Circolare numero 103 del 26-09-2022
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 prevista dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), e dall’articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti ter), a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, il cui riconoscimento è disciplinato dal decreto interministeriale 19 agosto 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI decreti istituiscono un Fondo per erogare un'indennità una tantum, pari a 200 euro (incrementabile a 350 euro per chi nel 2021 ha reddito ≤20.000), a lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali indicate. Il decreto interministeriale delinea beneficiari, requisiti, modalità di domanda (termine 30/11/2022), finanziamento, monitoraggio, istruzioni procedurali e contabili. L'indennità è non imponibile, non pignorabile e corrisposta una sola volta; l'INPS verifica le dichiarazioni e procede al recupero in caso di indebita erogazione.
Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e professionisti (art. 33 dl 50/2022; dl 144/2022; decreto interministeriale 19/08/2022)
Punti principali
Premessa e quadro normativo
Decreto‑legge 17/05/2022 n.50 (art.33) e decreto‑legge 23/09/2022 n.144 (art.20) istituiscono il Fondo. Il decreto del Ministro del Lavoro e del MEF del 19/08/2022 definisce criteri e modalità operative per il riconoscimento dell'indennità.
Beneficiari e misura della prestazione
L'indennità è destinata a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS autonome e a professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria richiamati. Importo base 200 euro per redditi 2021 ≤35.000 e >20.000; importo 350 euro per redditi 2021 ≤20.000 (incremento previsto dal dl 144/2022). Erogazione a domanda, non concorre a reddito, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile, erogata una sola volta e senza accredito di contribuzione figurativa.
Requisiti di accesso
Requisiti congiunti: reddito complessivo 2021 ≤35.000 (o ≤20.000 per la maggiorazione), iscrizione attiva alla gestione autonoma alla data 18/05/2022, partita IVA attiva e attività avviata al 18/05/2022 (con eccezioni per coadiuvanti), almeno un versamento contributivo con competenza dal 2020 e scadenza entro 18/05/2022 (salvo chi non ha scadenze ordinarie), non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18/05/2022, e non essere percettore delle prestazioni degli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
Determinazione e verifica del reddito
Il reddito rilevante è il reddito complessivo dichiarato nel modello Redditi PF 2022 (quadro RN rigo RN1 col.1), al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito dell'abitazione principale; esclusi TFR, competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e somme di esonero contributivo. L'INPS verifica i dati anche tramite l'Agenzia delle Entrate.
Presentazione della domanda
Domanda esclusivamente telematica entro il 30/11/2022 tramite portale INPS (SPID livello 2+, CIE 3.0, CNS) o via Contact Center/Patronati; i professionisti iscritti solo a enti privati devono rivolgersi agli enti stessi. Richieste dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 (elenco a–g), con le dichiarazioni sui limiti di reddito alternative tra loro. L'INPS effettua controlli e avvia recupero in caso di indebita percezione.
Finanziamento e monitoraggio
Dotazione iniziale del Fondo 600 milioni per il 2022, incrementata di 412,5 milioni dal dl 144/2022; quota per enti privati pari a 95,6 milioni. Monitoraggio settimanale da parte di INPS e enti gestori, comunicazione al Ministero del Lavoro; erogazione in ordine cronologico delle domande accolte e sospensione di ulteriori provvedimenti se si profilano scostamenti di spesa.
Istruzioni procedurali
Gestione automatizzata delle istruttorie con consultazione dati reddituali dichiarati; procedura intranet per le strutture territoriali per monitorare domande, pagamenti e riesami; possibilità di riesame e verifica documentale.
Istruzioni contabili
Rilevazione degli oneri nella contabilità separata (GAZ). Conti dedicati istituiti per pagamenti e debiti (es. GAZ30154, GAZ10154), per riemissioni (GPA10144) e per recuperi (GAZ24154); procedure di riaccredito e gestione partitario. Rapporti finanziari con lo Stato definiti dalla Direzione generale.
Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti INPS è possibile proporre azione giudiziaria; l'INPS procede al recupero delle somme se dai controlli emerge l'insussistenza dei requisiti.
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