Ordinanza n. 168/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva annullato l’ordinanza comunale recante il divieto di prosecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni
Esito
Favorevole al resistente (società e amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appello è stato proposto contro la sentenza con cui il TAR aveva annullato l’ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dei lavori. L’appellante ha chiesto in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza, deducendo censure concernenti la rilevanza della disciplina urbanistica locale e l’operatività dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241/1990. Il giudice rileva inoltre che il titolo abilitativo in favore della società appellata era stato accertato in un precedente giudizio, al quale l’odierno appellante non aveva partecipato, e che tale titolo costituisce il presupposto giuridico dell’esercizio del potere amministrativo successivo. Le questioni prospettate sono state ritenute meritevoli di approfondimento nella fase di merito.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza del TAR. Ai fini del fumus, ha rilevato che le censure relative alla disciplina urbanistica locale e all’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 richiedono un esame approfondito, da svolgere nel merito, senza quindi definire in questa fase la fondatezza dell’appello. Quanto al periculum, ha attribuito rilievo decisivo al fatto che l’infrastruttura era già materialmente realizzata. Il pregiudizio paesaggistico dedotto dall’appellante è stato ritenuto apprezzabile, ma non assolutamente irreparabile, poiché suscettibile di reintegrazione in forma specifica in caso di accoglimento dell’appello. La sospensione della sentenza avrebbe invece inciso sull’attivazione di un’infrastruttura qualificata di pubblica utilità, con possibili riflessi immediati sull’erogazione del servizio e sulla collettività. Nel bilanciamento cautelare, il pregiudizio dell’appellante è stato pertanto ritenuto minusvalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della fase cautelare in appello.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990
La sua dedotta operatività è stata indicata tra le questioni da approfondire nel giudizio di merito; l’ordinanza cautelare non ne definisce l’applicazione concreta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, quando le censure relative alla disciplina urbanistica applicabile e ai presupposti dell’autotutela richiedono un approfondimento puntuale, la loro fondatezza può essere riservata alla fase di merito senza anticipare una decisione definitiva.
- Il pregiudizio paesaggistico derivante dalla prosecuzione o dall’attivazione di un’infrastruttura già materialmente realizzata non è necessariamente irreparabile quando, in caso di accoglimento dell’appello, sia astrattamente possibile la reintegrazione in forma specifica.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla sospensione dell’efficacia di una sentenza deve essere comparato con l’interesse pubblico alla continuità e all’attivazione di un’infrastruttura di pubblica utilità destinata alla copertura territoriale mediante reti di comunicazione elettronica.
- La sospensione cautelare può essere negata quando il pregiudizio prospettato dalla parte istante, pur apprezzabile, risulti recessivo rispetto agli effetti immediati che la sospensione produrrebbe sull’erogazione di un servizio di pubblica utilità e sulla collettività.
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