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Risoluzione

Risoluzione n. 93 del 10/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esenzione dalla ritenuta sui dividendi prevista dall’Accordo UE-Svizzera del 2004 è applicabile solo se la società svizzera non beneficia di esenzioni fiscali sui tre livelli di imposizione diretta. Nel caso esaminato, la società italiana potrà applicare l’art. 15 solo se la controllante svizzera dimostra di essere effettivamente assoggettata integralmente a imposizione in Svizzera.

Applicazione dell’art. 15 dell’Accordo UE-Svizzera sui dividendi madre-figlia

Applicazione dell’art. 15 dell’Accordo UE-Svizzera sui dividendi madre-figlia

Il documento contiene il parere dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicabilità del regime agevolato previsto dall’art. 15 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, pubblicato nella GU UE del 29 dicembre 2004, con riferimento ai dividendi distribuiti da una società italiana alla controllante svizzera. Il chiarimento riguarda in particolare se tali dividendi possano essere esclusi dalla ritenuta alla fonte nello Stato d’origine.

Quesito posto dal contribuente

La società istante è una società di diritto italiano partecipata al 50,01% da una società fiscalmente residente in Svizzera e al 49,99% da una società statunitense. In relazione ai dividendi corrisposti al socio statunitense, la società dichiara di applicare la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, con le relative ritenute.

Per i dividendi destinati alla controllante svizzera, invece, chiede se sia applicabile l’Accordo UE-Svizzera del 2004, il quale consente, a determinate condizioni, di non assoggettare a imposizione nello Stato d’origine i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri.

Soluzione prospettata dalla società istante

La società ritiene che nel caso concreto siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 15 dell’Accordo e che, di conseguenza, i dividendi distribuiti alla società svizzera possano essere esentati dalla ritenuta alla fonte. A sostegno della propria posizione, allega una dichiarazione delle autorità svizzere secondo cui la società Alfa è assoggettata, secondo i criteri ordinari, sia all’imposta federale diretta sia all’imposta cantonale e comunale.

Inquadramento giuridico dell’Accordo

L’Agenzia osserva che, nelle materie di competenza comunitaria, la Comunità europea può concludere trattati internazionali con Stati terzi ai sensi dell’art. 300 del Trattato CE e che tali trattati sono vincolanti per gli Stati membri ai sensi del paragrafo 7 del medesimo articolo, indipendentemente da un recepimento con legge nazionale.

Da ciò deriva che l’Accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera del 29 dicembre 2004 non richiede recepimento interno ed entra in vigore direttamente secondo le modalità previste dal Trattato.

Condizioni per il regime madre-figlia ex art. 15

L’art. 15, paragrafo 1, dell’Accordo prevede che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non siano soggetti ad imposizione nello Stato d’origine quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  • la società madre detiene direttamente almeno il 25% del capitale della società figlia per un periodo minimo di due anni;
  • una delle due società ha residenza fiscale in uno Stato membro dell’Unione europea e l’altra in Svizzera;
  • nessuna delle due società ha residenza fiscale in uno Stato terzo sulla base di un accordo contro le doppie imposizioni con tale Stato;
  • entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni;
  • entrambe le società adottano la forma di una società di capitali.

Lo stesso paragrafo salva comunque le disposizioni interne anti-frode e anti-abuso.

Interpretazione dell’ambito soggettivo

Il nodo interpretativo affrontato dall’Agenzia riguarda la possibilità di applicare l’art. 15 a società residenti in Svizzera che, pur non essendo totalmente esenti da imposta, beneficino di esenzioni almeno a uno dei tre livelli della tassazione diretta sul reddito: federale, cantonale o municipale.

L’Agenzia conclude che l’ambito soggettivo dell’art. 15 non può essere esteso a tali società. In altri termini, il regime agevolato non spetta alle società svizzere che godono di particolari regimi fiscali agevolativi consistenti in esenzioni, anche parziali, da uno dei livelli della tassazione diretta.

Rilievo della decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2007

A sostegno di questa interpretazione, viene richiamata la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2007, con la quale alcuni regimi di tassazione delle società svizzere sono stati qualificati come aiuti di Stato incompatibili con il buon funzionamento dell’Accordo CEE-Svizzera del 22 luglio 1972.

La Commissione ha richiamato l’art. 23 dell’Accordo del 1972, secondo cui è incompatibile con il buon funzionamento dell’Accordo ogni aiuto pubblico idoneo a falsare o minacciare di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni. In particolare, sono stati considerati aiuti di Stato i regimi fiscali che esentano dal reddito imponibile i redditi prodotti fuori dal territorio svizzero, perché tali agevolazioni alterano la concorrenza e incentivano l’insediamento delle imprese in Svizzera.

L’Agenzia ritiene che questo principio valga anche per l’art. 15 dell’Accordo del 2004, poiché la norma subordina espressamente il beneficio alla condizione che le società interessate non beneficino di esenzioni sull’imposizione diretta.

Documentazione richiesta e prova dell’effettiva assoggettabilità a imposta

Per accedere al regime madre-figlia, le società svizzere devono quindi non solo rispettare gli altri requisiti formali previsti dall’Accordo, ma anche dimostrare con idonea documentazione di non godere di particolari benefici fiscali che le escludano dall’ambito di applicazione della norma.

Secondo l’Agenzia, non devono sussistere regimi agevolativi derivanti da disposizioni di legge o da provvedimenti amministrativi che comportino l’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta: federale, cantonale o municipale.

Conclusione sul caso concreto

Nel caso specifico, se la società Alfa con sede a Zug dimostra di non beneficiare effettivamente in Svizzera di alcuna esenzione a nessuno dei tre livelli di tassazione diretta, l’art. 15 dell’Accordo deve ritenersi applicabile e i dividendi possono beneficiare dell’esenzione dalla ritenuta nello Stato d’origine.

La risposta è resa dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’interpello presentato alla Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 29.

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