Circolare numero 106 del 29-09-2022
Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, di cui all’articolo 16, comma 1.1, del citato decreto legislativo. Nello specifico, si comunica che viene meno l’obbligo di produrre all’INPS la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, prevista nei menzionati articoli, per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le attestazioni mediche richieste per usufruire della flessibilità del congedo di maternità (posticipare un mese di astensione ante partum a dopo il parto) e per l'opzione di fruire l'intero congedo nei cinque mesi successivi al parto non devono più essere prodotte all'INPS ma solo al datore di lavoro/committente. Restano obbligatori alcuni adempimenti telematici (certificato telematico di gravidanza) e i controlli INPS sul diritto all'indennità; le nuove indicazioni si applicano anche alle domande in istruttoria e, su istanza, in autotutela alle domande già definite.
Nuove indicazioni operative su attestazioni sanitarie per flessibilità del congedo di maternità e per l'opzione di fruizione esclusiva dopo il parto
Punti principali
Modifica produzione attestazioni
Le attestazioni sanitarie previste dagli artt. 16 comma 1.1 e 20 del D.Lgs. 151/2001 non devono più essere prodotte all'INPS ma vanno presentate solo al datore di lavoro/committente
Ambito di applicazione
Le indicazioni si applicano alle lavoratrici dipendenti del settore privato e alle iscritte alla Gestione separata che scelgano la flessibilità o l'astensione esclusiva dopo il parto
Tempistica e medici competenti
Le certificazioni devono essere acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza da uno specialista del Servizio sanitario nazionale (o convenzionato) e, se previsto, dal medico competente aziendale; in caso di precedente fruizione di flessibilità, l'acquisizione può avvenire entro la fine dell'ottavo mese
Obblighi telematici che restano
Il certificato telematico di gravidanza (art. 21 D.Lgs. 151/2001) deve comunque essere trasmesso all'INPS dal medico del SSN attraverso il canale dedicato; nella domanda telematica la lavoratrice indica l'opzione scelta senza allegare le attestazioni
Controlli INPS
L'INPS continuerà i controlli sul diritto all'indennità verificando i requisiti specifici: data di inizio compatibile col periodo previsto, assenza di malattia nel periodo di flessibilità, assenza o cessazione di provvedimenti di interdizione anticipata, assenza di provvedimenti per mansioni/condizioni pregiudizievoli, e l'effettiva astensione durante i cinque mesi di maternità
Effetti su indennità e divieto di lavoro
La mancata produzione delle attestazioni al datore non incide sulla misura dell'indennità: tuttavia lo svolgimento di lavoro nei periodi di maternità vietati comporta la perdita dell'indennità per le giornate lavorate
Applicazione retroattiva e autotutela
Su conforme parere ministeriale il nuovo orientamento si applica anche alle domande in istruttoria e, su richiesta, alle domande già definite in modo difforme; le strutture territoriali adotteranno atti di cessazione della materia del contendere per ricorsi/giudizi in corso
Specificità per la Gestione separata
Per le iscritte alla Gestione separata valgono analoghe regole; la malattia insorta durante l'ottavo mese fa iniziare il congedo e i giorni antepartum lavorati si aggiungono al periodo post-partum; l'INPS eroga indennità anche per periodi di interdizione disposti da ASL o ITL
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
La circolare richiama le leggi e circolari precedenti (legge 53/2000, D.Lgs. 151/2001, circolari ministeriali n.43/2000 e n.152/2000, cirr. INPS n.148/2019) e la sentenza Cassazione n.10180/2013 per chiarire effetti e responsabilità del datore di lavoro
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