Deliberazione n. 23 del 16/01/2026
Provvedimento del 16 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito. Le piattaforme sono state invitate a impedire l’ulteriore diffusione del materiale trasmesso in formato hash e, in caso di acquisizione in chiaro, a conservarlo per finalità probatorie per dodici mesi con misure idonee a evitare l’identificabilità diretta degli interessati. Si tratta di una decisione di ratifica, non di un provvedimento sanzionatorio.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, in data 16 gennaio 2026, due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC. L’intervento si colloca nell’ambito delle segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy, relative al rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Presupposto della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata aveva segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e aveva chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle due piattaforme digitali indicate. Il provvedimento richiama il meccanismo speciale previsto dalla norma: il Garante deve decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, con successiva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti disposte nei confronti delle piattaforme
Con le determinazioni nn. 13 e 14 del 12 gennaio 2026, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme, il dirigente ha disposto:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione, a soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la tempestiva comunicazione all’Autorità dell’avvenuta acquisizione del materiale.
Esito del procedimento
Preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 13/2026 e 14/2026. Il testo non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre quelle già disposte in via urgente.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, salva ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Telegram e Grindr, indicate come possibili veicoli di diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Misure urgenti adottate il 12 gennaio 2026
Con le determinazioni nn. 13 e 14 del 12 gennaio 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Telegram FZ-LLC e Grindr LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione, per soli fini probatori, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 13/2026 e 14/2026 adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e Grindr LLC.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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