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Regolamento

R.R. Lombardia 4/2026

Modifiche al r.r. 12 aprile 2003, n. 5 (Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 'Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo')

Normativa regionaleR.R. Lombardia 4/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il r.r. Lombardia 5/2003 per adeguarlo all’art. 131 della l.r. 6/2010 e all’Intesa del 6 febbraio 2014. Aggiorna requisiti e procedure per il riconoscimento o la conferma delle qualifiche fieristiche, servizi, comunicazioni e competenze amministrative, e disciplina l’elenco regionale degli enti fieristici. Non prevede un limite temporale di applicabilità.

Aggiornamento della disciplina regionale del sistema fieristico lombardo

Aggiornamento della disciplina fieristica lombarda

Il regolamento modifica il r.r. 12 aprile 2003, n. 5, attuativo della disciplina del sistema fieristico della Lombardia. L’intervento adegua il regolamento all’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 e all’Intesa del 6 febbraio 2014 tra Governo, regioni ed enti locali in materia fieristica.

Qualifiche delle manifestazioni fieristiche

Il dirigente competente riconosce o conferma la qualifica internazionale a una manifestazione di qualifica nazionale quando, nell’ultima edizione, ricorre almeno una delle soglie previste. Per i dati autorilevati o certificati da organismi non riconosciuti da Accredia o da organismo europeo equivalente, occorre:

  • almeno il 15% di espositori diretti e indiretti provenienti dall’estero; oppure
  • almeno l’8% di visite o visitatori, generici o professionali, provenienti dall’estero.

Quando i dati sono certificati da organismi riconosciuti da Accredia per l’applicazione della norma ISO 25369-2008, le soglie sono almeno il 10% degli espositori diretti e indiretti dall’estero oppure almeno il 5% delle visite o dei visitatori dall’estero.

La qualifica regionale è riconosciuta o confermata se nella precedente edizione gli espositori provenivano da almeno cinque province della Lombardia. Il regolamento sostituisce inoltre con il requisito della provenienza da cinque province regionali il precedente criterio territoriale indicato per la qualifica disciplinata dall’articolo 6 del r.r. 5/2003.

Procedure, servizi e competenze

Le manifestazioni fieristiche devono comunicare preventivamente le informazioni previste tramite la procedura telematica richiamata dall’articolo 8 del regolamento, in sostituzione del precedente termine del 31 maggio dell’anno precedente. La competenza ad approvare il provvedimento previsto dall’articolo 19 è attribuita al dirigente competente per materia, con decreto, anziché alla Giunta regionale.

I servizi richiesti per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali e nazionali possono essere resi disponibili anche nelle immediate vicinanze degli spazi espositivi. Sono inoltre aggiornati i riferimenti normativi alla l.r. 6/2010, inclusi quelli relativi alle disposizioni regionali in materia di fiere e commercio.

Elenco regionale degli enti fieristici

La disciplina dell’elenco regionale riguarda gli enti fieristici, non gli organizzatori di manifestazioni. L’istanza di iscrizione deve essere corredata da:

  • copia autentica dell’atto di costituzione;
  • statuto.

Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 21 e l’articolo 22 del r.r. 5/2003.

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