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Circolare

Circolare numero 95 del 16-6-2004

SOMMARIO:

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare/ messaggio disciplina l’attuazione delle norme sui residenti all’estero titolari di prestazioni collegate al reddito, con particolare riferimento alla maggiorazione sociale ex art. 38, comma 9, L. 289/2002. Illustra inoltre l’elaborazione dei modelli REDEST 2002, i controlli sulle dichiarazioni reddituali, gli aggiornamenti anagrafici e reddituali, i criteri di calcolo dei pro-rata esteri e le modalità di pagamento dei conguagli. Vengono anche definiti gli scarti, i codici diario, gli adempimenti delle Sedi per prime liquidazioni e ricostituzioni, nonché le misure da adottare per i pensionati che non hanno trasmesso la documentazione richiesta.

Istruzioni per la lavorazione REDEST 2002 e per l’incremento della maggiorazione sociale ai residenti all’estero

Istruzioni per la lavorazione REDEST 2002 e per l’incremento della maggiorazione sociale ai residenti all’estero

La circolare interviene sul regime delle prestazioni collegate al reddito per i pensionati residenti all’estero, coordinando le regole sull’accertamento dei requisiti reddituali con le procedure di lavorazione dei modelli REDEST 2002. Vengono inoltre fornite indicazioni operative per il riconoscimento dell’incremento della maggiorazione sociale ex art. 38, comma 9, L. 289/2002, per gli aggiornamenti anagrafici e reddituali, per il calcolo dei conguagli e per gli scarti di lavorazione.

Quadro normativo di riferimento

La base normativa richiamata è l’art. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che disciplina l’erogazione delle prestazioni collegate al reddito ai residenti all’estero e subordina il pagamento all’accertamento dei requisiti reddituali secondo criteri probatori di certificazione o autocertificazione definiti dal decreto di attuazione del 12 maggio 2003. La circolare n. 124 dell’8 luglio 2003 aveva già illustrato le linee procedurali per la rilevazione delle dichiarazioni reddituali (modelli REDEST 2002).

Incremento della maggiorazione sociale per i residenti all’estero

L’art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto, dal 1° gennaio 2003, l’attribuzione ai cittadini italiani residenti all’estero dell’incremento della maggiorazione sociale di cui all’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In origine il beneficio era subordinato anche al requisito dell’anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, con le soglie previste dall’art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

A seguito dell’esito della verifica reddituale e della relazione tecnica dell’Istituto, il decreto interministeriale 1° dicembre 2003 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2003, l’attribuzione dell’incremento per i cittadini italiani residenti all’estero che maturino i requisiti della maggiorazione sociale sia indipendente dai requisiti minimi di anzianità contributiva. Per il 2003 il beneficio può essere riconosciuto fino al limite di reddito equivalente indicato nell’allegato 1 della circolare n. 124/2003, senza necessità di ulteriori verifiche contributive; per gli anni successivi il decreto prevede che i requisiti possano essere rideterminati con successivo provvedimento ministeriale in caso di necessità finanziarie.

Elaborazione delle denunce reddituali REDEST 2002

Sono state inviate circa 255.000 richieste di certificazione ai soggetti titolari di prestazioni collegate al reddito. La lavorazione delle dichiarazioni è stata particolarmente complessa, anche perché ha costituito la prima attuazione di un sistema capillare di contatto con i pensionati residenti all’estero.

L’operazione ha consentito non solo di acquisire i dati reddituali certificati necessari per l’erogazione delle prestazioni, ma anche di aggiornare numerosi dati personali e pensionistici: prorata estero, titolarità di pensioni estere, cittadinanza, residenza, stato civile e dati anagrafici del coniuge. Un ruolo decisivo è stato svolto dai Patronati all’estero, che hanno utilizzato procedure innovative messe a disposizione dall’Istituto e collegate in tempo reale agli archivi INPS tramite Internet. Oltre l’83% delle denunce è pervenuto all’INPS attraverso i Patronati via Internet.

La lavorazione centralizzata riguarda i modelli REDEST 2002 acquisiti fino al 1° marzo 2004 e per i quali non sia pervenuta richiesta di svalidazione da parte dei Patronati entro il 26 aprile 2004.

Controlli preliminari e aggiornamento dei dati di archivio

I modelli trasmessi sono sottoposti a controlli formali e logici. I modelli contenenti errori non correggibili dall’INPS, ad esempio Stato o istituzione di erogazione della pensione estera non validi, vengono scartati e rimessi alla gestione dei Patronati.

Prima dell’elaborazione del calcolo vengono aggiornati i dati anagrafici eventualmente variati: sul data base ARCA sono aggiornati cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo; sul DB pensione sono aggiornati, ove mancanti, i dati del coniuge; sul DB pensione vengono altresì aggiornati lo stato civile attuale e lo storico, le variazioni dello stato estero di residenza, la data di decorrenza della maggiorazione sociale e le variazioni di cittadinanza.

Aggiornamento dell’istituzione estera e del prorata

Per l’aggiornamento dell’istituzione estera e del prorata, i redditi certificati dagli organismi esteri sono stati rapportati mensilmente a 1/12 e memorizzati con decorrenza gennaio 2002. La circolare distingue diverse ipotesi operative:

  • assenza del prorata estero in archivio: il prorata calcolato sulla base della certificazione viene memorizzato senza ricalcolo della virtuale, anche se la pensione è da trattamento minimo;
  • prorata presente con data gennaio 2002: la sostituzione avviene se l’importo dichiarato è superiore a quello preesistente, con eccezione dei redditi provenienti da LVA di Augsburg e BFA di Berlino, che non vengono modificati se già presenti per il 2002;
  • prorata presente con data anteriore a gennaio 2002: viene creata la decorrenza gennaio 2002 e memorizzato il nuovo importo;
  • prorata presente con data successiva a quella della pensione italiana: resta ferma la decorrenza acquisita dalla Sede e il confronto avviene sul reddito dichiarato ripartito per i mesi di competenza.

Se la pensione estera è già presente in archivio ma il soggetto non ha dichiarato redditi da pensione estera, il dato resta memorizzato e le Sedi devono effettuare gli accertamenti necessari, direttamente o tramite i Patronati, per verificare la reale situazione di fatto.

Aggiornamento del data base reddituale e conversione in euro

I dati reddituali comunicati hanno richiesto la creazione di specifici righi nei data base reddituali, con riferimento alle tabelle di conversione allegate. I redditi dichiarati nella valuta dello Stato erogatore della pensione, o dello Stato di residenza se diverso, sono convertiti in euro applicando i cambi indicati dalla circolare: per i Paesi UE non aderenti all’euro si utilizza il tasso di conversione richiamato dal messaggio n. 214 del 16 settembre 2002, riferito al periodo di applicazione del IV trimestre 2002; per gli altri Paesi si applica il cambio medio di novembre 2002, usato per il mese di dicembre 2002.

Il reddito 2002 viene memorizzato con codice "4" se certificato dalle competenti autorità estere; per il 2003 e il 2004 il reddito proiettato derivante da un reddito di tipo "4" viene contraddistinto dal codice "5". Le successive emissioni reddituali aggiorneranno i redditi di tipo "5", che saranno sostituiti da redditi di tipo "4" quando perverrà la dichiarazione riferita all’anno di competenza.

Criteri di calcolo della maggiorazione sociale per il 2003

Per il solo anno 2003, il programma di calcolo determina il reddito da pensione estera utile ai fini dell’attribuzione della maggiorazione sociale sulla base del reddito certificato nel modello REDEST 2002, senza confrontarlo con il valore del prorata. Lo stesso criterio si applica alle prime liquidate e alle ricostituite, fermo restando che le Sedi devono convertire il reddito dichiarato utilizzando le tabelle di cambio richiamate.

L’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito, ove spettante, soltanto per il 2003 e se il Paese di residenza del pensionato è compreso nella tabella allegata alla circolare, in presenza di:

  • decorrenza del diritto alla maggiorazione registrata in GP1AF07Z;
  • codice reddito 2003 di tipo 5;
  • cittadinanza italiana.

Il reddito totale, espresso in euro, è formato dalla pensione italiana comprensiva della maggiorazione sociale prevista dall’art. 1 della legge n. 544/1988 e dall’art. 38 della legge n. 448/2001, al netto dei trattamenti di famiglia, più gli altri redditi relativi al 2003, comprese le pensioni erogate da organismi esteri.

Il confronto avviene con il reddito equivalente del Paese di residenza pari a 516,46 euro mensili. In sintesi:

  • per il pensionato non coniugato si confronta il reddito totale con il limite di 516,46 euro;
  • per il pensionato coniugato si confronta sia il reddito personale sia il reddito cumulato, attribuendo il minore dei due importi determinati;
  • se il reddito totale supera il reddito equivalente, non spetta alcun incremento.

Per il 2004 non viene attribuito alcun importo in attesa di successivo decreto ministeriale. In caso di variazioni infra-annuali di stato civile o di residenza, gli importi annui sono riproporzionati mensilmente.

Ricostituzione, arretrati e conguagli

La decorrenza del calcolo degli arretrati è fissata a gennaio 2002 e i dati storici antecedenti al 2002 non vengono aggiornati nel GP6. Nelle ricostituzioni viene memorizzato il codice di movimentazione DF nel campo GP1CMPNTIP, con la descrizione "Ricostituzione batch per redditi esteri".

Le modalità di calcolo delle prestazioni collegate al reddito restano quelle ordinarie e tengono conto del prorata estero, dei redditi e delle variazioni di stato civile e residenza. I conguagli positivi e con rata mensile invariata o in aumento sono messi in pagamento dal mese di giugno 2004; le posizioni invarianti e quelle che determinano riduzioni di importo o conguagli negativi sono rinviate a una successiva elaborazione.

La procedura consente il pagamento automatico dei conguagli fino a un massimo di 3.961 euro. Gli importi superiori devono essere validati e posti in pagamento dalle Sedi. Le annuali devono essere definite dalle Sedi in ogni caso, indipendentemente dall’importo del conguaglio.

Scarti di lavorazione e codici Diario

Sono temporaneamente scartate le pensioni con conguaglio negativo, senza conguaglio, con conguaglio positivo ma rata in diminuzione, nonché quelle con conguagli positivi ricostituite dalle Sedi nel 2003/2004. Il programma aggiorna in archivio soltanto la parte anagrafica e il prorata in valuta, senza memorizzare i redditi, attività che richiede il calcolo della ricostituzione.

Le pensioni oggetto di lavorazione sono riportate nella procedura Diario con specifici codici da 551 a 561, che distinguono le varie casistiche di ricostituzione con o senza conguaglio, con pagamento automatico o da validare, con mensile in aumento o invariato, oppure con scarto per impossibilità di ricostituzione.

Fasi successive e sospensione delle prestazioni

Sono previste successive elaborazioni per:

  • le dichiarazioni pervenute dopo l’avvio della prima elaborazione;
  • le dichiarazioni con errori formali o sostanziali da correggere tramite Patronato;
  • le dichiarazioni per cui sia stata richiesta integrazione documentale;
  • le dichiarazioni che non comportano variazioni degli importi in pagamento;
  • le dichiarazioni che determinano conguaglio negativo;
  • le dichiarazioni che comportano riduzione della rata di pensione;
  • le dichiarazioni con conguaglio positivo ma già ricostituite dalle Sedi nel 2003 e 2004.

In applicazione del decreto di attuazione dell’art. 49, comma 1, della legge n. 289/2002, al termine delle operazioni la Sede Centrale sospenderà le prestazioni collegate al reddito per tutti i soggetti che non abbiano fornito le dichiarazioni o certificazioni reddituali richieste.

Prime liquidazioni, ricostituzioni e nuova modulistica

La normativa sui residenti all’estero impone che, per l’erogazione di prestazioni collegate al reddito, si faccia riferimento a redditi certificati e non semplicemente dichiarati. Tale principio vale anche per le domande di prima liquidazione e di ricostituzione, con la conseguenza che le procedure sono state modificate per evidenziare che i redditi acquisiti sono corredati della documentazione probatoria richiesta dall’art. 49, comma 1, L. 289/2002.

I redditi vanno convertiti con i cambi delle tabelle 2002 e 2003, disponibili sull’INTRANET delle Convenzioni internazionali. Sono stati allegati nuovi modelli di dichiarazione dei redditi da utilizzare per prime liquidazioni e ricostituzioni.

La procedura di acquisizione dei redditi è stata aggiornata e consente, dal 2002, la gestione dei nuovi righi reddito e dell’informazione "Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 49 L. 289/2002" (reddito certificato). Ciò evita di richiedere nuovamente, nella successiva campagna reddituale relativa al 2003, certificazioni già prodotte dagli interessati.

Indicazioni operative per le Sedi

Le pensioni prelevate dalle Sedi per ricostituzione prima della lavorazione REDEST 2002 e successivamente aggiornate con movimentazione DF devono essere scartate e riprese con i dati aggiornati. Inoltre, durante la lavorazione e fino a nuovo messaggio, le Sedi non possono effettuare ricostituzioni sulle pensioni già oggetto di elaborazione, che risultano pertanto bloccate.

La circolare raccomanda infine alle Sedi di astenersi, fino al termine delle lavorazioni, dall’intervenire sulle pensioni dei residenti all’estero titolari di prestazioni collegate al reddito, in vista di una successiva elaborazione batch.

Punti principali

Disciplina dell’incremento della maggiorazione sociale

L’art. 38, comma 9, della legge n. 289/2002 riconosce ai cittadini italiani residenti all’estero, dal 1° gennaio 2003, l’incremento della maggiorazione sociale previsto dall’art. 38 della legge n. 448/2001, fino a un importo di euro 123,77 e in presenza dei requisiti previsti. In origine il beneficio era condizionato anche al requisito di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia (art. 8, comma 2, L. 153/1969), con soglie diverse in base alla decorrenza della pensione. A seguito dell’esito della verifica reddituale e della relazione tecnica dell’Istituto, il decreto interministeriale 1° dicembre 2003 ha disposto che, dal 1° gennaio 2003, l’attribuzione dell’incremento per i residenti all’estero sia indipendente dai requisiti di anzianità contributiva minima. Per il 2003 il beneficio può essere riconosciuto fino al limite di reddito equivalente indicato nell’allegato 1 della circolare n. 124/2003, senza ulteriori accertamenti contributivi; per gli anni successivi il decreto prevede la possibile rideterminazione dei requisiti con successivo decreto ministeriale.

Elaborazione REDEST 2002 e controlli sulle dichiarazioni

Sono state inviate circa 255.000 richieste di certificazione ai titolari di prestazioni collegate al reddito. L’elaborazione delle dichiarazioni è stata complessa e ha consentito sia l’acquisizione dei dati reddituali certificati sia l’aggiornamento di dati personali, anagrafici e pensionistici (prorata estero, altre pensioni estere, cittadinanza, residenza, stato civile, dati del coniuge). Un ruolo rilevante è stato svolto dai Patronati esteri, che hanno utilizzato procedure via Internet dialoganti in tempo reale con gli archivi INPS; oltre l’83% delle denunce è pervenuto tramite Patronati via Internet. La lavorazione centralizzata riguarda i modelli REDEST 2002 acquisiti fino al 1° marzo 2004 e privi di richiesta di svalidazione da parte dei Patronati entro il 26 aprile 2004.

Aggiornamenti anagrafici, istituzione estera e pro-rata

Prima del calcolo sono aggiornati i dati anagrafici eventualmente variati: sul data base ARCA i dati identificativi, sul DB pensione i dati del coniuge se mancanti, lo stato civile attuale e lo storico, le variazioni di residenza estera, la decorrenza della maggiorazione sociale e le variazioni di cittadinanza. Per l’aggiornamento dell’istituzione estera e del pro-rata, i redditi esteri certificati sono stati rapportati mensilmente a 1/12 e memorizzati con decorrenza gennaio 2002. La circolare dettaglia diverse ipotesi operative: assenza del prorata in archivio, presenza con data gennaio 2002, presenza con data anteriore, presenza con data successiva alla pensione italiana. Se la pensione estera è già memorizzata ma il soggetto non ha dichiarato redditi esteri, il dato resta in archivio e le Sedi devono verificare la corrispondenza con la situazione reale.

Aggiornamento del data base reddituale e conversione dei redditi

I dati reddituali comunicati hanno richiesto la creazione di specifici righi nel data base reddituale, con tabelle di conversione allegate. I redditi dichiarati nella valuta dello Stato erogatore o di residenza sono convertiti in euro: per i Paesi UE non aderenti all’euro si applica il tasso di conversione del messaggio n. 214 del 16 settembre 2002 riferito al IV trimestre 2002; per gli altri Paesi si usa il cambio medio di novembre 2002, valevole per dicembre 2002. Il reddito 2002 viene memorizzato come codice "4" se certificato da autorità estere; per il 2003 e 2004 il reddito proiettato derivante da un reddito di tipo "4" è contraddistinto dal codice "5". Le emissioni successive aggiornano i redditi di tipo "5" fino alla ricezione della dichiarazione dell’anno di riferimento, quando essi sono sostituiti da redditi di tipo "4".

Criteri di calcolo della maggiorazione sociale per il 2003

Per l’anno 2003 il programma calcola l’incremento della maggiorazione sociale solo se nel sistema è presente un codice reddito di tipo 5 al quarto byte del GP2KM11, con reddito totale inferiore al reddito equivalente del Paese di residenza. Il reddito totale comprende la pensione italiana, comprensiva delle maggiorazioni previste e al netto dei trattamenti di famiglia, più gli altri redditi del 2003, comprese le pensioni estere. Il confronto avviene con il reddito equivalente di euro 516,46 mensili: per i non coniugati si confrontano i redditi personali; per i coniugati si effettua anche il confronto sui redditi cumulati, riconoscendo il minore tra i due importi determinati. Se il reddito totale è superiore al reddito equivalente, il beneficio non spetta. Per il 2004 non è attribuito alcun importo in attesa di un successivo decreto ministeriale. In caso di variazioni infra-annuali di stato civile o residenza, gli importi sono riproporzionati a mese.

Ricostituzione, conguagli e limiti di pagamento

La decorrenza del calcolo degli arretrati è fissata a gennaio 2002 e non vengono aggiornati i dati storici antecedenti al 2002 nel GP6. Per le ricostituzioni viene memorizzato il codice movimentazione DF nel campo GP1CMPNTIP. Le prestazioni vengono ricalcolate tenendo conto di prorata estero, redditi e variazioni di stato civile e residenza. I conguagli positivi e con rata mensile invariata o in aumento sono messi in pagamento dal mese di giugno 2004; le pensioni invariate e quelle con riduzioni o conguagli negativi sono rinviate a successiva elaborazione. Il pagamento dei conguagli avviene automaticamente fino a un massimo di euro 3.961; gli importi superiori devono essere validati e posti in pagamento dalle Sedi. Le annuali devono comunque essere definite dalle Sedi, a prescindere dall’importo.

Scarti e codici diario

Sono scartate, almeno in questa fase, le pensioni con conguaglio negativo, senza conguaglio, con conguaglio positivo ma rata in diminuzione, nonché quelle con conguagli positivi ricostituite dalle Sedi nel 2003/2004. Le pensioni non di ruolo "S" con lettera V nel terzo byte di GP1AF02 non vengono calcolate e devono essere eliminate o liquidate nel ruolo S, oppure memorizzate come pensioni autonome e non come anticipi recuperabili. Le pensioni lavorate sono riportate nella procedura Diario con codici da 551 a 561, che distinguono ricostituzioni con o senza conguaglio, con pagamento automatico o da validare, con mensile in aumento o invariato, con conguaglio negativo o scarto. Per le pensioni patrocinate, viene reso disponibile ai Patronati un file con i dati della lettera consultabile on-line.

Fasi successive e sospensione delle prestazioni

Sono previste ulteriori elaborazioni per le dichiarazioni pervenute dopo l’avvio della prima fase, per quelle con errori formali o sostanziali da correggere tramite Patronato, per quelle con richiesta di integrazione documentale, per quelle senza variazioni d’importo, per quelle con conguaglio negativo o con riduzione della rata, e per quelle ricostituite dalle Sedi nel 2003 e 2004 pur se con conguaglio positivo. In base al decreto di attuazione dell’art. 49, comma 1, della legge n. 289/2002, al termine delle operazioni la Sede Centrale sospenderà le prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non abbiano fornito le dichiarazioni/certificazioni richieste.

Prime liquidazioni, ricostituzioni e nuova modulistica

La normativa sui residenti all’estero richiede l’uso di redditi certificati e non soltanto dichiarati, anche nelle domande di prima liquidazione e di ricostituzione. Le procedure sono state modificate per evidenziare che si tratta di redditi supportati dalla documentazione probatoria prevista dall’art. 49, comma 1, L. 289/2002. I redditi vanno convertiti utilizzando i cambi delle tabelle 2002 e 2003, resi disponibili sul sito INTRANET delle Convenzioni internazionali. Sono stati allegati nuovi modelli di dichiarazione dei redditi da utilizzare per prime liquidazioni e ricostituzioni. La nuova procedura consente dal 2002 la gestione dei righi reddito e dell’informazione "Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 49 L. 289/2002" (reddito certificato), evitando richieste ripetute di certificazioni nella successiva campagna reddituale 2003.

Indicazioni operative finali per le Sedi

Le pensioni prelevate prima della lavorazione REDEST2002 e successivamente aggiornate con movimentazione DF devono essere scartate e riprese con i dati aggiornati. Durante la lavorazione sono state inibite alle Sedi le operazioni di ricostituzione sulle pensioni interessate, che risultano bloccate. Fino al termine delle lavorazioni le Sedi devono astenersi dall’intervenire sulle pensioni dei residenti all’estero titolari di prestazioni collegate al reddito, in vista di una successiva elaborazione batch.

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