Sentenza n. 1302/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Monsummano Terme avente ad oggetto la demolizione di opere eseguite in assenza di titolo ed il ripristino dello stato originario dei luoghi – Monsummano Terme, via -OMISSIS-, notificata ai ricorrenti a mezzo del messo comunale in data 28.12.2021; - di ogni altro atto connesso, precedente e successivo, se lesivo, anche se incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere eseguite in assenza di titolo e di ripristino dello stato dei luoghi, relative a manufatti collocati in prossimità dell'autostrada A11
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione del d.m. 1404/1968 e degli artt. 26 e seguenti del d.lgs. 285/1992, nonché eccesso di potere per carenza o insufficienza di istruttoria. Hanno sostenuto che i manufatti sarebbero preesistenti all'entrata in vigore della disciplina sulle fasce di rispetto autostradali e, quindi, non soggetti al vincolo di inedificabilità. Hanno inoltre dedotto la violazione della l. 241/1990 e l'eccesso di potere per illogicità manifesta, contestando il ritardo con cui il Comune avrebbe esercitato il potere repressivo e lamentando la lesione del legittimo affidamento sulla possibilità di conservare e sanare le opere. Autostrade per l'Italia S.p.A. ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del proprio precedente parere negativo sulla domanda di sanatoria e, nel merito, l'infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la documentazione prodotta dimostrava che i manufatti erano stati collocati a ridosso dei muri d'ala di un sottovia autostradale realizzati nell'ambito dei lavori di raddoppio e ammodernamento dell'autostrada A11 approvati tra il 1959 e il 1962. Il piano particellare degli espropri non evidenziava costruzioni preesistenti nell'area interessata; inoltre, la stessa relazione tecnica dei ricorrenti indicava la fine degli anni Settanta quale datazione del posizionamento dei box. Il vincolo di inedificabilità risultava invece già vigente: l'art. 9 della l. 729/1961 prevedeva il divieto di costruire, ricostruire o ampliare manufatti a meno di 25 metri dal limite della zona di occupazione autostradale, mentre il d.m. 1404/1968 stabiliva per le autostrade una distanza di 60 metri fuori dai centri abitati. Poiché i manufatti erano successivi all'imposizione del vincolo, non potevano beneficiare della dedotta preesistenza. Sono stati respinti anche i motivi relativi al procedimento e al legittimo affidamento. Il TAR ha rilevato che i ricorrenti avevano presentato nel 1988 una domanda di condono mai accolta, circostanza incompatibile con il consolidamento di un affidamento sulla legittimità delle opere; l'affidamento era comunque difficilmente configurabile, considerata la collocazione dei manufatti in strettissima prossimità dell'autostrada e la conseguente conoscibilità del vincolo. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9 l. 729/1961
Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa
Il vincolo di inedificabilità per le opere situate lungo il tracciato autostradale era già vigente dal 1961, anteriormente alla realizzazione dei manufatti controversi.
d.m. 1404/1968
Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati
Per le strade di tipo A, corrispondenti alle autostrade, stabilisce una distanza minima di 60 metri per l'edificazione fuori dai centri abitati.
artt. 26 e ss. d.lgs. 285/1992
Disciplina le distanze e le fasce di rispetto relative alle strade; il vincolo non è applicabile ai manufatti come opere preesistenti perché la loro realizzazione è risultata successiva all'imposizione del vincolo.
l. 47/1985
La domanda di condono presentata nel 1988 e mai accolta esclude il consolidamento di un affidamento sulla legittimità delle opere o sulla loro sanabilità.
l. 241/1990
Le censure relative allo svolgimento del procedimento amministrativo e al ritardo nell'esercizio del potere repressivo sono state ritenute infondate; la sentenza non individua ulteriori specifiche regole applicative.
Massime di principio
- Un manufatto collocato nella fascia di rispetto autostradale non può essere considerato preesistente al vincolo quando la documentazione tecnica e amministrativa dimostri che è stato realizzato dopo l'imposizione del divieto di edificazione.
- Ai fini della verifica della preesistenza di opere rispetto a un vincolo di inedificabilità, il giudice può valorizzare il piano particellare degli espropri, la documentazione relativa ai lavori infrastrutturali e la stessa datazione indicata nella relazione tecnica del proprietario.
- La disciplina delle fasce di rispetto autostradali opera nei confronti delle opere realizzate successivamente all'imposizione del vincolo; la preesistenza, se non provata, non può essere desunta da immagini o cartografie riferibili a manufatti diversi o incompatibili con opere autostradali successivamente realizzate.
- La presentazione di una domanda di condono edilizio mai accolta impedisce, in linea generale, di configurare un legittimo affidamento sulla legittimità delle opere o sulla loro sanabilità, soprattutto quando la violazione del vincolo sia obiettivamente conoscibile per la collocazione del manufatto a ridosso dell'autostrada.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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