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Legge

L.R. Calabria 34/2018

Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere.

Normativa regionaleL.R. Calabria 34/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria le strutture ricettive extralberghiere, definendone tipologie, requisiti, classificazione da uno a tre “sorrisi”, procedure SCIA, controlli, sanzioni, obblighi statistici e tariffe. Dal 2024 include anche l’albergo nautico diffuso e aggiorna le denominazioni di lusso/charme/luxury. Previsti regimi transitori per le strutture già operative entro 90 giorni dall’entrata in vigore.

Classificazione delle strutture ricettive extralberghiere in Calabria

Classificazione delle strutture ricettive extralberghiere in Calabria

La legge regionale della Calabria disciplina in modo organico le strutture ricettive extralberghiere presenti sul territorio regionale. Stabilisce le tipologie ammesse, i requisiti minimi e qualitativi, le procedure per l’avvio e il subingresso, il sistema di classificazione in “sorrisi”, gli obblighi statistici e di pubblica sicurezza, nonché il regime sanzionatorio.

Finalità e ambito di applicazione

La disciplina mira a promuovere il settore turistico regionale attraverso un’offerta differenziata di strutture extralberghiere, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria. Riguarda attività turistico-ricettive gestite in forma imprenditoriale da soggetti privati, anche senza scopo di lucro, salvo la deroga prevista per il bed and breakfast in family. Le tipologie comprese sono affittacamere, bed and breakfast, locande, case e appartamenti, case per ferie, case religiose, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici, residenze d’epoca, dimore storiche e albergo nautico diffuso.

Tipologie di strutture ricettive

Le strutture sono definite in base alle caratteristiche dei locali, ai servizi offerti e alla finalità dell’ospitalità.

  • Affittacamere, bed and breakfast e locanda: ospitalità in camere ubicate in uno o più appartamenti ammobiliati, senza cucina o angolo cottura; la denominazione bed and breakfast si applica se è prevista la prima colazione in area comune. La locanda è l’affittacamere esercitato in modo complementare dal medesimo titolare di un esercizio di ristorazione nello stesso complesso immobiliare.
  • Bed and breakfast in family: in deroga all’obbligo di esercizio imprenditoriale, il B&B può essere svolto in forma non imprenditoriale, in modo saltuario e non continuativo, da privati che integrano il proprio reddito usando parte dell’abitazione di residenza e in compresenza con gli ospiti.
  • Case e appartamenti: alloggio in unità immobiliari di civile abitazione, con locali arredati, servizi igienici e cucina autonoma, collocati in un unico complesso o in più complessi nello stesso territorio comunale.
  • Case per ferie e case religiose: strutture destinate rispettivamente a finalità sociali, culturali, scolastiche, assistenziali, sportive, ricreative o religiose; le case religiose possono assumere la denominazione di casa del pellegrino se sorgono vicino a luoghi di culto o attrattori religiosi.
  • Ostelli per la gioventù e centri soggiorno studi: destinati prevalentemente ai giovani e ai loro accompagnatori, oppure all’ospitalità finalizzata a educazione e formazione, con aree e attrezzature per attività didattiche e convegnistiche.
  • Residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici: strutture in contesti naturalistici e paesaggistici, con camere o appartamenti e, in via eventuale, ristorazione e dotazioni sportive/ricreative; alcune possono assumere le denominazioni country house, baita o chalet secondo le caratteristiche costruttive.
  • Residenze d’epoca e dimore storiche: strutture in immobili di particolare pregio storico-architettonico, vincolati ai sensi del codice dei beni culturali, arredati con mobili d’epoca o di particolare livello artistico.
  • Albergo nautico diffuso: struttura composta da un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per pernottamento a bordo.

Albergo nautico diffuso

Per l’albergo nautico diffuso il gestore deve avere la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto, complete di mezzi di salvataggio, dotazioni di sicurezza, sistema di tracking e tracciamento storico per documentare il posizionamento delle unità. Le unità devono essere idonee al pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda e doccia, nonché di contenitori e collegamenti per lo scarico delle acque reflue. L’unità centralizzata deve assicurare almeno accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze, recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. Il gestore registra le presenze a bordo e le comunica alla Questura; il conduttore deve segnalare immediatamente ogni variazione. L’attività è necessariamente imprenditoriale e le unità possono essere concesse in locazione ai clienti; imbarco e sbarco avvengono nell’approdo dove si trova l’unità produttiva.

Denominazioni aggiuntive

Le strutture possono usare denominazioni aggiuntive. La formula lusso/charme/luxury è consentita quando sono attribuiti tre sorrisi e la camera e i bagni privati hanno standard da hotel a cinque stelle, con arredi, complementi, immobile o imbarcazione e finiture di qualità eccellente, rilevanza estetica, unicità, rarità o esclusività. È ammessa anche la denominazione posto tappa per strutture ubicate lungo un itinerario turistico. Per l’uso di lusso/charme/luxury è richiesta una relazione descrittiva sui valori aggiunti, con documentazione fotografica, descrizione dell’immobile o dell’imbarcazione, degli arredi, delle tecnologie di sostenibilità ambientale e del contesto geografico. Per l’albergo nautico diffuso la relazione riguarda specificamente l’imbarcazione e il porto ad alta vocazione turistica in cui è ormeggiata.

Avvio dell’attività e adempimenti amministrativi

L’esercizio delle attività è subordinato a SCIA trasmessa telematicamente al SUAP del comune competente. Alla data della segnalazione devono essere posseduti i requisiti soggettivi di pubblica sicurezza e antimafia, i requisiti di prevenzione incendi, i requisiti tecnico-edilizi e igienico-sanitari, nonché i requisiti di classificazione in sorrisi. La modulistica regionale richiede, tra l’altro, generalità del titolare, ubicazione dell’immobile, numero di unità abitative, camere o cabine, posti letto e servizi igienici, periodi di apertura, tariffe, partita IVA e iscrizione alla camera di commercio se previste, dichiarazione dei requisiti soggettivi, certificato di agibilità o documentazione equivalente, relazione tecnica e planimetrie, documentazione sulla prevenzione incendi e sui requisiti igienico-sanitari e urbanistici, atto di disponibilità dell’immobile o dell’imbarcazione con indicazione dell’uso ricettivo. Il SUAP valida la ricevibilità, trasmette il fascicolo alle autorità competenti, coordina il procedimento, comunica con il richiedente e verifica i requisiti soggettivi e tecnico-edilizi. Per i requisiti igienico-sanitari può demandare l’accertamento all’azienda sanitaria provinciale. La denominazione all’interno del territorio comunale deve essere univoca e non confondibile con altri esercizi.

Subingresso, modifiche, sospensione e chiusura

In caso di trasferimento della titolarità o della disponibilità dell’immobile o dell’imbarcazione, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante che intenda proseguire l’attività deve presentare una nuova SCIA, nel rispetto dei requisiti di legge. Il comune può disporre sospensione o chiusura dell’esercizio, con revoca della SCIA e cancellazione dagli elenchi regionali, in caso di perdita dei requisiti soggettivi, perdita dei requisiti oggettivi denunciati, esercizio difforme da quanto dichiarato o persistenti carenze e inosservanze della normativa di tutela del turista. In caso di irregolarità o violazioni, il comune diffida a rimuoverle entro un termine massimo di 15 giorni; se l’inadempienza persiste, sospende l’attività per un periodo non superiore a 6 mesi e, decorso inutilmente tale termine, procede alla chiusura. I provvedimenti sono comunicati alla Regione.

Classificazione in sorrisi e controlli

Le strutture sono classificate da uno a tre sorrisi. Il possesso dei requisiti per almeno un sorriso consente l’esercizio dell’attività; l’aumento dei sorrisi è proporzionale alla qualità ricettiva. La classificazione è rilasciata dalla Regione o dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per gli esercizi nel relativo ambito, su richiesta presentata tramite SCIA al SUAP e sulla base degli standard previsti dagli allegati. La verifica avviene mediante istruttoria e sopralluogo. La Regione vigila sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettua sopralluoghi periodici, controlli triennali sull’intero comparto e, annualmente, controlla almeno il 33 per cento delle strutture extralberghiere regionali. Può anche chiedere al SUAP di attivare controlli presso altre autorità e svolgere verifiche su propria iniziativa o su segnalazione di enti o associazioni dei consumatori.

Obblighi statistici, pubblica sicurezza e disciplina dei prezzi

I titolari o gestori devono comunicare entro il 15 di ogni mese il movimento ospiti del mese precedente tramite la piattaforma telematica del Sistema informativo regionale. Restano fermi gli obblighi verso l’autorità di pubblica sicurezza per le persone alloggiate. Per i prezzi si applica il regime di pubblicità: entro il 1° ottobre di ogni anno vanno comunicati telematicamente alla Regione o alla Città metropolitana i prezzi massimi e minimi, i servizi offerti, comprensivi di IVA, e le condizioni applicate, validi dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le modifiche vanno comunicate almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore. In caso di nuova apertura o riapertura dopo sospensione, gli adempimenti sui prezzi sono assolti contestualmente alla SCIA. La pubblicizzazione o applicazione di prezzi inferiori al minimo o superiori al massimo dichiarato comporta sanzione. La Regione predispone la modulistica prezzi, che deve essere esposta in modo ben visibile sul sito web della struttura, nel ricevimento e in ogni camera o unità abitativa.

Banca dati regionale e comunicazioni dei comuni

La Regione istituisce e aggiorna mensilmente l’elenco delle strutture ricettive extralberghiere, suddiviso in sezioni provinciali. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale e riporta denominazione, tipologia, classificazione, ubicazione, contatti utili, periodi di apertura e tariffe. I SUAP comunali inviano telematicamente alla Regione, entro il giorno 20 di ogni mese, le informazioni su nuove aperture, variazioni, cessazioni e revoche.

Regime tributario

L’esercizio delle attività è soggetto alle tasse sulle concessioni regionali. Ai soli fini tributari, alcune strutture sono equiparate alle strutture alberghiere:

  • fino a due sorrisi: residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi escursionistici, affittacamere, bed and breakfast imprenditoriali, locande, case e appartamenti, residenze d’epoca e alberghi nautici diffusi sono equiparati agli alberghi a due stelle;
  • con tre sorrisi: le stesse strutture sono equiparate agli alberghi a tre stelle;
  • le case religiose sono equiparate alle case per ferie;
  • i centri soggiorno e studi sono equiparati agli ostelli per la gioventù. Le strutture classificate lusso/charme/luxury sono equiparate agli alberghi a quattro stelle ai soli fini tributari.

Appartamenti ammobiliati per uso turistico

Restano fuori dalla disciplina delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che locano a turisti fino a tre case o appartamenti, per una o più stagioni, con contratti non superiori a sei mesi consecutivi, senza servizi aggiuntivi e senza organizzazione d’impresa. Chi intende operare in tali forme deve comunicarlo al comune entro il 31 marzo nelle località balneari e entro il 31 ottobre nelle altre località; in ogni caso la comunicazione va trasmessa almeno una settimana prima dell’arrivo degli ospiti per la prima locazione. Rimangono fermi gli obblighi statistici e di pubblica sicurezza.

Sanzioni, vigilanza e controllo

Le violazioni sono sanzionate dal comune. Sono previste sanzioni per:

  • omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;
  • applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;
  • ospitalità oltre la capienza massima dichiarata;
  • apertura abusiva o omessa denuncia di inizio attività. Gli importi vanno da 105 a 1.000 euro, con raddoppio in caso di persistente inosservanza. Le somme sono incassate dal comune sede dell’attività. La vigilanza generale sull’osservanza della legge spetta al comune territorialmente competente, ferme le competenze di autorità sanitarie, ispettorato del lavoro e pubblica sicurezza. La Regione verifica il mantenimento dei requisiti di classificazione e trasmette gli esiti al comune; il SUAP attiva i controlli presso le autorità competenti. I comuni gestiscono anche l’applicazione delle sanzioni.

Disposizioni finanziarie, abrogazioni e transitorio

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Dalla data di entrata in vigore risultano abrogate le precedenti discipline regionali indicate nella legge, mentre restano confermate le abrogazioni già intervenute nel 2017. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, i titolari delle strutture già operative devono chiedere, tramite SUAP, la nuova classificazione alla Regione o alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Per gli affittacamere, la richiesta non comporta automaticamente l’adeguamento alla forma imprenditoriale, salvo espressa richiesta del titolare: comporta solo l’adeguamento agli standard di classificazione. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

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