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Legge

L.R. Lombardia 20/2003

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 20/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia, ne definisce composizione, incompatibilità, decadenza, funzioni proprie e delegate, organizzazione, finanziamento e rapporti con Consiglio, Giunta e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Contiene norme transitorie iniziali e abroga la precedente disciplina sul CORERAT e sui relativi rimborsi.

Istituzione e disciplina del CORECOM Lombardia

Istituzione e ruolo del CORECOM Lombardia

La legge istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia (CORECOM) come organismo territoriale di garanzia, governo e controllo in materia di comunicazioni. Il Comitato opera anche come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e come organo di consulenza di Giunta e Consiglio regionali.

Composizione, nomina e durata

Il CORECOM è composto da un Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e da quattro componenti eletti dal Consiglio regionale tra esperti del settore delle comunicazioni dotati di competenza, esperienza e assoluta indipendenza. Il Comitato si costituisce all’inizio di ogni legislatura, dura in carica cinque anni, salvo scioglimento anticipato del Consiglio regionale, e i componenti non sono immediatamente rieleggibili per più di due mandati consecutivi, salvo il caso di mandato precedente di durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il Comitato elegge al suo interno due Vice Presidenti secondo il regolamento interno. Il rinnovo deve essere avviato entro 45 giorni dalla scadenza dei componenti. In caso di morte, dimissioni, impedimento o decadenza di un componente, il Consiglio regionale elegge un sostituto che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato.

Incompatibilità, decadenza e dimissioni

I componenti del CORECOM non possono cumulare l’incarico con:

  • mandato parlamentare europeo o nazionale, incarichi di Governo, consigli e giunte regionali e provinciali, consigli e giunte di comuni con più di 15.000 abitanti;
  • incarichi apicali in enti pubblici economici o non economici, se derivanti da nomina governativa o politica;
  • partecipazioni o ruoli direttivi, di amministrazione, socio azionista o dipendenza in imprese del settore radiotelevisivo, telecomunicazioni, pubblicità, editoria anche multimediale, rilevazione ascolti e monitoraggio programmazione;
  • rapporti di collaborazione o consulenza con tali soggetti;
  • impiego presso la Regione Lombardia.

Per i dipendenti di imprese pubbliche o private e per i dipendenti regionali, le incompatibilità relative ai rapporti di lavoro non operano se collocati in aspettativa o fuori ruolo.

La decadenza scatta, tra l’altro, per assenze ingiustificate a tre sedute consecutive o a un numero di sedute pari alla metà di quelle svolte nell’anno solare, nonché quando sopravviene una causa di incompatibilità non rimossa. Il procedimento è contestato dal Presidente del Consiglio regionale, con possibilità di osservazioni e, nei casi previsti, di rimozione della causa entro 30 giorni. Le dimissioni sono presentate al Presidente del Consiglio regionale; i componenti restano in carica fino alla prima seduta con i nuovi eletti.

Funzioni del Presidente e regolamento interno

Il Presidente rappresenta il Comitato, cura l’esecuzione delle deliberazioni, convoca e presiede le sedute, ne sottoscrive verbali e deliberazioni e tiene i rapporti con organi regionali e Autorità. In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte da uno dei Vice Presidenti secondo il regolamento interno.

Il regolamento interno, approvato con il voto dei tre quarti dei componenti, disciplina la nomina e le funzioni dei Vice Presidenti, l’organizzazione e il funzionamento del Comitato, anche con delega di compiti preparatori ai singoli componenti, e le modalità di consultazione di soggetti esterni pubblici e privati del settore comunicazioni e informazione.

Indennità e struttura di supporto

L’indennità annua di carica del Presidente e dei componenti è determinata dalla Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale.

Per l’esercizio delle funzioni il CORECOM si avvale della struttura del Consiglio regionale individuata secondo la disciplina regionale sull’organizzazione e personale. La dotazione organica della struttura operativa è definita dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Comitato ed è posta funzionalmente alle dipendenze del CORECOM. In via transitoria, fino alla determinazione della dotazione organica, il Comitato utilizza il personale già assegnato al precedente CORERAT.

Il Comitato può affidare compiti istruttori a uno o più componenti e, con l’assenso degli organi competenti del Consiglio regionale o della Giunta regionale, può avvalersi temporaneamente di ulteriore personale regionale. Può inoltre servirsi, nei limiti del programma di attività e delle relative spese, di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Funzioni proprie in materia di comunicazioni

Il CORECOM esercita le funzioni proprie conferite dalla legislazione statale e regionale. In particolare:

  • formula proposte di parere sul piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze e sui bacini di utenza e localizzazione degli impianti;
  • esprime pareri preventivi su provvedimenti regionali di agevolazione a favore di emittenti radiotelevisive, editoria locale e imprese di comunicazione operanti in Lombardia;
  • esprime pareri sui piani dei programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
  • predispone analisi e ricerche a supporto delle proposte di legge regionale in materia di comunicazioni;
  • formula proposte alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati sulle programmazioni radiofoniche e televisive nazionali e locali;
  • propone forme di collaborazione tra servizio pubblico radiotelevisivo e realtà culturali e informative regionali;
  • cura ricerche e rilevazioni sull’assetto socio-economico delle imprese del settore comunicazioni operanti in Lombardia;
  • regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale;
  • può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale, con riferimento a notorietà, ascolto e lettura;
  • formula proposte sulla tutela dei minori nel settore radiotelevisivo e dei nuovi media;
  • può concedere patrocinio, anche con contributo finanziario, a enti senza fini di lucro per iniziative di educazione all’uso dei media tradizionali e nuovi media;
  • promuove la qualità della comunicazione e dell’informazione locale, anche con premi e riconoscimenti;
  • conferisce premi a studenti universitari, giovani neolaureati o ricercatori under 35 residenti in Lombardia o frequentanti sedi universitarie lombarde, autori di tesi e studi sui temi dell’informazione e comunicazione;
  • conferisce premi a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado vincitori di concorsi su informazione e comunicazione.

Tutela della reputazione digitale, cyberbullismo e uso responsabile dei media digitali

Il CORECOM contribuisce alla diffusione di informazioni sull’uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con attenzione ai minori, e promuove iniziative di studio, prevenzione e contrasto al cyberbullismo, nonché di tutela della reputazione e identità digitale.

È istituito presso il Comitato un Osservatorio con finalità di ricerca su bullismo online, atti persecutori, adescamento di minorenni, porno vendetta, sfide pericolose, ritiro sociale, gruppi pro-anoressia e istigazione al suicidio, oltre che di formazione e assistenza per l’uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi digitali.

Il CORECOM può stipulare protocolli con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi, nonché accordi con università lombarde per finanziare assegni di ricerca funzionali alle attività dell’Osservatorio. Per tali attività può utilizzare le risorse trasferite dall’Autorità per le funzioni delegate. Nell’esercizio di queste competenze tratta dati personali, anche particolari ai sensi del GDPR, come titolare del trattamento, per finalità di tutela amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante, con tipi di dati, operazioni e misure definite secondo la disciplina privacy richiamata.

Funzioni delegate e convenzioni

Il CORECOM svolge le funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni mediante apposite convenzioni, nonché quelle eventualmente delegate dal Ministero per le comunicazioni, dalla Commissione parlamentare di vigilanza, da altri Ministeri e da altri enti. Le convenzioni devono specificare funzioni e risorse assegnate e sono sottoscritte dal Presidente del CORECOM, dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale.

Le funzioni delegate sono esercitate nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall’Autorità, al fine di assicurare il coordinamento nazionale dei compiti attribuiti dalla legge statale.

Programmazione annuale, relazioni e consultazioni

Ogni anno il CORECOM presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e all’Autorità il programma di attività per l’anno successivo, con il fabbisogno finanziario; l’Ufficio di Presidenza determina le risorse da inserire nel bilancio del Consiglio regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale, e sull’attività svolta nell’anno precedente, includendo anche la gestione della dotazione finanziaria per funzioni proprie e delegate. Programma e relazione devono essere resi pubblici.

Il CORECOM attua forme di consultazione con la sede regionale del servizio pubblico radiotelevisivo, associazioni delle emittenti private e dell’editoria locale, associazioni degli utenti, commissione regionale per le pari opportunità, ordine dei giornalisti, organi dell’amministrazione scolastica, organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto comunicazioni, oltre ad altri soggetti collettivi interessati. Può inoltre proporre agli organi regionali conferenze sull’informazione e le comunicazioni.

Risorse, gestione economica e finanziaria

Per le funzioni proprie, il CORECOM dispone della dotazione finanziaria assegnata nei limiti degli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale. Per le funzioni delegate dispone anche delle risorse concordate nelle convenzioni con Autorità e altri soggetti deleganti, risorse che sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.

Il Comitato opera con autonomia gestionale e operativa entro il programma annuale di attività e la relativa dotazione finanziaria, applicando in quanto compatibili le norme regionali di contabilità e amministrazione. Gli atti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma sono di competenza del responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi del CORECOM.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

In sede di prima applicazione, gli organi regionali competenti dovevano eleggere i componenti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge; fino alla prima elezione le funzioni erano svolte dal CORERAT. Il Comitato nominato con deliberazione consiliare del 16 luglio 2004 è rimasto in carica fino alla fine dell’ottava legislatura, salvo scioglimento anticipato del Consiglio regionale.

In attesa del regolamento interno restavano applicabili, se compatibili, le disposizioni vigenti per il CORERAT. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14.

Sono abrogate la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 5, sul comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, e la legge regionale 8 gennaio 1979, n. 12, sui rimborsi spese dei membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. La disciplina sulla prima costituzione e sulle fasi transitorie è ormai esaurita; la legge resta rilevante per l’assetto attuale del CORECOM lombardo e per le sue funzioni istituzionali e delegate.

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