Cassazione Penale, Sentenza n. 14205/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi, tutti fondati sull'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. (vizio di motivazione): 1) carenza di motivazione in relazione alla bancarotta documentale fraudolenta: il ricorrente contestava che la contabilità sarebbe stata consegnata al curatore, la presenza in bilancio delle rimanenze e la ricostruibilità del volume d'affari escludessero il dolo; 2) carenza di motivazione in relazione alla bancarotta patrimoniale fraudolenta: il ricorrente sosteneva l'esistenza di un regolare contratto di affitto d'azienda con la ROALDI IMMOBILIARE S.r.l., la vendita delle rimanenze con fattura e l'esistenza di cospicui apporti finanziari personali che avrebbero contraddetto l'accusa; 3) vizio per mancato accoglimento della rinnovazione istruttoria in appello richiesta per acquisire estratti conto bancari del 2008-2010 ritrovati successivamente, che avrebbero provato gli afflussi di denaro in società.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato, evidenziando che la sentenza di appello costituisce una 'doppia conforme' con quella di primo grado e che le censure del ricorrente si risolvono in una richiesta di riconsiderazione del merito e rinnovata valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito circa la simulazione del contratto d'affitto e il trasferimento delle rimanenze alla società locataria senza prova della corresponsione del corrispettivo, l'occultamento del registro inventari e il conseguente depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione discrezionale di non ammettere la rinnovazione istruttoria in appello, ritenendo gli estratti conto late-produced non decisivi e ottenibili prima o da produrre al curatore. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216 comma 1 n. 2 e n. 1
art. 216 comma 1 n. 2 e 216 comma 1 n. 1 r.d. n. 267 del 1942
Le condotte contestate sono state ricondotte alle fattispecie di bancarotta fraudolenta sia documentale (occultamento/alterazione della documentazione) sia patrimoniale (distrazione/dissipazione di beni sociali mediante trasferimento senza corrispettivo), integrando i presupposti del delitto ai danni dei creditori.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Base normativa per la censura in cassazione relativa alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione; la Corte precisa che tale vizio deve emergere dal testo della decisione e non può essere civilemente trasformato in una richiesta di revisione del merito.
Disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173 comma 1
art.173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi in cassazione: il motivo è stato richiamato nei limiti della stretta necessità, come richiesto da questa norma.
Codice di procedura penale, art. 603 co. 1
art. 603 co. 1 cod.proc.pen
Regola i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la rinnovazione è ammessa solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti per incertezza dei dati probatori e se l'atto richiesto è potenzialmente decisivo; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: i rilievi che chiedono una diversa ricostruzione fattuale o una riconsiderazione degli elementi probatori sono inammissibili se si limitano a contrapporre una ricostruzione alternativa a quella del giudice di merito.
- Il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. richiede che la mancanza o la manifesta illogicità emergano dal testo della decisione; non è sufficiente sostenere che la motivazione sia debole o che esistano elementi favorevoli non valutati.
- La figura della 'doppia conforme' (identità argomentativa tra primo grado e appello) restringe ulteriormente il sindacato della Cassazione sulla motivazione, rendendo più difficile il successo di censure fondate sulla carenza motivazionale.
- Le operazioni simulate e i trasferimenti di beni sociali senza prova del corrispettivo possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione: la mera esistenza di fatture o di annotazioni di bilancio non è di per sé idonea a escludere il dolo se manca evidenza dell'effettiva corresponsione o della destinazione dei beni.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è sostanzialmente discrezionale: deve essere ammessa se gli atti già acquisiti sono incerti e la prova richiesta è potenzialmente decisiva e non producibile prima senza colpa; altrimenti il rifiuto è incensurabile se la motivazione di rigetto, anche implicita, mostra la pregnanza delle prove già acquisite.
- Documenti rinvenuti tardivamente che avrebbero potuto essere consegnati al curatore o prodotti in primo grado hanno scarso rilievo se non si dimostra perché non siano stati esibiti prima e quale incidenza decisiva avrebbero avuto sulla ricostruzione del patrimonio sociale.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, è probabile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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