Deliberazione n. 544 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure urgenti avevano imposto di impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a limitarne la identificabilità diretta. Il Garante conferma integralmente l’operato d’urgenza ai sensi del regolamento interno n. 1/2019.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Presupposti della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata aveva rappresentato il fondato timore che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, che la riguardavano, potessero essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il proprio consenso. Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate in via d’urgenza
Prima della ratifica collegiale, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo aveva adottato le determinazioni nn. 317 e 318 dell’11 settembre 2025, ritenendo la segnalazione compatibile con la previsione normativa richiamata. Le misure disposte erano due:
- ingiunzione alle società destinatarie di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Esito finale
Il Garante, riunito il 25 settembre 2025, ha ratificato integralmente i provvedimenti d’urgenza nn. 317/2025 e 318/2025 adottati l’11 settembre 2025. Il testo non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria, né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure già disposte in via urgente.
Punti principali
Segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito rientranti nell’art. 144-bis del Codice privacy. Il Garante richiama la competenza attribuita dalla norma, che impone una decisione entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 317 e 318 dell’11 settembre 2025. Con esse ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato e ha prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 25 settembre 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 317/2025 e 318/2025 adottati l’11 settembre 2025 nei confronti delle tre società destinatarie.
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