Sentenza del 08/04/2016 n. 6886 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'iscrizione ipotecaria eseguita ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 sulla base di una cartella di pagamento. La società contestava la validità della notificazione della cartella, effettuata mediante deposito presso la casa comunale, deducendo l'assenza di adeguate ricerche sulla reperibilità della destinataria e la mancata o non provata spedizione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. Contestava inoltre la sussistenza stessa della pretesa tributaria. L'Agenzia delle Entrate sosteneva la validità della notificazione e il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre Equitalia deduceva che la censura relativa all'art. 140 c.p.c. fosse stata proposta tardivamente in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, perché non era stato parte del giudizio di merito. Ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la controversia coinvolgesse anche l'ente impositore poiché erano contestati la validità della cartella e il fondamento della pretesa tributaria, non soltanto aspetti propri della riscossione. Ha rigettato anche il ricorso incidentale di Equitalia, ritenendo che la contestazione della notificazione fosse stata già introdotta in primo grado. Nel merito, ha confermato l'invalidità della notificazione: in caso di irreperibilità relativa occorrono ricerche diligenti, adeguata indicazione delle attività svolte nella relata, deposito dell'atto, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa, con effettiva ricezione secondo l'orientamento richiamato. Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono state condannate, ciascuna, al pagamento di 2.000 euro per compensi professionali, oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 300/1999, art. 72
L'Agenzia delle Entrate è un soggetto dotato di autonoma e distinta personalità giuridica e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza una procura speciale ad hoc per ogni ricorso.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10 e 19
Quando sono contestati anche la cartella e la fondatezza della pretesa tributaria, l'ente impositore è legittimato e deve partecipare al giudizio, non essendo la controversia limitata agli atti del concessionario della riscossione.
D.P.R. n. 602/1973, artt. 26 e 77
L'iscrizione ipotecaria presuppone una valida cartella di pagamento. Se la notificazione della cartella è invalida, viene meno il presupposto dell'iscrizione ipotecaria.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. e)
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari deve essere coordinata con l'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa e con le garanzie informative previste per il destinatario.
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità relativa, il notificante deve compiere gli adempimenti essenziali previsti dalla norma, inclusi deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione della raccomandata informativa; l'omissione di uno di tali passaggi rende invalida la notificazione.
Art. 145 c.p.c.
Per le società la notificazione deve essere tentata presso la sede effettiva o legale, svolgendo le verifiche necessarie. La notificazione sussidiaria presso il legale rappresentante non è risolutiva se non è dimostrata l'impossibilità di notificare presso la sede sociale.
Costituzione, sentenze Corte costituzionale nn. 3/2010 e 258/2012
Le formalità notificatorie devono assicurare una conoscenza effettiva o almeno adeguatamente perseguibile dell'atto; per l'irreperibilità relativa non è sufficiente il solo deposito dell'atto o la sola affissione, ma occorre anche la raccomandata informativa.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è notificata tramite deposito presso la casa comunale perché il destinatario non viene trovato, occorre distinguere tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa. Se esiste una sede, abitazione o attività rintracciabile nel comune, si tratta normalmente di irreperibilità relativa e devono essere eseguiti tutti gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c.
- La relata di notifica deve indicare in modo sufficientemente preciso le ricerche compiute e le ragioni che hanno impedito la consegna. Il semplice mancato rinvenimento del destinatario, senza ulteriori verifiche, può non essere sufficiente.
- La raccomandata informativa dell'avvenuto deposito è un adempimento essenziale nei casi di irreperibilità relativa; la sola spedizione può non bastare secondo l'orientamento richiamato, che richiede la prova della ricezione.
- Se la cartella non è stata validamente notificata, gli atti successivi fondati su di essa, inclusa l'iscrizione ipotecaria, possono essere annullati o dichiarati invalidi.
- La contestazione della cartella per vizi propri della pretesa tributaria deve essere rivolta anche all'ente impositore; il concessionario risponde invece principalmente delle irregolarità proprie della riscossione e della notificazione.
- Una specificazione giuridica formulata in appello non costituisce necessariamente una domanda nuova se i fatti essenziali, come la mancata notificazione della cartella, erano già stati dedotti in primo grado.
- Il Ministero non è legittimato a ricorrere in cassazione se non è stato parte del giudizio di merito e se l'Agenzia delle Entrate ha agito come soggetto autonomo.
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