Circolare numero 107 del 03-10-2022
Con la presente circolare si comunica che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro. Contestualmente, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/2022, chiarisce che devono iscriversi alla Gestione separata INPS anche i professionisti iscritti ad Albi che, per ragioni reddituali, non versano il "contributo soggettivo" alle Casse professionali e versano solo il "contributo integrativo". Dichiarata inoltre l'illegittimità della norma che impediva l'esonero dalle sanzioni civili per l'omessa iscrizione degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie, con esonero dalle sanzioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore dell'interpretazione autentica (fino all'anno d'imposta 2011). Le esclusioni saranno operate d'ufficio; l'Istituto fornirà successivamente le modalità per i rimborsi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 104/2022: iscrizione alla Gestione separata INPS e sanzioni per avvocati non iscritti alla Cassa forense
Punti principali
Decisione della Corte
La sentenza n. 104/2022 precisa che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ricade anche sui soggetti iscritti ad Albi che non sono tenuti al versamento del "contributo soggettivo" alle rispettive Casse a causa di soglie reddituali; è stata dichiarata l'illegittimità della parte normativa che non esentava gli avvocati del libero foro dalle sanzioni civili per l'omessa iscrizione relativa al periodo precedente l'interpretazione autentica.
Ambito di applicazione
L'obbligo riguarda i professionisti che esercitano abitualmente attività autonome, compresi quelli il cui esercizio è subordinato ad iscrizione ad Albi ma che, per limiti reddituali, non costituiscono posizione previdenziale presso le Casse (versano solo il "contributo integrativo"). La Gestione separata è una gestione residuale finalizzata all'universalizzazione della tutela previdenziale.
Natura dei contributi
Il "contributo integrativo" deriva dall'iscrizione all'Albo e non costituisce una vera posizione previdenziale (garantisce prestazioni mutualistiche), mentre il "contributo soggettivo" costituisce la posizione previdenziale effettiva.
Esonero dalle sanzioni civili
I professionisti obbligati alla Gestione separata ma non iscritti precedentemente sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione relative al periodo anteriore all'entrata in vigore dell'interpretazione autentica (fino all'anno d'imposta 2011), a tutela dell'affidamento maturato nella precedente giurisprudenza.
Efficacia temporale della pronuncia
Gli effetti della sentenza si estendono esclusivamente ai rapporti non ancora esauriti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Istruzioni operative
L'esclusione delle sanzioni sarà applicata d'ufficio senza necessità di istanze; l'INPS pubblicherà successivamente un messaggio con le modalità operative per le richieste di rimborso delle somme già versate a titolo di sanzioni civili non dovute.
Estensione ad altre categorie
I principi espressi possono essere estesi alle categorie richiamate nella circolare n. 99/2011 e alle situazioni analoghe in cui il professionista versi solo il "contributo integrativo" senza obbligo di versamento del "contributo soggettivo" alla Cassa di riferimento.
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