Risoluzione n. 94 del 10/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica, nel contratto di servizio energia, solo alle prestazioni relative a energia termica prodotta da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Nelle more del decreto attuativo previsto dal DPR n. 412/1993, restano agevolabili i contratti che presentano i criteri minimali indicati dalla circolare n. 273/E del 1998.
Aliquota IVA 10% per il contratto di servizio energia
Contratto di servizio energia e aliquota IVA
La risoluzione affronta la corretta interpretazione dell’art. 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito il n. 122) della Tabella A, parte terza, allegata al DPR n. 633/1972. Il tema riguarda l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni rese nell’ambito del contratto di servizio energia.
Quesito e posizione del contribuente
La Confederazione Generale Italiana del Commercio ha chiesto chiarimenti sulla portata della nuova formulazione normativa. Secondo l’istante, la modifica legislativa avrebbe semplicemente recepito in legge quanto già affermato in via amministrativa e nella prassi commerciale, ossia l’applicabilità dell’aliquota ridotta alle prestazioni oggetto dei contratti di servizio energia.
Evoluzione normativa richiamata
L’Amministrazione ricostruisce il contenuto del punto 122) della Tabella A, parte III:
- la versione precedente riconosceva l’IVA agevolata in modo generico alle prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico;
- la nuova formulazione estende l’ambito anche alle forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia;
- la norma include le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- per le forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria.
Interpretazione dell’ambito agevolato
Secondo la risoluzione, la riformulazione del n. 122) ha finalità di precisazione e di delimitazione dell’agevolazione. In particolare:
- l’agevolazione riguarda non solo le prestazioni di servizi, ma anche le forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico;
- il beneficio è però ristretto all’energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- sono escluse dall’aliquota agevolata le operazioni collegate alla produzione di energia termica da fonti non rinnovabili.
Effetti sul contratto di servizio energia
Con specifico riferimento al chiarimento richiesto, l’Agenzia afferma che l’agevolazione, nella disciplina novellata, concerne soltanto le prestazioni di servizi rese nell’ambito del contratto di servizio energia per la fornitura di energia termica prodotta da fonte rinnovabile.
Finalità della norma
La risoluzione evidenzia che la riformulazione legislativa mira a incentivare l’utilizzo di fonti energetiche alternative, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti a livello nazionale e sovranazionale.
Contratto di servizio energia e decreto attuativo
La nuova formulazione del n. 122) richiama il contratto di servizio energia come definito nel decreto interministeriale previsto dall’art. 11, comma 1, del DPR 26 agosto 1993, n. 412. Tuttavia, alla data della risoluzione, tale decreto non risulta ancora emanato.
Regime transitorio e prassi precedente
In attesa del decreto attuativo, l’Agenzia ritiene che possano continuare a beneficiare dell’aliquota IVA agevolata i contratti di servizio energia che presentano i criteri minimali indicati nella circolare n. 273/E del 23 novembre 1998. Di conseguenza, il beneficio si applica alle prestazioni rese nell’ambito del contratto di servizio energia per la fornitura di energia termica derivante da fonte rinnovabile o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
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