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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18100/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Elia Giovanni era stato condannato dalla Corte d'appello di Catania (in parziale riforma del G.U.P.) per il reato di truffa continuata e pluriaggravata: in qualità di dirigente medico in regime di esclusività intramoenia avrebbe effettuato numerose visite private a domicilio senza autorizzazione, non facendo transitare i pazienti tramite gli sportelli e trattenendo direttamente le somme ricevute, omettendo di riversare le quote spettanti all'ASP e garantendosi comunque l'indennità di esclusività. Ha impugnato in Cassazione con due motivi: (1) carenza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del danno altrui e sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), sostenendo che le visite domiciliari richieste dai pazienti non sarebbero state erogabili dall'ASP negli stessi termini e dunque non vi sarebbe stato danno patrimoniale; (2) inosservanza/erronea interpretazione dell'art. 640 c.p. e mancanza degli artifici o raggiri, deducendo che il suo silenzio/non comunicazione non configurerebbe un raggiro ma mera inerzia e che la violazione contrattuale sarebbe meramente formale e non idonea a integrare la truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile e manifestamente infondata la doglianza sugli artifici/raggiri perché la questione non era stata sollevata in appello (nuovo motivo), e ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui il dirigente che non comunica all'ente lo svolgimento di attività libero-professionale esterna può integrare il reato di truffa aggravata. Sulla questione del danno, la Corte ha ritenuto assorbente il profilo relativo alla percezione dell'indennità di esclusiva dall'ASP: anche se le somme ricevute direttamente dai pazienti non sarebbero state acquisibili dall'ASP, il danno patrimoniale si realizza perché l'ente ha corrisposto l'indennità basandosi sull'obbligo di esclusività violato. Conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.167,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha ritenuto integrata la truffa aggravata nella fattispecie del dirigente che omette di comunicare all'ente pubblico lo svolgimento di attività libero-professionale (anche domiciliare), inducendo l'ente in errore circa il regolare svolgimento del rapporto e la spettanza dell'indennità di esclusiva.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Richiamate come base formale dei motivi di impugnazione (inosservanza/errata interpretazione di norme penali e carenza/manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto alcune doglianze inammissibili per novità rispetto all'appello e, comunque, manifestamente infondate.

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione della prova)

    Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta insufficiente motivazione sulla prova del danno; la Corte ha ritenuto invece che la motivazione fosse adeguata e che il danno risultasse anche dalla percezione dell'indennità di esclusiva.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità del ricorso)

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

  • Delibera n. 1542 del 23/07/2015 (Regolamento intramoenia ASP)

    Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria

    I comportamenti contestati sono stati valutati anche in relazione alla violazione di tale regolamento (svolgimento di attività intramoenia in regime di esclusività e norme operative per visite domiciliari), come fattore che connota l'illiceità della condotta.

  • art. 1375 c.c. (buona fede nell'esecuzione del contratto)

    Richiamato dalla difesa come principio che, a suo avviso, escluderebbe rilevanza della violazione contrattuale meramente formale; la Corte non ha condiviso tale lettura in presenza dell'effettiva lesione patrimoniale rappresentata dall'indennità di esclusiva percepita.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione all'ente pubblico dello svolgimento di attività libero-professionale (anche a domicilio) può integrare la truffa aggravata quando induce l'ente a mantenere erogazioni (es. indennità di esclusiva) sulla base di informazioni false o incomplete.
  • In sede di Cassazione non sono ammissibili motivi nuovi che non siano stati dedotti in appello: questioni sollevate per la prima volta in Cassazione possono essere dichiarate inammissibili.
  • Il giudice può ritenere il danno 'assorbito' in profili diversi da quelli prospettati dal ricorrente: anche quando non risultano quote di parcella dovute all'ente, il danno può sussistere nella corresponsione di indennità basate su obblighi violati.
  • Il silenzio o la mancata comunicazione può costituire un raggiro se la condotta omissiva è idonea a ingenerare nell'ente una falsa rappresentazione della realtà e a determinare conseguenti erogazioni o vantaggi.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il professionista deve provare che l'attività privata era effettivamente incompatibile con l'attività pubblica, che l'ente non avrebbe potuto comunque percepire le somme, o che ha ottemperato agli obblighi informativi; inoltre occorre sollevare tutte le questioni processuali già in sede di appello per non precluderne la trattazione in Cassazione.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o infondate per novità possono comportare condanne alle spese e ammende: valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso di legittimità.

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