Risoluzione n. 97 del 11/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "1018" per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e/o rendita. Richiama la disciplina del d.lgs. n. 252/2005, art. 11, comma 6, e indica modalità di compilazione dell'F24 e decorrenza operativa del codice.
Istituzione del codice tributo 1018 per le ritenute sulle prestazioni pensionistiche complementari
Istituzione del codice tributo per le prestazioni pensionistiche complementari
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97 dell'11 maggio 2007 istituisce il codice tributo necessario per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute applicate sulle prestazioni pensionistiche complementari. Il provvedimento si colloca nell'ambito della disciplina introdotta dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 11, comma 6, come modificato dalla legge n. 296/2006.
Quadro normativo e regime di imposizione
Dal 1 gennaio 2007 le prestazioni pensionistiche complementari sono assoggettate a una specifica disciplina fiscale:
- le prestazioni erogate in forma di capitale sono imponibili per l'intero ammontare, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta;
- le prestazioni erogate in forma di rendita sono imponibili per l'intero ammontare, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli indicati alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR.
Sulla parte imponibile delle prestazioni, comunque erogate, si applica una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento.
Aliquota della ritenuta e riduzioni
L'aliquota del 15 per cento è ridotta di:
- 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari;
- con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.
La risoluzione precisa quindi il meccanismo di determinazione della ritenuta dovuta sulle prestazioni pensionistiche complementari.
Soggetti obbligati ad applicare la ritenuta
La risoluzione distingue tra le due tipologie di prestazione:
- in caso di prestazioni erogate in forma di capitale, la ritenuta è applicata dalla forma pensionistica presso cui risulta iscritto il lavoratore;
- in caso di prestazioni erogate in forma di rendita, la ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.
Codice tributo istituito
Per consentire il versamento delle ritenute tramite le modalità previste dall'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, viene istituito il seguente codice tributo:
- "1018" – Ritenuta sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale e/o in forma di rendita ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 1018 deve essere indicato:
- nella sezione "Erario";
- esclusivamente nella colonna "importi a debito versati";
- indicando nella colonna "anno di riferimento" l'anno d'imposta cui la ritenuta si riferisce, espresso nella forma AAAA.
Decorrenza operativa
Il codice tributo 1018 diventa operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.
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