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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18372/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 07/11/2024 che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GIP del 27/06/2024, con cui era stata respinta la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari con prescrizioni ex art. 282, comma 2, c.p.p., applicata il 07/06/2023 in relazione ai reati ex artt. 110 e 416-bis c.p. La difesa ha dedotto vizi di motivazione: 1) il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare il tempo trascorso (1 anno e 5 mesi) e la regolare condotta del ricorrente, nonché la sentenza di assoluzione prodotta; 2) subordinatamente chiedeva la revoca del divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, c.p.p., censurando la ritenuta connaturalità della prescrizione agli arresti domiciliari e l'apparente incoerenza con l'autorizzazione a recarsi alle udienze senza scorta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui il sindacato in cassazione sulle misure cautelari è limitato ai vizi di motivazione che integrino manifesta illogicità o violazione di norme, non a una rivalutazione dei fatti o degli indizi. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valutato come il tempo trascorso e la condotta rispettosa delle prescrizioni non costituiscano, di per sé, elementi novativi sufficienti a escludere le esigenze cautelari, soprattutto alla luce della persistenza dei rapporti illeciti con esponenti apicali e locali di consorterie di 'ndrangheta. Ha inoltre ritenuto legittimo il mantenimento del divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, c.p.p., in considerazione del rischio di contatti illeciti, osservando che l'autorizzazione a recarsi alle udienze senza scorta non fa venir meno la prescrizione salvo i contatti strettamente necessari per lo spostamento e per l'esercizio del diritto di difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 282, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che individua le prescrizioni accessorie agli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto legittimo che tali prescrizioni siano mantenute se sussiste il concreto rischio di contatti illeciti che possono pregiudicare l'esito delle indagini o la sicurezza.

  • art. 284, comma 2, cod. proc. pen.

    Divieto di comunicazione imposto come prescrizione cautelare; la Corte ha confermato che tale divieto può essere mantenuto anche se l'indagato è autorizzato a recarsi alle udienze, poiché l'autorizzazione non abroga il divieto salvo per i contatti strettamente necessari per lo spostamento e per il diritto di difesa.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata come parte della fattispecie contestata all'indagato (concorso nel reato principale 416-bis).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso; il mantenimento delle misure cautelari è stato giustificato dalla persistenza di rapporti e interessi con esponenti della consorteria mafiosa, con conseguente rischio di reiterazione o di interferenza nelle indagini.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso decisioni cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è strumento per rinnovare la valutazione degli indizi o dei fatti.
  • Il semplice trascorrere del tempo e il rispetto formale delle prescrizioni non risultano automaticamente idonei a far venire meno le esigenze cautelari: occorrono elementi nuovi o diversamente significativi.
  • Sentenze assolutorie o elementi favorevoli prodotti dalla difesa possono avere rilievo solo se incidono concretamente sul quadro indiziario che aveva giustificato la misura; altrimenti restano di scarso o nullo effetto sul mantenimento della misura.
  • Il divieto di comunicazione ex art. 284, comma 2, c.p.p. può essere mantenuto quando sussista il rischio di contatti illeciti; autorizzazioni limitate (es. per recarsi alle udienze) non implicano automaticamente la revoca di tale divieto.
  • Per ottenere la modifica o la revoca di prescrizioni connesse a misure cautelari è necessario offrire elementi nuovi, specifici e concreti che dimostrino la cessazione delle esigenze cautelari o la loro attenuazione rilevante.
  • Nella valutazione giurisdizionale la persistenza di legami con organizzazioni criminali o la durata e intensità di rapporti illeciti sono elementi pregnanti che giustificano la permanenza di misure e prescrizioni cautelari.

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