Sentenza n. 993/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ⁃del provvedimento Prot. nr. 7254/2025 del 17 luglio 2025 del Comune di Castro - Settore IV - Paesaggio, Commercio e Patrimonio; ⁃del verbale del C.L.P. dell'Unione dei Comuni Terre a Levante n. 26 del 30 aprile 2025; ⁃di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione paesaggistica comunale che consentiva la configurazione degli spazi esterni del ristorante con elementi ombreggianti amovibili e sostituzione di un parapetto, imponendo prescrizioni dimensionali e localizzative
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di ristorante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di un ristorante sito in immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. d), del d.lgs. 42/2004, aveva chiesto l'autorizzazione paesaggistica per installare elementi ombreggianti precari e amovibili e sostituire un parapetto in muratura con elementi in vetro. Il Comune aveva espresso parere favorevole, purché la struttura ombreggiante avesse carattere stagionale; la Commissione Locale per il Paesaggio aveva reso parere favorevole con prescrizioni. Trasmessa la pratica alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, quest'ultima non aveva adottato alcuna statuizione nei termini. Il Comune aveva quindi rilasciato l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 9, imponendo, tra l'altro, la riduzione degli elementi ombreggianti a determinati moduli e la loro collocazione parallela alla strada. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa. In particolare, ha contestato l'assenza di una concreta valutazione delle caratteristiche del progetto, la mancata spiegazione dell'impatto paesaggistico degli elementi ombreggianti e delle ragioni per cui fosse autorizzato soltanto un modulo, nonché l'adesione acritica del Comune al parere condizionato della Commissione Locale per il Paesaggio, avente natura consultiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'autorizzazione paesaggistica. Ha ritenuto fondati i motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che il provvedimento si limitava a richiami generici alla normativa e ai vincoli paesaggistici, senza valutare le caratteristiche concrete del progetto né esplicitare le ragioni dell'impatto paesaggistico degli elementi ombreggianti e della diversa valutazione riservata al solo modulo autorizzato. L'amministrazione non aveva chiarito neppure le ragioni dell'adesione al parere condizionato della Commissione Locale per il Paesaggio, organo avente funzione consultiva e non vincolante, in assenza di un dissenso espresso o di un parere favorevole condizionato della Soprintendenza. Le argomentazioni formulate dalla difesa erariale in giudizio non potevano integrare la motivazione del provvedimento, anche perché riferite ad altra istanza e comunque costituenti un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il giudice ha precisato che il parere paesaggistico implica una valutazione tecnico-discrezionale e deve essere sorretto da una motivazione ampia e circostanziata, idonea a ricostruire le premesse e l'iter logico della decisione. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il provvedimento richiama l'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e, in particolare, i commi 8 e 9.
La valutazione di compatibilità paesaggistica deve essere concreta e adeguatamente motivata; il Comune può procedere ai sensi del comma 9 dopo l'inutile decorso del termine assegnato alla Soprintendenza, ma resta tenuto a motivare le prescrizioni e la valutazione paesaggistica.
art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
L'Amministrazione statale interpellata non ha adottato alcuna statuizione provvedimentale nel rispetto dei termini di cui all'art. 146, comma 8.
Il mancato pronunciamento della Soprintendenza nei termini consente il successivo esercizio del potere comunale secondo il comma 9, ma non esonera l'amministrazione dall'obbligo di istruttoria e motivazione.
art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004
L'Ufficio Paesaggio del Comune di Castro si è determinato, ai sensi dell'art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, concedendo l'autorizzazione paesaggistica.
L'autorizzazione comunale adottata dopo l'inerzia della Soprintendenza è illegittima se non espone le ragioni concrete della compatibilità paesaggistica e delle prescrizioni imposte.
art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. 42/2004
L'immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 42 del 2004.
Il vincolo paesaggistico rende necessaria una specifica valutazione di compatibilità dell'intervento progettato con i valori paesaggistici tutelati.
Massime di principio
- L'autorizzazione paesaggistica costituisce espressione di una valutazione tecnico-discrezionale e deve essere sorretta da una motivazione ampia e circostanziata, dalla quale siano ricostruibili le caratteristiche dell'intervento, i valori paesaggistici tutelati e l'iter logico seguito dall'amministrazione.
- Il mero richiamo alla normativa paesaggistica e all'esistenza del vincolo non soddisfa l'obbligo di motivazione quando l'amministrazione impone prescrizioni progettuali: deve spiegare concretamente perché l'intervento originario sia incompatibile e perché la soluzione prescritta sia invece compatibile.
- Il mancato esercizio nei termini delle competenze della Soprintendenza non esonera l'autorità comunale procedente dall'obbligo di svolgere una propria istruttoria effettiva e di motivare autonomamente l'autorizzazione e le relative prescrizioni.
- L'amministrazione non può aderire acriticamente a un parere condizionato della Commissione Locale per il Paesaggio, organo consultivo e non vincolante, senza esplicitare le ragioni per cui ne recepisce le prescrizioni.
- Le difese formulate dall'amministrazione nel giudizio non possono integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato, soprattutto quando si riferiscano a una diversa istanza o a circostanze non valutate nel procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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