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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6878 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero a tassazione, ai fini Irap e Iva, dei costi sostenuti nel 2004 dalla società per operazioni con imprese residenti in Paesi della cosiddetta black list, tra cui la Svizzera. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla contribuente per dimostrare l'effettività, l'inerenza e la convenienza dei costi. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 110, comma 11, del T.U.I.R. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che fosse necessaria anche la prova dell'impossibilità di approvvigionarsi alle medesime condizioni da operatori residenti in Paesi non inclusi nella black list; dall'altro, l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale, che aveva richiamato genericamente la documentazione senza esaminarne natura, contenuto e idoneità probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, per superare la presunzione di indeducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, non basta dimostrare l'effettività, l'inerenza e la convenienza economica delle operazioni: occorre provare un effettivo interesse economico, valutato anche attraverso la dimostrazione che non fosse possibile ottenere beni o servizi equivalenti alle medesime condizioni da operatori residenti in Paesi non black list, oppure che non fosse possibile procurarseli altrimenti. La Corte ha inoltre ritenuto apparente o comunque insufficiente la motivazione della C.T.R., poiché non aveva analizzato specificamente la documentazione né le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, incluse quelle relative ad alcuni pagamenti e fatture. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11, T.U.I.R.

    "la dimostrazione dell'impossibilità di approvvigionarsi ad eguali condizioni su mercati di Paesi omogenei a quello con cui viene posta in essere, ma non inseriti nella black list"

    La norma richiede al contribuente che deduce costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata di dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione. Secondo la Corte, tale requisito non coincide con la mera convenienza del prezzo, ma può richiedere la prova che non fosse possibile ottenere beni o servizi equivalenti alle stesse condizioni da operatori residenti in Paesi non black list o che non fosse possibile procurarseli altrimenti.

  • Art. 2697 del codice civile

    La disposizione disciplina l'onere della prova. In questo caso grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti che consentono di superare la presunzione di indeducibilità dei costi, inclusi l'effettività dell'operazione, l'inerenza, la concreta esecuzione e l'effettivo interesse economico secondo i criteri indicati dalla Corte.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. L'Agenzia lo ha invocato per contestare l'interpretazione data dalla C.T.R. all'art. 110, comma 11, T.U.I.R. e all'art. 2697 c.c.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile

    Riguarda il vizio motivazionale della sentenza. La Corte ha ritenuto che la C.T.R. non avesse indicato in modo concreto gli elementi di prova utilizzati né spiegato il percorso logico-giuridico seguito per considerarli sufficienti.

Massime di principio

  • In materia di costi sostenuti con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la semplice produzione di fatture o la dimostrazione che il prezzo fosse conveniente non è normalmente sufficiente: il contribuente deve documentare l'effettività e la concreta esecuzione delle operazioni, la loro inerenza all'attività d'impresa e l'effettivo interesse economico.
  • L'effettivo interesse economico può richiedere un confronto con alternative disponibili sul mercato: occorre dimostrare che condizioni analoghe non fossero ottenibili da operatori residenti in Paesi non black list oppure che il bene o servizio non fosse reperibile altrimenti.
  • La prova deve essere specifica per ciascuna operazione contestata. Contratti, ordini, rapporti di agenzia, documenti di consegna, corrispondenza commerciale, report delle prestazioni e pagamenti devono consentire di collegare ogni fattura a un servizio o bene realmente ricevuto e utile all'impresa.
  • Il giudice tributario deve esaminare concretamente la documentazione e rispondere alle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria. Una motivazione che si limiti a dichiarare genericamente che i costi sono effettivi, inerenti e convenienti può essere cassata per insufficienza o apparenza della motivazione.
  • Quando la Cassazione accoglie il ricorso e rinvia la causa, non decide definitivamente sulla debenza dell'imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare le prove applicando i principi indicati nella sentenza.

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