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito regionale. Trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione, se i titolari non hanno individuato il gestore o non eseguono gli interventi, l’autorità forestale può intervenire in via sussidiaria. Lo stesso vale se, dopo revoca, decadenza, recesso o scioglimento del gestore, non si provvede entro sei mesi. Prima dell’intervento, l’autorità comunica la situazione agli interessati e concede almeno 90 giorni per presentare un programma o individuare un gestore. L’intervento garantisce soltanto gli interventi minimi previsti dai PIF e comporta il diritto di rivalsa verso l’inadempiente; l’autorità può delegare altre amministrazioni o avvalersi di soggetti pubblici o privati nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici. Resta possibile affidare separatamente la gestione produttiva e l’utilizzazione economica.
Pagamenti per servizi ecosistemici e costi di gestione
La Regione promuove meccanismi di remunerazione e pagamenti per i servizi ecosistemici, anche remunerando direttamente servizi per i quali il mercato è assente o non assicura sostenibilità economica. Negli AGFS le risorse sono ripartite tra i titolari in proporzione al conferimento e al contributo effettivo dei terreni alla produzione dei servizi. Sono previste premialità per chi affida al gestore unitario, oltre agli interventi minimi, anche la gestione produttiva e l’utilizzazione economica delle risorse. La Regione sostiene anche iniziative, comprese quelle in partenariato pubblico-privato, per creare mercati dei servizi ecosistemici, senza pregiudicare gli accordi volontari privati. La Giunta definisce criteri, parametri di valutazione e modalità di erogazione.
I titolari contribuiscono annualmente ai costi di funzionamento del gestore per garantire gli interventi minimi. Se affidano anche la gestione produttiva, contributo e ripartizione dei costi effettivi sono determinati dall’assemblea o regolati nell’incarico. La Regione può sostenere il gestore quando i costi superano le entrate e coprire le spese di avvio dell’AGFS per un massimo di cinque anni.
Viabilità agro-silvo-pastorale
Esclusivamente negli AGFS, le imprese agricole o boschive possono essere autorizzate a transitare sulla viabilità agro-silvo-pastorale per attività agricole e selvicolturali. L’autorizzazione può imporre opere compensative e interventi di pulizia e manutenzione, garantiti prima del rilascio da deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa; in alternativa può essere richiesto un contributo di manutenzione. Oneri e garanzie devono essere proporzionati e non vessatori, tenendo conto degli interventi e delle condizioni della viabilità. Le imprese devono utilizzare mezzi adeguati alla struttura e alla categoria del percorso; comuni ed enti interessati adeguano i regolamenti di transito.
Risorse finanziarie e valutazione
Per il biennio 2027-2028 sono stanziati, per ciascun anno, 100.000 euro per le attività connesse all’individuazione degli AGFS, 150.000 euro per la gestione corrente e l’intervento sussidiario, 250.000 euro in conto capitale per il gestore e 100.000 euro per i pagamenti per servizi ecosistemici. Gli stanziamenti sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni dei fondi della missione 20 e incrementi della missione 16 del bilancio regionale. Per gli esercizi successivi al 2028 l’autorizzazione è determinata dalle rispettive leggi annuali di bilancio. Concorrono inoltre contributi dei soggetti privati e risorse vincolate statali, europee e di altri soggetti pubblici e privati.
La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione e sui risultati ogni due anni dall’entrata in vigore, indicando interventi e risorse, collaborazioni e risultati, criticità e soluzioni, attività formative e comunicative. Sei mesi prima della scadenza del periodo sperimentale, presenta una relazione conclusiva, utile a valutare modifiche della legge, proroga della sperimentazione o estensione delle disposizioni al territorio interessato.
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