Ordinanza n. 857/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della ordinanza del Sindaco di Taranto n. 79 del 14.11.2024; - della relazione tecnica Kyma Servizi S.p.A. del 13/11/2024; - nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguenziale; e, comunque, per la corretta ottemperanza della sentenza emessa dal TAR Puglia - II sezione di Lecce n. 1101/2024, resa inter partes nel ricorso n. 1110/2023, notificata in data 22/10/1024 e passata in cosa giudicata in assenza di appello.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza del Sindaco di Taranto n. 79 del 14 novembre 2024, relazione tecnica di Kyma Servizi S.p.A. e atti connessi, nonché dedotta inesatta ottemperanza a una precedente sentenza del TAR
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza sindacale, la relazione tecnica e gli atti connessi, chiedendo anche la corretta ottemperanza della precedente sentenza del TAR resa tra le parti e passata in giudicato. Nel corso del giudizio il Tribunale, con ordinanza cautelare, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., da svolgersi previa ricognizione dei luoghi e in contraddittorio, per accertare lo stato strutturale, la sicurezza e l'utilizzabilità dell'immobile, nonché gli interventi necessari alla sua messa in sicurezza. Il verificatore, successivamente sostituito, ha depositato la relazione il 7 marzo 2026. L'ordinanza in esame riguarda esclusivamente la liquidazione dei compensi spettanti al verificatore e al suo ausiliario.
La decisione
Il TAR ha liquidato al verificatore € 3.332,36 per onorario ed € 175,90 per spese, oltre agli accessori di legge, e all'ausiliario € 1.115,68 per onorario, oltre agli accessori di legge. La liquidazione è stata ritenuta congrua in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni, alla tipologia dell'attività svolta, alle proroghe richieste e concesse e al tempo verosimilmente impiegato, come risultante dalla relazione depositata. Le somme sono state poste a carico, in solido, delle parti costituite. L'ordinanza non definisce la domanda di annullamento né la questione di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 66 c.p.a., del potere del giudice di disporre la verificazione nel processo amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'accertamento tecnico disposto dal Collegio sullo stato dell'immobile e sugli interventi necessari alla messa in sicurezza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il giudice può disporre una verificazione, previa ricognizione dei luoghi e in contraddittorio tra le parti, quando l'accertamento tecnico dello stato dei luoghi e degli interventi necessari sia rilevante ai fini della decisione.
- La liquidazione del compenso al verificatore e al suo ausiliario può essere determinata considerando qualità e quantità delle prestazioni, tipologia dell'attività svolta, tempo verosimilmente impiegato e proroghe concesse per l'adempimento dell'incarico.
- Le spese della verificazione possono essere poste a carico solidale delle parti costituite, secondo quanto stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
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