Sentenza del 11/04/2016 n. 3244 - Comm. Trib. Prov. Milano
SUCCESSIONE E DONAZIONE - Presupposto - Costituzione di vincolo di destinazione - Trust - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'atto di istituzione del trust deve essere assoggettato alla sola imposta di registro in misura fissa. La tassazione proporzionale propria dell'imposta sulle successioni e donazioni non è applicabile al momento della costituzione del vincolo, perché l'effettivo trasferimento patrimoniale e l'eventuale arricchimento del beneficiario non si realizzano in questa fase.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'atto di istituzione di un trust e, in particolare, l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni o dell'imposta di registro. È stato ritenuto insussistente il presupposto per l'imposta sulle successioni e donazioni, poiché l'istituzione del trust costituisce un atto di disposizione del patrimonio che, di per sé, non comporta un trasferimento di beni o rapporti giuridici a favore del beneficiario né determina un immediato arricchimento patrimoniale di quest'ultimo, anche se il beneficiario è diverso dal disponente.
Norme richiamate
Imposta sulle successioni e donazioni
Il relativo presupposto impositivo non sorge con la mera istituzione del trust, quando non vi sia ancora un trasferimento di beni o un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.
Imposta di registro
L'atto di istituzione del trust, in assenza di trasferimento immediato e di arricchimento del beneficiario, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- La mera istituzione di un trust o di un vincolo di destinazione non implica automaticamente un trasferimento patrimoniale tassabile con imposta proporzionale.
- Per applicare l'imposta sulle successioni e donazioni occorre verificare se l'atto produca un effettivo arricchimento attuale del beneficiario.
- Quando l'atto ha natura preparatoria o programmatica e il trasferimento ai beneficiari avverrà solo successivamente, la tassazione può limitarsi all'imposta di registro in misura fissa.
- La valutazione fiscale deve concentrarsi sugli effetti concreti dell'atto, distinguendo tra costituzione del vincolo e successivo trasferimento dei beni o attribuzione definitiva ai beneficiari.
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